Attenzione ai termini di impugnazione delle notifiche delle cartelle!!! Spesso accade che il contribuente venga a conoscenza dell’esistenza di determinate cartelle di pagamento a suo carico (perché mai notificate o mai regolarmente notificate) solo successivamente alla notifica di una intimazione di pagamento. Secondo quanto riportato sulla detta intimazione, la stessa potrebbe essere impugnata per vizi propri (per esempio per mancata notifica della cartella o per errori nelle indicazioni degli importi dovuti) con le stesse modalità e negli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella. Tali termini sono 60 gg se la pretesa è relativa a tributi, 40 gg per crediti previdenziali e 30 gg per contravvenzioni. Caso concreto: il contribuente osservato che l’intimazione indicava cartelle mai notificate decideva di rivolgersi ad un avvocato per impugnare la pretesa del fisco, chiedendo l’annullamento della stessa, per mancata o irregolare notifica delle sottese cartelle di pagamento. Solo che – rivoltosi trascorsi già 20 gg dalla notifica – l’avvocato gli faceva presente che, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, il vizio della notifica della cartelle è impugnabile entro 20 gg dalla notifica dell’intimazione poiché costituisce una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc esperibile esclusivamente entro il detto termine, pertanto, la notifica (e conseguentemente pretesa), giusta o sbagliata, trascorso detto termine, è diventata inoppugnabile (incontestabile). E’ assolutamente giusta la domanda del contribuente: “…ma perché vengono indicati quali termini di impugnazione sull’ingiunzione di pagamento i normali termini per impugnare i vizi propri delle cartelle, cioè i gg 60, 40 e 30 in base al credito ivi riportato?”

Qualche idea per difendersi in casi simili:

Oltre alla richiesta di dichiarazione di nullità dell’intimazione di pagamento perché indicati in modo errato i termini di impugnazione oppure la richiesta di rimessione nei termini sarebbe possibile sostenere:

1. Azione recuperatoria:

Considerato che l’odierno ricorrente contestava l’omessa / inesistente / nulla notificazione della cartella di pagamento sottostante all’intimazione di pagamento n. 068201590672976, notificata in data 5.11.2015, fa si che il relativo ricorso venga qualificato quale opposizione “recuperatoria”, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs n. 46/1999, 5° comma, secondo cui “Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario”.

L’inesistenza, sia fisica che giuridica della notificazione della cartella, ma anche la nullità della notifica stessa, impedisce l’effettiva presa di cognizione (conoscibilità) della cartella da parte del contribuente. Per tale ragione, chi non abbia avuto conoscenza dell’atto che intende contestare deve essere ammesso ad una “azione recuperatoria”, successivamente alla ricezione di cognizione dello stesso, imponendosi necessariamente una sua automatica rimessione in termini. Conseguentemente, infatti, se la parte ha avuto conoscenza delle cartelle di pagamento, come nel caso in esame, solamente a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento, deve poter proporre l’opposizione nei termini previsti per l’impugnazione della cartella stessa ed avere la possibilità di sollevare tutte le eccezioni concesse in quella sede (decadenza, etc..). Si indica, per analogia, la recentissima sentenza delle SS. UU. n. 22080/2017 della Suprema Corte.

I giudici di merito avrebbero dovuto necessariamente accertare la regolarità (inesistenza e nullità) delle notifiche delle cartelle sottostanti all’intimazione, anche per il solo motivo di poter verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione del procedimento “recuperatorio”.

2. Opposizione ex art. 615 cpc:

In molteplici pronunce, la giurisprudenza ha delineato e distinto i caratteri propri e differenziali dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione all’esecuzione, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, ricorre quando si contesta la sussistenza del diritto per la cui tutela si agisce, o la sussistenza del titolo esecutivo, ovvero la pignorabilità dei beni.

Tralasciando quest’ultima ipotesi meno comune, l’opposizione all’esecuzione involge, quindi, una questione di merito ed implica un controllo sulla legittimità sostanziale dell’azione esecutiva, in quanto con essa si deduce l’ingiustizia della esecuzione per la sopravvenuta carenza del titolo, a seguito di fatti posteriori alla formazione del titolo esecutivo, o per l’originaria o successiva insussistenza, invalidità, inefficacia o insufficienza del medesimo.

L’opposizione agli atti esecutivi, invece, soggetta al termine di decadenza di venti giorni, ricorre quando si deduce la mancanza o l’irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo, e cioè del titolo esecutivo o del precetto o della loro notifica o di un qualsiasi atto della esecuzione, non si tratta, dunque, di questione di merito, ma di forma, richiedendosi un controllo limitato all’osservanza delle norme processuali disciplinanti la forma degli atti. Per irregolarità formali del titolo esecutivo si intendono quei vizi di forma, che non escludendo l’esistenza del titolo, non incidono sul diritto a procedere all’esecuzione.

Pertanto, l’opposizione agli atti esecutivi mira semplicemente ad un controllo di legittimità sugli atti dell’esecuzione da parte del giudice competente, a tutela dell’interesse, del soggetto da quella minacciato, di subirla solo con l’osservanza delle forme legali, essa in sostanza, pone al magistrato il problema di come l’esecuzione debba essere compiuta, l’opposizione alla esecuzione, invece, pone il problema se la medesima debba compiersi.

Considerato che la cartella di pagamento costituisce un titolo esecutivo con delle caratteristiche particolari (diverse da quelle di una sentenza o altro titolo giudiziario), la mancata notifica (ma anche l’inesistenza e/o la nullità e/o la tardività delle notifiche) delle stesse comporta la loro nullità. Per tale ragione, le eccezioni relative alle notifiche delle cartelle di pagamento comportano una contestazione di merito ed implicano un controllo sulla legittimità sostanziale dell’azione esecutiva, in quanto con essa si deduce l’ingiustizia della esecuzione per la sopravvenuta carenza del titolo ed incidono sul diritto a procedere all’esecuzione.

Non possono, quindi considerarsi dei semplici vizi formali di un presupposto o di un atto del processo, poiché, come detto, escludendo l’esistenza del titolo. Alla luce di quanto sopra, le contestazioni sulla notifica della cartella esattoriale devono considerarsi assolutamente una opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc e non una opposizione agli atti esecutivi di cui all’ert. 617 cpc.

In ogni caso, considerato che l’eccezione della omessa (e/o nullità e/o irregolarità) notifica era strumentale all’eccezione di compiuta prescrizione – in realtà l’eccezione era quella della prescrizione (!!!), il ricorso non poteva essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi, ma ricorso ex art. 615 cpc.

3. Ammesso che fosse opposizione ex art. 617 cpc non poteva essere proposto 20 gg prima della notifica della intimazione:

L’odierno ricorrente non poteva contestare prima la regolarità delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento poiché solo successivamente alla loro produzione ha avuto la possibilità di visionarle ed avere cognizione della modalità in cui sono state eseguite. Il suddetto termine, opera e può operare, quindi, solamente successivamente alla portata a conoscenza dell’interessato dell’atto di cui formalità vengono contestate, infatti, tale termine può decorre solamente da quando l’opponente ha avuto conoscenza dei vizi dell’atto, che, nel caso in esame, avveniva a seguito della loro produzione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e non a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento dalla quale non era evincibile la modalità di notifica delle cartelle sottese.