VENDITA OPERE D’ARTE ALL’ESTERO. TRATTAMENTO FISCALE. ALTRE NORMATIVE COLLEGATE REGOLATRICI.

“Mio padre, deceduto 20 anni fa, era commerciante di opere d’arte. Esiste ancora il negozio che è gestito da mia madre. Oltre a commerciare, collezionava anche degli oggetti di ogni tipo e in particolare quadri. Tra questi, c’è un quadro che, dopo il restauro, si è scoperto avere un discreto valore (un quadro del 1820). Tramite conoscenti è stato portato all’estero dove speriamo possa trovare una persona interessata all’acquisto. Vorrei sapere come poter effettuare la vendita, considerando che il quadro (come altri) non rientra nell’inventario del negozio”.

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA VENDITA DI OPERE D’ARTE

Al fine di individuare la disciplina fiscale, applicabile al proponente la vendita residente fiscalmente in Italia, di opere d’arte (categoria in cui viene incluso anche il quadro), è necessario analizzare la situazione soggettiva dello stesso. Secondo la prassi sulla disciplina è possibile individuare tre categorie di soggetti e quindi tre trattamenti fiscali diversi in relazione alla citata operazione:

  1. commercianti di opere d’arte ed oggetti da collezione;
  2. speculatori occasionali;
  3. collezionisti.

Come da Lei chiarito, questo quadro non ha mai fatto parte del patrimonio aziendale, tutt’ora attiva ed avente oggetto d’attività il commercio di opere d’arte, ma è stato un bene personale del Suo padre, acquistato al fine di incrementare la propria collezione e godere della bellezza dello stesso. Per tale ragione la futura attività di vendita del citato quadro non può essere considerata quale attività d’impresa (quale commercio di opere d’arte) e quindi tassata in questo senso.

La seconda categoria è dello speculatore occasionale. Anche lui è motivato da un fine lucrativo e acquista occasionalmente opere d’arte, oggetti di collezione, al fine di una successiva cessione, in presenza di un “preordinato intento speculativo”. L’obiettivo, anche in questo caso, è quello del profitto, ma non vi è professionalità e abitualità nelle operazioni di compravendita, come nel caso del commerciante, le quali avvengono saltuariamente, quando si ravvisa un affare. La preordinazione può essere dedotta anche dalla durata del possesso. Infatti, solitamente, chi specula detiene le opere per poco tempo per trarne subito un profitto monetario.

Al contrario, invece, il collezionista è portato a rivendere le opere solo dopo un periodo di tempo più lungo in cui l’opera è stata parte della sua collezione ed oltre a considerare il valore economico dell’opera acquistata, è interessato al valore culturale ed estetico delle opere acquistate.

Risulta piuttosto palese che Suo padre, in relazione al quadro in oggetto, si inquadra nella categoria del collezionista privato. Il collezionista privato invece, non avendo alcun intento speculativo sfugge totalmente alle logiche fiscali e quindi non ha alcun obbligo dichiarativo e di versamento delle imposte.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO FISCALE DELLE “OPERE” DI VALORE NON TRASCURABILE DETENUTE ALL’ESTERO

La normativa tributaria italiana prevede un monitoraggio per gli investimenti detenuti all’estero, ovvero un obbligo che riguarda le persone fisiche e gli enti non commerciali residenti in Italia. Progressivamente il monitoraggio è stato reso sempre più stringente e dal 2009, giusta Circolare n. 43/E del 2009, devono, infatti, essere indicati nelle dichiarazioni fiscali anche le opere d’arte e gli oggetti preziosi detenuti all’estero, indipendentemente dalla loro effettiva produzione di reddito imponibile in Italia.

Tale obbligo sussiste a prescindere dall’ammontare degli investimenti effettuati, ossia del prezzo di acquisto o del valore delle opere d’arte possedute. Qualora l’opera sia detenuta in comunione oppure da più soggetti, l’adempimento ricade su ciascun proprietario. In caso di violazione degli obblighi di monitoraggio, la sanzione può variare dal 3% al 15% del prezzo di acquisto dell’opera (oppure qualora non disponibile del relativo valore di mercato) e raddoppiata se detenute nei paesi black list. Si precisa che le opere d’arte non scontano né IVIE e né IVAFE, l’obbligo è semplicemente dichiarativo.

In assenza di una nozione di “opera d’arte” utilizzabile in maniera certa per individuare gli investimenti rientranti negli obblighi previsti dalla disciplina del monitoraggio fiscale è possibile fare riferimento alla Tabella A, allegata al D. L. n. 41 del 1995 (riportante una elencazione di beni definiti dal legislatore quali oggetti d’arte, d’antiquariato o di collezione). L’approccio più cautelativo sarebbe quello di includere nella dichiarazione (quadro RW) tutte le “opere” di valore non trascurabile detenute all’estero, a prescindere dal fatto che le loro caratteristiche le facciano rientrare o meno nell’elencazione contenuta nella menzionata Tabella.

È di questo orientamento l’Agenzia delle Entrate, secondo cui si tratta di investimento da dichiarare nel quadro RW quando il bene è di “considerevole valore economico” tale da potere essere equiparato ad un’opera d’arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia. Come da Lei spiegato, al momento dell’esportazione del quadro non eravate consapevoli del “valore economico considerevole” e nemmeno della eventuale qualità di “bene culturale” dello stesso e quindi eravate impossibilitati a riconoscere l’obbligo di monitoraggio. Inoltre, considerato che il quadro dovrà essere venduto, sarebbe un onere impossibile in capo all’Agenzia di provare che il quadro è stato esportato in Corea prima e non dopo la vendita. Per le suddette ragioni non mi preoccuperei circa l’obbligo di monitoraggio.

Potrebbe essere comunque un’idea, visto che non comporta obbligo di versamento di imposte, includere in futuro il violino nel quadro RW, al fine di evitare eventuali contestazioni di riciclaggio in relazione alle somme provenienti della vendita. In questo caso è importante potere dimostrare che il quadro effettivamente esisteva ed il denaro è derivante dalla sua vendita e quindi predisporre in questo senso le prove. Attenzione però, consiglio il monitoraggio solo se l’esportazione è stata effettuata regolarmente, altrimenti si rischia una contestazione molto più pesante.

VENDITA OPERE D’ARTE ALL’ESTERO. LA CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DI BENI CULTURAI E BENI OGGETTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI TOTELA.

Il quadro in esame, secondo l’art. 10, comma 3 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004) deve considerarsi un “bene culturale” e/o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela e secondo l’art. 65, comma 3 (nonché Tabella A) ed è esportabile, previa autorizzazione:

“sono soggetti ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

  1. delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
  2. (…);
  3. dei beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano”.

Secondo l’art. 174 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004):

“1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato”.

L’esportazione dei beni culturali e dei beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, senza preventiva autorizzazione, costituisce reato per cui è prevista anche la confisca del bene. Ovviamente nel caso in esame mancherebbe l’elemento soggettivo del reato, in quanto, al momento dell’esportazione non eravate a conoscenza della qualità del quadro.

(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).