AVVISI DI ACCERTAMENTO. ACCERTAMENTO PER MAGGIORE PREZZO E MAGGIORI IMPOSTE IN CASO DI CESSIONE DI IMMOBILI IN CONVENZIONE. LE CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE CON IL COMUNE IN RELAZIONE AL PREZZO DI VENDITA NON VINCOLA IL FISCO.

Sentenza n. 17480/2022, pubblicata in data 31/05/2022 della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Virgilio Biagio, Cons. rel. Filippo D’Aquino).

Le convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune e le conseguenze civilistiche in caso di violazione non hanno efficacia vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la quale è autorizzata e libera a ricostruire l’effettività delle operazione, a prescindere, nutrendosi degli elementi indiziari previsti dalla legge.

AVVISI DI ACCERTAMENTO. FATTO.

Le società contribuenti hanno separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento, con i quali si accertavano maggiori redditi a carico delle società contribuenti, derivanti dall’accertamento di un maggior valore di cessione di quattordici unità immobiliari siti in Cattolica, con recupero di IRAP e IVA e conseguente accertamento, per trasparenza, della maggiore IRPEF in capo ai soci.

Le società contribuenti e i soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento, deducendo, nel merito, l’inconferenza degli elementi presuntivi addotti, adducendo a prova contraria, tra l’altro, che gli immobili in oggetto erano stati oggetto di sottoscrizione di convenzione urbanistica con il Comune di Cattolica, in base alla quale agli immobili a costruirsi erano stati imposti prezzi massimi di compravendita.

La CTP di Rimini ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alle tredici compravendite ulteriori rispetto a quella dalla quale aveva tratto origine la verifica.

La CTR dell’Emilia-Romagna ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che gli indizi addotti dall’Ufficio (costituiti dai valori OMI, da quelli desumibili dalle riviste specializzate e dalla documentazione risultante da uno degli immobili, avente caratteristiche strutturali simili agli immobili delle ulteriori compravendite) appaiono dotati di adeguata pregnanza indiziaria ai fini della prova presuntiva del pagamento di un corrispettivo maggiore di quello dichiarato.

Il giudice di appello ho inoltre ritenuto che la convenzione sottoscritta dalla società contribuente con il Comune di Cattolica relativa ai valori di cessione non fosse vincolante nei confronti di terzi (Agenzia delle entrate).

I contribuenti proponevano ricorso per cassazione.

AVVISI DI ACCERTAMENTO. MOTIVI DELLA DECISIONE.

Tra l’altro, le parti contribuenti hanno dedotto di avere stipulato con il Comune di Cattolica una Convenzione relativa a intervento di edilizia abitativa convenzionata, in forza del quale l’autorizzazione all’edificazione concessa dal Comune era accompagnata dall’impegno dei contribuenti a vendere gli appartamenti a un prezzo non superiore ad € 1.524,00/mq e secondo la norma applicata, le eventuali pattuizioni stipulate in violazione dei prezzi di cessione sono nulle per la parte eccedente.

Tale convenzione ha, pertanto, efficacia vincolante per le parti contrattuali e ha una sia pure limitata efficacia in relazione ai terzi della vicenda circolatoria, peraltro in misura più ridotta rispetto ad altre convenzioni urbanistiche, come quelle di cui all’art. 35 I. 22 ottobre 1971, n. 865 (Cass., Sez. U., 16 settembre 2015, n. 18135).

Tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato (e non avrebbe potuto considerare) tra i soggetti vincolati all’osservanza della suddetta convenzione anche l’Amministrazione finanziaria quale terzo della vicenda circolatoria pregiudicato dall’operatività della convenzione, trattandosi di terzo creditore, al quale non possono essere opposte le diverse convenzioni stipulate dalle parti, prescindendosi dai vincoli imposti alle parti ai fini della circolazione del bene e dalle conseguenze che civilisticamente possono derivare alle parti dalla loro violazione.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria non può che prescindere dal dato negoziale, espresso o tacito che sia, in quanto volto a ricostruire l’effettività dell’operazione, nutrendosi degli elementi indiziari addotti (e ove tali ritenuti dal giudice del merito), indipendentemente dalla validità o meno delle clausole contrattuali.

La posizione di «terzo», considerata dal giudice di appello ai fini dell’inopponibilità della convenzione di cui agli artt. 7, 8 I. n. 10/1977, deve ritenersi pertanto ascritta al terzo creditore, soggetto diverso dalla controparte contrattuale, al quale la convenzione non è opponibile. La sentenza impugnata non si è sottratta all’applicazione dei suddetti principi.

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