COSA FARE QUANDO SI RICEVE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO?

COSA FARE QUANDO SI RICEVE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO?

Cosa fare quando si riceve una cartella di pagamento, un’ingiunzione di pagamento, un avviso di accertamento, un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di iscrizione di ipoteca o un pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate o un ente locale?

Prima di tutto e sopratutto prima di pagare è opportuno rivolgersi immediatamente ad un avvocato tributarista perché le eventuali contestazioni ed impugnazioni devono essere fatte necessariamente entro un certo termine di decadenza (20, 30, 40, 60 gg in base al tipo di contestazione e natura del credito vantato dalla Amministrazione Finanziaria). Superato il detto termine, le cartelle esattoriali o altri atti della A. F., diventano definitivi e le relative contestazioni / impugnazioni non saranno più possibili.

L’avvocato verificherà se eventualmnte sono decorsi i termini prescrizionali e/o decadenziali del diritto di riscuotere le rispettive somme (il quale varia in base alla natura del tributo), fattispecie che in realtà si verifica molto spesso.

Altro elemento estremamente importante ed assolutamente da verificare è la sussistenza o meno dei vizi di nullità o annullabilità dell’atto notificato (cartella di pagamento o altro), nonché la sua regolare notifica e/o la regolare e tempestiva notifica degli atti propedeutici all’atto stesso.

Se non è avvenuto tutto quanto nel rispetto della legge, le cartelle di pagamento (o qualsiasi altro atto) devono essere dichiarate nulle ed il relativo credito non dovuto.

A tal fine è possibile proporre ricorso, in funzione della natura del credito contestato, avanti alla Commissione Tributaria, il Giudice Giudice di Pace o Tribunale, per il quale, il nostro Studio, con professionisti specializzati si pone a Vostra disposizione.

Si consigliano quali articoli correlati al presente: TERMINI DECADENZIALI PER L’ACCERTAMENTO FISCALE, IVA E TRASFERIMENTO DI BENI AL FISCO, CALCOLO IVA IN AGGIUNTA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO, MANCATO RISCONTRO EQUITALIA (L. 228/2012).

altre pratiche dello studio

Avv. Margherita Kósa - author

Ambiti di maggiore competenza: Diritto tributario, Diritto civile, Diritto dell'Unione Europea

Comments 6

  • Mi è stata notificata in data 06/05/2013 una multa, quale obbligato in solido anche se non ero più amministratore, elevata ad una società. Non ho fatto opposizione. In seguito, nel 2015, mi è arrivata a relativa cartella di pagamento dall’agenzia delle entrate; per problemi personali non sono riuscito a fare ricorso nei tempi canonici. Ricevuta ora una cartella di riscossione, mi chiedo se è indispensabile pagare tenuto conto che:
    1)mi è stata notificata dopo 4 mesi
    2)non ero più amministratore della società.
    Grazie per vostro riscontro.
    Cordialità
    Mariano Arcidiacono, tel. 095648034 mobile 3335971763

    • Egr. Sig. Arcidiacono,
      se la contravvenzione e la cartella di pagamento sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate nei termini di legge, giuste o sbagliate, sono diventate definitive.
      In quel caso è comunque possibile fare un’istanza in autotutela confidando nella buona fede della pubblica amministrazione.
      Potrà inoltre rateizzare o attendere la successiva pace fiscale e definire in quel modo questo debito.
      Cordiali saluti.

  • Gianluca Frigerio ha detto:

    Mi è arrivato un accertamento fiscale che mi richiede di pagare 800 debito Irpef anno imposta 2014 e 2015. Per tali anni avevo fatto dichiarazione rispettivamente ultratardiva e tardiva per cui non mi è stato riconosciuto il credito di imposta anno 2013 e quindi non validata la compensazione per cui l F24 era a zero. Ho letto che il credito di imposta invece non è estinguibile o al massimo si prescrive in 10 anni. Quindi vorrei fare ricorso contro cartella di accertamento facendo valere il mio credito d imposta.Ho possibilità di vittoria? Grazie. Cordialmente.

    • Buonasera, il limite massimo per chiedere il rimborso del credito esposto in dichiarazione dei redditi è di dieci anni, decorrente dalla presentazione della dichiarazione (vedi ex multis Cass. ordinanza n. 2416 del 03.02.2021). Cordiali saluti.

  • Luciano ha detto:

    Buongiorno ho fatto richiesta di assegno ordinario nel 2013. Ho avuto 2 risposte negative ma non sono andato in giudizio. La prescrizione è di 5 o 10 anni? Grazie cordiali saluti

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