• FIRMA FALSA SULLA NOTIFICA.
  • LA FIRMA FALSA SULLE RELATE DI NOTIFICA ED AVVISI DI RICEVIMENTO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (O ALTRI ATTI IMPOSITIVI) SI CONTESTA CON QUERELA DI FALSO.
  • NON È SUFFICIENTE LA SEMPLICE PROVA CONTRARIA.

Ordinanza n. 6041/2022 del 23.2.2022 della Suprema Corte di Cassazione (Presidente: Chindemi Domenico, Relatore: Dell’Orfano Antonella).

La giurisprudenza di merito (come per es. il Tribunale di Savona, con sentenza n. 36/2022 del 14.1.2022) continua a sostenere tesi contrastanti con le ormai consolidate pronunce di legittimità, sulla esperibilità della tutela della querela di falso, ex art. 221 c.p.c…

Sull’esperibilità e sulla necessità della querela di falso, ex art. 221 c.p.c., invece, nel caso in cui

  • il contribuente sostiene ed eccepisce di non avere ricevuto mai la notifica dell’atto impositivo ed
  • il relativo avviso di ricevimento (e/o relata di notificazione) riporta una sottoscrizione con grafia illeggibile del soggetto ricevente;
  • di cui generalità e qualità non risultano indicati sull’avviso stesso (e quindi si presume che la consegna è avvenuta al destinatario)

la giurisprudenza di legittimità è piuttosto pacifica e consolidata, non vi sorge alcun dubbio.


Firma falsa sulla notifica. Su identica questione si è pronunciata infatti la Suprema Corte, di molto recente, con Ordinanza n. 6041/2022 del 23.2.2022, secondo cui:

“…anche se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto, dunque, è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. nn. 4556/2020, 4567/2015, 6395/2014, 11708/2011)”.

Anche con precedente pronuncia, la Suprema Corte con Sentenza n. 22757/2021 del 12.8.2021, conferma che:

“Sul punto, si rileva che, come statuito dalle che le S.U. (Cass. n. 9962/2010), quando l’atto risulti consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie dei destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che, nell’avviso, non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c. ( più di recente Cass. n. 4556/2020)”.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 29134/2021 del 20.10.2021, chiarisce e spiega che:

“Come ancora di recente ribadito da questa Corte «Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 c.p.c.» (Cass. n. 4556 del 2020; Cass., Sez. Un, n. 9962 del 2010)”.(Ordinanza n. 14247/2021 del 25.5.2021).

Secondo altra pronuncia, (Ordinanza n. 4556/2020, Presidente: Greco Antonio, Relatore: Esposito Antonio Francesco del 21.2/2020):

“…se manca nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)”.

La Cassazione precisa inoltre che:

“Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010, Cass. n. 24283 del 2015)”.

Secondo l’ordinanza n. 2475/2018 della Suprema Corte del 31/01/2018:

“…persino se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. (Cass. nn. 11708/2011, 14327/2009)”.

Firma falsa sulla notifica. Identica questione decideva anche la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1662/2020, prima sezione civile (presidente e relatore Raineri), secondo cui:

“Nel caso di notifica di cartella esattoriale (o di altro atto impositivo) a mezzo del servizio postale, il contribuente che voglia contestare il fatto che la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non sia a lui riconducibile è obbligato a proporre querela di falso dinnanzi al Tribunale, stante la natura di atto pubblico delle affermazioni riportare nella ricevuta”.

Il collegio meneghino si è pronunciato su una controversia sorta a seguito della asserita notifica, a mezzo raccomandata postare, di una cartella a una contribuente, che invece sosteneva di non averla mai ricevuta.

In particolare la contribuente, contestualmente all’impugnazione di un estratto di ruolo dinanzi al Giudice di pace (come nel caso in esame) per chiederne la nullità per omessa notifica della cartella preposta, citava dinanzi al Tribunale di Milano l’Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la falsità dell’avviso di ricevimento della cartella, ritenendo che la sottoscrizione (peraltro illeggibile) apposta su di esso non fosse a lei riconducibile.

Pronunciandosi sull’incidente di falso, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2666/2018, dichiarava inammissibile la querela, in quanto, a suo avviso, l’eventuale firma apposta da un soggetto diverso dal destinatario sarebbe soggetta all’ordinario regime della prova contraria.

La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di appello, facendo rilevare che:

  • l’avviso di ricevimento (come pure la relata di notifica), in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico;
  • le attestazioni in esso contenute riguardanti l’attività svolta dall’ufficiale notificatore, quali il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco, fanno piena prova fino a querela di falso, ex art. 221 c.p.c..

Nell’accogliere le doglianze sollevate dalla contribuente appellante, i giudici della Corte di appello, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che laddove l’atto, come avvenuto nel caso di specie, sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario ad una persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario sino a querela di falso.

In base a questi principi, i giudici d’appello hanno ritenuto non solo dovuta (e dunque pienamente ammissibile il giudizio) la querela di falso proposta, ma hanno anche dichiarato falso l’avviso di ricevimento avendo preso atto delle conclusioni del CTU, il quale appositamente chiamato, ha affermato la non riconducibilità in capo alla contribuente della firma apposta su di esso.

È piuttosto evidente l’ammissibilità e la necessità della tutela invocata nel caso in esame (in caso di firma falsa sulla notifica).

I giudici del Tribunale di Savona hanno chiaramente errato nella suddetta valutazione e la sentenza, anche per questo ulteriore motivo, deve essere riformata.

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