Intimazione di pagamento. Il giudice tributario meneghino, contrastando le classiche difese dell’amministrazione finanziaria che hanno trovato non poche volte accoglimento, pronuncia due importanti principi di diritto:

  • le intimazioni di pagamento non impugnate non rendono definitive le pretese tributarie incorporate in titoli (cartelle, avvisi di accertamento) mai regolarmente notificati;
  • le sentenze che dichiarano inammissibile il ricorso non sono idonee a formare un giudicato, in quanto non costituiscono pronunce nel merito.

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 2612/2023, depositata in data 11.7.2023 (scarica PDF).

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. FATTI DI CAUSA.

Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 13.7.2022, notificava al ricorrente intimazione di pagamento, in relazione a 2 cartelle di pagamento mai notificate. Per tale ragione, il ricorrente impugnava l’avviso d’intimazione e le cartelle sottostanti.

Il contribuente nel proprio ricorso sosteneva che l’intimazione di pagamento e le citate 2 cartelle sottostanti, risultano palesemente nulle e/o illegittime, in quanto:

  • le citate cartelle non venivano mai notificate al ricorrete, conseguentemente risulta violata la sequenza procedimentale degli atti di riscossione prevista dalla legge e deve necessariamente essere dichiarata la nullità dell’atto conseguente (della intimazione di pagamento);
  • è intervenuta la decadenza, ex art. 25 del DPR 602/73, dell’amministrazione finanziaria dal diritto di riscuotere le relative somme mediante ruolo, nonché perché
  • i crediti risultano estinti per prescrizione.

La causa veniva iscritta al RG. n. 3292/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ed assegnata alla 6° sezione.

Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo

  • in via preliminare, il giudicato sulla domanda del ricorrente, in quanto lo stesso precedentemente ha già impugnato il ruolo ed il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile;
  • l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo rispetto alla omessa notifica delle cartelle e decadenza dell’amministrazione finanziaria, in quanto risulta essere stata notificata altra intimazione in data 7.1.2019, la quale non veniva impugnata.
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO. MOTIVI DELLA DECISIONE.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 2612/2023, depositata in data 11.7.2023 accoglieva il ricorso del contribuente.

Rigettava l’eccezione preliminare sollevata dalla amministrazione finanziaria, in quanto, la sentenza di cui parla l’ufficio non è entrata nel merito della questione”, ha semplicemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso estratti di ruolo in relazione alle due cartelle de quo.

La Corte, pronunciandosi nel merito, dichiarava prescritte le somme e decaduta l’amministrazione dal diritto di riscuotere tramite ruolo.

“Le cartelle impugnate in questa sede indicano pretese IVA e IRPEF relative all’anno di imposta 2006. Considerato che ad oggi non è stata data prova della notificata relativa alle cartelle di pagamento di cui trattasi, l’A. F. risulta abbondantemente decaduta dal diritto di riscuotere le somme tramite ruolo e conseguentemente il ruolo e le cartelle devono essere annullate.

I tributi erariali, come quelli di cui trattasi, si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 del Codice civile) (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

Rilevato che i crediti sono relativi all’anno 2006 la prescrizione risulta maturata in data 31.12.2017 e conseguentemente, le cartelle impugnate ed il relativo credito devono essere necessariamente annullate, come deve essere annullata anche l’intimazione di pagamento”.

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