Accertamento dazi doganali. La prescrizione dell’azione di accertamento dei maggiori dazi doganali può essere interrotta e/o sospesa dalla comunicazione della notitia criminis attinente la presunta evasione dei dazi doganali? Se il termine di prescrizione di tre anni previsto e disciplinato dall’art. 84 D.P.R. n. 43/73 (TULD) è decorso anche la successiva azione di natura penale non consente di far rivivere il termine di prescrizione triennale, con la conseguenza che l’azione per il recupero dei dazi eventualmente non corrisposti è da considerarsi prescritta. Inoltre, se nelle more della decorrenza del termine di prescrizione viene esercitata l’azione penale da parte delle autorità preposte, che sarebbe conseguenza dell’eventuale evasioni dei dazi doganali, allora il termine di prescrizione è da considerarsi sospeso ed anche interrotto.

Ordinanza n. 21444/2022, pubblicata in data 6.7.2022 della Corte di Cassazione (Presidente: Giuseppe Fuochi Tinarelli, Consigliere Relatore: Filippo D’Aquino).

Secondo l’Ordinanza in commento della Corte di Cassazione il termine di prescrizione per esercitare l’azione di accertamento da parte dell’Agenzia delle Dogane è di tre anni ed essa deve essere esercitata, a seconda dei casi, nel rispetto dei principi che disciplinano l’istituto della prescrizione all’interno del nostro ordinamento Italiano, al di là di quella che è la disciplina della Comunità Europea e/o internazionale.

A tal riguardo, la predetta ordinanza sancisce due importanti regole:

  • La prima regola è che se il termine di prescrizione di tre anni previsto e disciplinato dall’art. 84 D.P.R. n. 43/73 (TULD) è decorso anche la successiva azione di natura penale non consente di far rivivere il termine di prescrizione triennale, con la conseguenza che l’azione per il recupero dei dazi eventualmente non corrisposti è da considerarsi prescritta.

Difatti, con il provvedimento in commento la Corte di Cassazione afferma che è oramai ferma: “nel ritenere che l’azione di recupero a posteriori di dazi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto ove la mancata contabilizzazione sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, ma alla sola condizione che sia trasmessa all’Autorità Giudiziaria, entro la scadenza del termine di prescrizione (e non anche dopo la sua scadenza) la notitia criminis”.

  • Mentre, per quanto concerne la seconda regola, essa è conseguenza diretta della prima regola, ovvero che se nelle more della decorrenza del termine di prescrizione viene esercitata l’azione penale da parte delle autorità preposte, che sarebbe conseguenza dell’eventuale evasioni dei dazi doganali, allora il termine di prescrizione è da considerarsi sospeso ed anche interrotto.

Conseguentemente, alla conclusione del relativo procedimento penale il termine di prescrizione di tre anni per l’accertamento dei dazi doganali da parte dell’Agenzia delle Dogane riinizia a decorrere un nuovo il termine di tre anni.

Difatti, la Cassazione afferma al riguardo che: “L’invio di una notizia di reato comporta la sospensione dei termini di prescrizione per l’accertamento dei maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, abbia causa da un reato; dal provvedimento che conclude il procedimento penale, che da tale notizia di reato è scaturito, decorre un nuovo termine di prescrizione, indipendentemente dall’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Dogane, in sede di accertamento a posteriori, di elementi istruttori acquisiti durante il procedimento penale”.

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