NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE IN CASO DI IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO. QUALI SONO I NECESSARI ADEMPIMENTI E LA PROVA IN GIUDIZIO DEL CORRETTO ESPLETAMENTO?

La nullità della notifica delle cartelle esattoriali (o altri atti impositivi), nella maggior parte dei casi, comporta anche la nullità della cartella stessa o quantomeno dell’iter processuale. Per tale ragione, è estremamente importante svolgere delle accurate verifiche rispetto a dette notifiche.

La notifica secondo il rito per irreperibilità assoluta può essere correttamente eseguita solamente a seguito di ricerche da parte del messo notificatore o ufficiale giudiziario volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale e dette ricerche devono emergere dalle relative relate.

Qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza (irreperibilità relativa) ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Ordinanza Cassazione Tributaria n. 8823/2024 (Presidente: Crucitti Roberta, Relatore: De Rosa Maria Luisa), pubblicata in data 3.4.2024.

NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE IN CASO DI IRREPERIBILITÀ. FATTI.

La contribuente ha censurato in Cassazione l’operato dei Giudici di seconde cure, i quali hanno ritenuto legittimo il procedimento notificatorio effettuato con il rito previsto per gli “irreperibili assoluti”, ex artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare la contribuente eccepiva l’illegittimità delle modalità della notificazione, in particolare, dell’assenza del timbro di spedizione sull’avviso di ricevimento e sul piego di avvenuto deposito asseritamente inviato, dell’avviso di spedizione asseritamente notificato, così come, altresì, di indicazioni (inserite dall’incaricato postale nell’avviso di ricevimento) in ordine alle ragioni di mancata consegna della raccomandata.

NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE IN CASO DI IRREPERIBILITÀ. IRREPERIBILITÀ ASSOLUTA E RELATIVA.

In primo luogo, si rende necessario dare atto della circostanza che, ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere

  • l’ipotesi della irreperibilità̀ relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell’atto,
  • dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.
NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE IN CASO DI IRREPERIBILITÀ. LE RICERCHE CHE IL MESSO NOTIFICATORE DEVE EFFETTUARE.

La Cassazione (Cass. 11/01/2024; Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.

In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.

Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).

Nella fattispecie in esame, in primo luogo, non si trattava di un caso di irreperibilità assoluta, bensì di mera irreperibilità relativa, risultando dagli atti che il giorno in cui era stata effettuata la notificazione non fosse stata reperita alcuna persona presso l’indirizzo di recapito; circostanza smentita, tuttavia, dalla dichiarazione della collaboratrice domestica della contribuente (anch’essa depositata in atti in appello) attestante la sua presenza nell’abitazione in quel giorno e a quell’ora.

In secondo luogo, dalla lettura della pronuncia gravata emerge come la CTR, nell’individuare il procedimento notificatorio da porre in essere, abbia omesso di operare tutti i controlli in merito all’attività di ricerca di dati e/o informazioni operata dal messo notificatore; la Commissione, difatti, si è limitata ad affermare genericamente che «La questione sottoposta all’esame di questo giudice dall’appellante riguarda la inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento perché erroneamente effettuato ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 600/73, procedura prevista solo per li caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

Su questa questione è dato incontestato ed incontestabile che dalla documentazione esistente in atti risulta che l’ufficio, nella impossibilità di consegnare l’atto al destinatario o ad altri addetti all’abitazione, ha effettuato al notifica secondo al procedura prevista per gli irreperibili, ai sensi dell’art. 60, lettera e, del d.P.R. 600/73 mediante affissione all’albo del Comune con successivo invio della raccomandata con avviso di ricevimento e, in conseguenza, al notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione».

NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE IN CASO DI IRREPERIBILITÀ. ADEMPIMENTI NECESSARI.

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass VI – 5, n. 9782/2018, Cass. V, n. 27825/2018).

Ancora, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021).

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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).