I contribuenti persone fisiche, aventi determinati requisiti, ed esercenti attività di lavoro dipendente o autonomo o di impresa, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono usufruire, per almeno cinque periodi di imposta, di un regime fiscale molto favorevole (regime agevolato per gli impatriati).

Il regime agevolato per gli impatriati (previsto dal Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147) è un regime di tassazione speciale temporaneo e si applica ai:

  • redditi di lavoro dipendente,
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
  • redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia e
  • redditi d’impresa prodotti mediante attività d’impresa in Italia.

I requisiti di applicabilità del regime agevolato per gli impatriati sono:

  • il richiedente non deve essere stato residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
  • il richiedente deve mantenere la residenza in Italia successivamente al trasferimento per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4 i suddetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il regime agevolato per gli impatriati si applica per altri cinque periodi d’imposta ai soggetti con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Un emendamento alla legge di Bilancio 2021 prevede la possibilità di applicare il regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati per cinque periodi d’imposta anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario.

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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente)