Sentenza n. 1731/2017 – pubblicata in data 13/06/2017 – RG. n. 12065/2016 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Dott. Giorgio Mariani

Accertamenti Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) e decadenza: in tema di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, previsto dall’art. 25, comma 1, lett. b, d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46 è il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica dell’accertamento – se l’iscrizione a ruolo non avviene entro tale termine l’INPS sarà decaduto dal diritto di riscuotere le relative somme tramite ruolo.

FATTO

In via preliminare, la ricorrente … coop. sociale richiedeva al Tribunale di Milano – Giudice del lavoro di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’avviso di addebito n. 368 2016 00154415 64 000 per intervenuta decadenza dell’iscrizione al ruolo del credito, relativamente all’accertamento compiuto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia poiché avvenuta successivamente al termine di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale accoglieva la suddetta eccezione preliminare della … coop. sociale, relativa alla “illegittimità dell’avviso di addebito per intervenuta decadenza dell’iscrizione al ruolo del credito”, con riferimento al verbale emesso dalla DTL del 19.12.2014 di Pavia.

L’art. 46 del D.Lgs 46/1999 dispone al primo comma: “1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: (…) b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.

Le ss.uu. della S.C. hanno infatti chiarito (con arresto condiviso da successive pronunzie a sezioni semplici) che in tema di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, previsto dall’art. 25, comma 1, lett. b, d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46 è il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica dell’accertamento (Cass., sez. un., 13/02/2012, n. 1987).

Sulla definitività dell’accertamento, quindi, non incide il termine ulteriore concesso per il versamento delle somme (memoria INPS, p. 24), che, in effetti, nulla a che fare con la definitività dell’accertamento. Nella specie, l’accertamento (definitivo) è stato quindi notificato il 19 dicembre 2014, per cui l’iscrizione a ruolo doveva avvenire entro non oltre il 31 dicembre 2015.

L’INPS non ha indicato la data specifica d’iscrizione a ruolo, non controbattendo però alle contestazioni effettuate da … coop. sociale in ricorso a pp. 6 e 7, secondo le quali al 5 gennaio 2016 non risultava iscritta a ruolo la posizione del verbale posto alla base dell’avviso impugnato. L’eccezione di … coop. sociale veniva quindi dichiarata fondata.