ACCERTAMENTI FISCALI – LE GARANZIE PREVISTE DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE HANNO PORTATA GENERALE – DEVONO ESSERE APPLICATE ANCHE IN CASO DI ACCERTAMENTI EFFETTUATI DAGLI ENTI LOCALI O SOCIETA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – PENA LA NULLITA’ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.

Ordinanza Cassazione n. 8654/2019 – Presidente: Stalla Giacomo Maria – Relatore: Mondini Antonio – Data pubblicazione: 28.3.2019.

Gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria ed i militari della Guardia di Finanza sono autorizzati ad effettuare ispezioni e verifiche fiscali (indagini di polizia amministrativa), anche senza il consenso del contribuente, al fine della ricerca e repressione degli illeciti tributari. Detti accertamenti fiscali devono essere eseguiti nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciute al contribuente sottoposto al controllo (previste sopratutto dallo Statuto del contribuente – L. n. 212/2000), pena la nullità dei relativi atti accertativi. Ma le suddette regole di garanzia valgono anche per gli enti locali e/o per le società a cui gli enti impositori affidano in concessione determinate attività di accertamento e riscossione o sono limitate solamente all’operato della Guardia di Finanza? Secondo la Commissione Tributaria Regionale del Lazio le garanzie sono limitate all’attività dalla Guardia di Finanza e nulla hanno a che vedere con le attività accertative effettuate dagli enti locali o società di accertamento e riscossione. Cosa ne pensa invece la Suprema Corte di Cassazione?

In forza di evidente identità di ratio, anche gli enti locali o le società a cui gli enti impositori affidano, in concessione, compiti di accertamento e riscossione delle imposte, ivi inclusi (per quanto in questa sede più direttamente rileva) i compiti strumentali, di rilevazione di dati necessari alla determinazione della base imponibile devono attenersi alle regole di garanzia previste dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), in quanto devono considerarsi di portata generale.

FATTO

La controversia di cui alla sopra citata sentenza è relativa alla legittimità di un avviso di accertamento per tariffe di igiene ambientale, elevato dalla Ambiente Energia Territorio SpA, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tariffa per conto del Comune di Ciampino, a seguito di ispezione effettuata il 4 dicembre 2012, nella sede della contribuente. La contribuente decideva di impugnare l’avviso di accertamento, lamentando il mancato rispetto del termine dilatorio, stabilito dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, tra accesso ed emissione dell’atto impositivo, nonché plurime, ulteriori inosservanze del medesimo articolo, commesse dalla SpA Ambiente nel corso dell’accesso.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 25 marzo 2015, n. 1805, rigettava l’appello della contribuente, sostenendo che le “garanzie previste dalla legge 212/2000 a favore del contribuente, nello specifico, riguardano le ispezioni della Guardia di Finanza e sono giustificate dall’effetto invasivo che le stesse producono nella sfera patrimoniale del contribuente” e condannava la società alle spese del grado benché la Ambiente fosse rimasta contumace.

La contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi, la Ambiente non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamentava violazione degli artt. 1 e 12 della L. 212/2000 per avere la commissione ritenuto le garanzie previste dalla L. 212/2000 applicabili solo al caso di ispezioni della Guardia di Finanza.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamentava l’omessa pronuncia sulle eccezioni di illegittimità dell’avviso per inosservanza dell’art.12 della 1.212/2000.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamentava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. 546/92, per avere la commissione condannato la stessa alle spese del giudizio di appello benché la controparte non si fosse costituita.

I primi due motivi di ricorso venivano ritenuti fondati dalla Suprema Corte, secondo cui le regole di garanzia stabilite dall’art. 12 della L. 212/2000 hanno valenza generale e non limitata ad ispezioni della Guardia di Finanza. L’art. 12 è infatti letteralmente riferito a “tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. La norma parla, tra l’altro, alla “permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente”.

Il comma 7, dell’art. 12, in particolare, riguarda verifiche eseguite (non dalla sola Guardia di Finanza ma) da “organi di controllo” in genere. E’ indubbio che le regole di garanzia valgano anche per gli enti locali (i quali, come emerge dall’art. 1 della medesima legge hanno l’obbligo di adeguare “i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge”), nonché, in forza di evidente identità di ratio, per le società a cui gli enti impositori affidino, in concessione, compiti di accertamento e riscossione delle imposte, ivi inclusi (per quanto in questa sede più direttamente rileva) i compiti strumentali, di rilevazione di dati necessari alla determinazione della base imponibile.

I primi due motivi di ricorso venivano pertanto accolti, parimenti il terzo motivo di ricorso posto che la condanna della parte soccombente alla spese del giudizio non ha giustificazione allorché la controparte, a favore della quale la condanna è disposta, non si sia costituita (e non abbia quindi affrontato alcuna spesa).

La sentenza impugnata veniva quindi cassata. La causa veniva decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente in ragione del fatto, incontroverso e assorbente, che l’avviso è stato emesso dopo solo 5 giorni dall’esecuzione dell’accesso, prima, dunque, che fosse decorso il termine dilatorio di cui al settimo comma dell’art.12 della L. 212/2000 (“Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”), la cui inosservanza determina la illegittimità dell’avviso (Cass. n.27623 del30/10/2018; n.21815 del 07/09/2018; n.2587 del 05/02/2014; n.18184 del 29/07/2013).

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