• CARTELLA DI PAGAMENTO E NOTIFICHE ERRATE.
  • ENTRO QUALI LIMITI È NECESSARIA LA QUERELA DI FALSO PER CONTRESTARE QUANTO RIPORTATO DAL PUBBLICO UFFICIALE SULLA RELATA DI NOTIFICA E/O AVVISO DI RICEVIEMNTO AL MOMENTO DELLA NOTIFICA?
  • COME SI RISOLVE LA CONFUSIONE CREATA DALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO?

Ordinanza n. 21871/2021 del 30.7.2021 della Corte di Cassazione (Presidente: Bruschetta Ernestino Luigi, Relatore: Triscari Giancarlo).

In alcuni casi le cartelle di pagamento o altri atti impositivi e di riscossione vengono notificate secondo un rito errato. Tale circostanza rende le notifiche nulle o inesistenti. Molto spesso le notifiche nulle o inesistenti dei citati atti comportano la nullità degli stessi. Per tale ragione è essenziale svolgere preventivamente una accurata verifica delle notifiche degli atti impositivi.

In caso di notifiche errate è altresì essenziale individuare il giusto mezzo processuale, al fine di impugnarle. In caso di inappropriata scelta dei mezzi di contrasto l’eccezione potrebbe essere respinta e la notifica, anche se errata, ritenuta provata quale regolare.

Le attestazioni del pubblico ufficiale sulle relate di notificazione sono contrastabili esclusivamente mediante querela di falso, in quanto costituiscono prova privilegiata. Mentre quanto riportato dal messo notificatore sui detti avvisi di ricevimento non sempre costituiscono attestazione dello stesso. Risulta ancora molta confusione anche e soprattutto nella giurisprudenza di merito. Il discrimine invece è piuttosto semplice:

  • è assistito da fede privilegiata solo il contenuto estrinseco della notizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale,
  • rispetto invece al contenuto delle dichiarazioni ricevute da quest’ultimo, sussiste solo una presunzione di prova che può, tuttavia, essere contrastata dal contribuente offrendo idonea prova contraria.

In estrema sintesi, le dichiarazioni dei terzi, riportate dal pubblico ufficiale letteralmente sugli avvisi di ricevimento, possono essere contrastate mediante prova contrarie, senza necessità di ricorrere alla querela di falso, come nel caso di cui alla sentenza in commento.


FATTO

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 4860/32/2014, depositata in data 23.9.2014, ha accolto l’appello principale del contribuente, ritenendo inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata secondo il rito degli “irreperibili”, ai sensi dell’art. 60, lett. e), DPR. n. 600/1973, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio dal contribuente, si evinceva che lo stesso risiedeva invece effettivamente con la propria famiglia presso il luogo in cui era stata tentata la notifica e quindi non risultava irreperibile in maniera assoluta.

Equitalia Nord S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo con il secondo motivo di ricorso, che il giudice del gravame non ha tenuto conto di quanto riportato nella relata di notifica, cioè del fatto che il destinatario risultava trasferito, sicché tale circostanza avrebbe dovuto essere contestata solo con querela di falso, attesa la rilevanza di prova privilegiata delle attestazioni del pubblico ufficiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso di specie, il messo notificatore aveva dato atto che in sede di notifica presso il luogo di residenza del destinatario, quest’ultimo è risultato “trasferito, ignorasi dove – informazione del custode”. In sostanza, il notificatore aveva dato atto delle ricerche eseguite al momento del tentativo di consegna del destinatario ed aveva specificamente riportato nella relata che il custode lo aveva informato del fatto che il destinatario risultava trasferito presso altro luogo di cui non aveva saputo offrire elementi specifici di riferimento. Gli ermellini evidenziano, differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che, secondo la Suprema Corte (Cass. civ., 27 ottobre 2008, n. 25860):

In tema di notificazione, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.

Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell’atto da notificare, è assistito da presunzione «iuris tantum», che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione”;

  • In sostanza, è assistito da fede privilegiata solo il contenuto estrinseco della notizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale,
  • rispetto invece al contenuto delle dichiarazioni ricevute da quest’ultimo, sussiste solo una presunzione di prova che può, tuttavia, essere contrastata dal contribuente offrendo idonea prova contraria.

In estrema sintesi, le dichiarazioni dei terzi, riportate dal pubblico ufficiale letteralmente sugli avvisi di ricevimento, possono essere contrastate mediante prova contrarie, senza necessità di ricorrere alla querela di falso, come nel caso di cui alla sentenza in commento.

(Si veda altresì: Cass., SS.UU., 15 giugno 1993, n. 663, Cass., 06/06/2007 n. 13216, Cass., 11/04/2000 n. 4590, Cass. 24/09/ 2015 n. 18892, Cass., 29/03/2016 n. 6046).

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