IL CONTRATTO DI CONVIVENZA – COME FARE?

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA – COME FARE?

In vigore dal 5 giugno la legge n. 76/2016 c.d. “legge Cirinnà”, la quale regola finalmente l’inedito tema del contratto di convivenza, permettendo ai conviventi di fatto registrati (registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici), secondo l’art. 1 comma 50, di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”.

I conviventi di fatto, infatti, possono stipulare un contratto per regolamentare tutti gli aspetti economici della loro convivenza. Non sono idonei a regolamentare, quindi, questioni diverse da quelle di rilevanza economica – strettamente personali, tipo la vita sessuale e l’organizzazione familiare.

I contratti di convivenza, secondo l’art. 1, comma 53, possono stabilire, ad esempio:
  1. il luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere;
  2. le modalità che i conviventi convengono circa la reciproca contribuzione da effettuare per far fronte alle necessità della vita in comune, e ciò in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo;
  3. l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Da sottolineare che la coppia di una unione civile, sotto il profilo del regime patrimoniale sono in tutto e per tutto equiparati ai coniugi di un “ordinario matrimonio”, con la conseguenza che tra gli uniti civili, in mancanza di una diversa opzione (regime di separazione dei beni), si instaura ex lege il regime di comunione legale dei beni.

Per i conviventi di fatto registrati in anagrafe e non registrati accade esattamente il contrario, il regime degli acquisti è regolata dal principio in base al quale l’acquisto profitta solo al soggetto che lo effettua. Per far sì che acquisto compiuto da uno dei conviventi durante la convivenza appartenga appunto alla comunione dei conviventi è necessario che sia stipulato un contratto di convivenza ed espressamente inserito la clausola dell’adozione del regime di comunione.

COME FARE?

In relazione ai conviventi registrati, per stipulare il contratto di convivenza tipico, di cui alla legge Cirinnà, occorre rispettare una certa formalità, mentre il contratto di convivenza tra conviventi non registrati non ha alcun vincolo di forma né nessun onere pubblicitario.

Secondo l’art. 1, comma 51 il contratto, nonché gli accordi con i quali lo si modifichi o lo si risolva, devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi, il notaio o l’avvocato che hanno autenticato l’atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell’anagrafe nei quali è registrata la convivenza. Deve necessariamente avere la forma dell’atto pubblico “a pena di nullità”, il che significa, che una scrittura privata in questo caso non sarebbe valida.

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Avv. Margherita Kósa - author

Ambiti di maggiore competenza: Diritto tributario, Diritto civile, Diritto dell'Unione Europea

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