TARGHE ESTERE: LA CORTE EUROPEA BOCCIA LA NORMA SUL DIVIETO!

TARGHE ESTERE: LA CORTE EUROPEA BOCCIA LA NORMA SUL DIVIETO!

TARGHE ESTERE. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE. LA CORTE EUROPEA BOCCIA DECISAMENTE LA NORMA. ITALIA HA EMESSO UNA LEGGE IN PALESE VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE EUROPEE. LE GIUSTIFICAZIONI APPORTATE RISULTANO IRRAGIONEVOLI E NON COSTITUISCONO MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE (Caso Studio Legale Kòsa Musacchiocopia sentenza in PDF).

Lo Stato italiano, per oltre tre anni, ha incassato elevate sanzioni pecuniarie ed ha causato ingenti danni ai cittadini, sulla base di una norma macroscopicamente illegittima. Le giustificazioni del Governo italiano si fondano su delle semplici presunzioni generiche di abuso, ritenute irragionevoli dalla CGUE e non costituenti motivi imperativi di interesse generale. Secondo la Corte sovranazionale i soggetti definiti dalla stampa italiana “furbetti” sono stati sanzionati per un fatto lecito e meritevole di tutela.

Secondo l’art. 93 comma 1-bis del Codice della Strada:

«(…) è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero».

La citata norma vieta chiaramente a chi è residente in Italia di circolare con una auto immatricolata in un altro Paese, anche europeo. Secondo la circolare del Ministero è sanzionato addirittura anche chi si trova semplicemente a bordo di una auto in sosta targata all’estero. Nulla rileva il periodo di permanenza in Italia dell’auto e nemmeno la titolarità della stessa. Il residente italiano non è autorizzato ad introdurre in Italia neanche per un solo giorno una auto di un’altra nazione europea, a chiunque sia intestata, a sé stesso, a parenti, amici. Non ha il diritto di farsi prestare l’auto estera del coniuge, parente, amico, vicino, neanche per recarsi pressa una farmacia vicina.

Nel caso contrario, ex comma 7-bis, è prevista una sanzione pecuniaria da € 711,00 a € 2.842,00 e la sanzione accessoria del sequestro del mezzo. Secondo l’art. 207 Codice della Strada, contrariamente a quanto previsto per le auto italiane, la contravvenzione deve essere versata in loco (o in alternativa deve essere depositata una cauzione), altrimenti la pubblica amministrazione applica, oltre il sequestro, anche il fermo amministrativo, il che significa che il trasgressore viene spossessato immediatamente dal mezzo che sarà custodito a spese di quest’ultimo (e obbligato in solido) presso un custode autorizzato. Nel caso in cui l’auto non viene immatricolata in Italia o condotta oltre confini, mediante una procedura prevista ad hoc, nel termine di mesi 6, è prevista la confisca del veicolo. Anche le sanzioni risultano ictu oculi sproporzionate ed esagerate.

Il caso esaminato dalla Corte è relativo alla contravvenzione elevata, in data 17.2.2019, ex art. 93 comma 1-bis Codice della Strada, ad una coppia di coniugi, da parte della Polizia Stradale di Massa Carrara. Il marito risultava residente in Italia, mentre la moglie in Slovacchia con i due figli. La coppia e figli si stavano recando al supermercato a bordo dell’auto di proprietà della moglie, immatricolata in Slovacchia. L’auto veniva condotta inizialmente dalla donna e successivamente dal marito. Le modifiche del Codice della Strada erano in vigore da un paio di mesi circa e la pubblica amministrazione effettuava assiduo controllo delle auto targate all’estero e dei loro conducenti che a dire del Governo sarebbero dei “furbetti” intenzionati ad eludere delle norme.

Il ricorrente, con il patrocinio dell’Avv. Margherita Kòsa del Foro di Milano, con Ricorso ex art. 204-bis Codice della Strada, impugnava la citata contravvenzione richiedendo al giudice adito la disapplicazione della norma, in quanto in palese contrasto con le normative europee ed in subordine di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale.

Il Giudice di Pace di Massa, in persona del Dott. Alfredo Bassioni, con ordinanza del 16.6.2020 (RG. n. 183/2019), rimetteva la questione alla CGUE (C-274/20), richiedendo di verificare se il citato articolo possa, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, l’esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi, circolazione dei capitali, influire in qualche modo sui suddetti diritti e/o di essere discriminatrice sulla base di nazionalità.

Parte ricorrente, la Commissione Europea, il Governo italiano, nonché gli Stati membri interessati depositavano delle Osservazioni scritte.

Parte ricorrente richiedeva inoltre di fissarsi pubblica udienza, al fine di illustrare, in replica alle Osservazioni del Governo italiano, quanto siano irragionevoli le giustificazioni a supporto della violazione delle norme europee, addotte dall’Italia. La Corte riteneva pronta la questione per la decisione e le ulteriori chiarificazioni superflue e quindi tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza pronunciata in data 16.12.2021 (C-274/20) la Corte ha dichiarato che l’art. 93 comma 1-bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE, secondo cui sono “vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, in quanto il prestito transfrontaliero di autovetture costituisce movimento di capitali.

LA PRONUNCIA DELLA CGUE. SULL’ESISTENZA DI UNA RESTRIZIONE.

La Corte, nelle precedenti pronunce, ha già avuto occasione di evidenziare, con riferimento a un prestito realizzato tra cittadini residenti di Stati membri diversi, che il prestito per uso transfrontaliero, a titolo gratuito, di un autoveicolo costituisce un movimento di capitali ai sensi dell’art. 63 del TFUE (sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte precisava inoltre che l’art. 63 TFUE prevede già specifici divieti di discriminazione e quindi deve essere esclusa l’applicabilità anche dell’art. 18 TFUE (sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 24).

Secondo l’art. 63, paragrafo 1, TFUE, costituiscono restrizioni tutte le misure imposte da uno Stato membro atte a dissuadere i suoi residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri (v., in particolare, sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

Ai sensi dell’art. 93, comma 1-bis, del Codice della Strada italiano, è vietato a chiunque abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

Di conseguenza, il ricorrente, residente in Italia da più di 60 giorni, al fine di potere circolare con un mezzo immatricolato all’estero in Italia, è tenuto a farlo immatricolare in quest’ultimo Stato membro, il che, come rilevato dal giudice del rinvio, comporta il pagamento di spese, imposte e tasse, nonché l’espletamento di formalità amministrative complesse.

È quindi evidente che, imponendo alle persone residenti in Italia di più di 60 giorni il pagamento di un’imposta in occasione dell’utilizzo sulla rete stradale italiana di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, anche se quest’ultimo è stato prestato a titolo gratuito dal residente di un altro Stato membro, la normativa nazionale controversa nel procedimento, comporta l’assoggettamento a imposizione dei comodati d’uso transfrontaliero a titolo gratuito dei veicoli a motore (v., in tal caso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 39). I comodati d’uso a titolo gratuito di un veicolo immatricolato in Italia non sono invece soggetti a tale imposta.

Pertanto, una siffatta differenza di trattamento, a seconda dello Stato in cui è immatricolato il veicolo concesso in comodato, è tale da dissuadere i residenti italiani dall’accettare il prestito offerto loro da residenti in un altro Stato membro di un veicolo immatricolato in quest’ultimo Stato (v., in tal senso, ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, la normativa nazionale menzionata, in quanto idonea a dissuadere i residenti italiani dal contrarre prestiti in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’art. 63, par. 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punti 40 e 41).

LA PRONUNCIA DELLA CORTE. SULLA GIUSTIFICAZIONE DI UNA RESTRIZIONE.

Secondo giurisprudenza costante della Corte una restrizione a una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con detto Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In un’ipotesi del genere occorre, inoltre, che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 31, e ordinanza del 23.9.2021, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

Il Governo italiano sostiene, in sostanza, che l’obiettivo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale è quello di evitare che, mediante l’utilizzo abituale nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, soggetti residenti e che lavorano in Italia possano commettere illeciti:

  • quali il mancato pagamento delle tasse, delle imposte e dei pedaggi,
  • possano eludere sanzioni o
  • fruire di premi assicurativi più vantaggiosi,
  • ma anche che l’identificazione degli effettivi conducenti di tali veicoli sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.

Sul punto la Corte sottolinea e precisa che:

  1. per quanto riguarda in particolare gli obiettivi di lotta all’evasione fiscale in materia di tassa d’immatricolazione e di tassa sugli autoveicoli, la Corte ha già avuto modo di affermare che uno Stato membro può assoggettare ad un’imposta di immatricolazione un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente oppure venga, di fatto, utilizzato in tal modo (v., in tal senso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 46 e giurisprudenza citata). Per conto, se tali condizioni non sono soddisfatte, il collegamento con uno Stato membro del veicolo immatricolato in un altro Stato membro risulta meno stretto, sicché si rende necessaria una diversa giustificazione della restrizione in questione (sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 47 e giurisprudenza citata). Spetta al giudice del rinvio valutare la durata dei comodati di cui al procedimento principale e la natura dell’utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito (sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 49).
  2. Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo di prevenire gli abusi, si evince dalla giurisprudenza della Corte che, se è vero che i cittadini non possono abusare o invocare in modo fraudolento il diritto dell’Unione, non si può basare una presunzione generale di abuso sul fatto che una persona residente in Italia utilizzi, nel territorio di tale Stato membro, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro che gli è stato prestato a titolo gratuito da una persona residente in tale Stato membro (ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
  3. Quanto alla giustificazione relativa al requisito dell’efficacia dei controlli stradali, richiamata dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, occorre rilevare che non risulta per quali ragioni l’identificazione degli effettivi conducenti dei veicoli immatricolati all’estero sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.
  4. Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel fatto che il conducente interessato non usufruisca di premi assicurativi più vantaggiosi, addotto da tale governo, non risulta né dall’ordinanza di rinvio né dalle osservazioni scritte di detto governo in che misura tale obiettivo costituisca un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato FUE e sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Orbene a tal riguardo, occorre ricordare che spetta allo Stato membro che adduce un motivo che giustifichi una restrizione ad una delle libertà fondamentali garantite da tale Trattato dimostrare in concreto l’esistenza di un motivo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza dell’8.5.2003, Atral, C-14/02, EU:C:2003:265, punto 69).
  5. Infine, secondo una giurisprudenza costante, la riduzione delle entrate fiscali non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale che può essere invocato per giustificare una misura che sia in linea di principio contraria ad una libertà fondamentale (v., in particolare, sentenza del 7.9.2004, Manninen, C-319/02, EU:C:2004:484, punto 49: del 22.11.2018, Sofina e a., C-575/17, EU:C:2018:943, punto 61, nonché ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 55).

La Corte ha quindi affermato che la norma in questione è in chiaro contrasto con le normative europee e le giustificazioni addotte dal Governo italiano, affinché la suddetta violazione possa essere ammessa, non risultano motivi imperativi di interesse generale, ma in sostanza neanche ragionevoli motivi.

Di conseguenza, a risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio la Corte dichiara che l’art. 63, par. 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.

Per i motivi sopra esposti la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato:

“L’art. 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo”.

(Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 dicembre 2021, nella causa C-274/20, composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, N. Jaakinen (relatore) e M. Safjan, giudici, avvocato generale A. Rantos, cancelliere A. Carot Escobar, giudice rimettente A. Bassioni, giudice di pace di Massa Carrara, avvocato ricorrenti M. Kòsa (avvocato del Foro di Milano), per il governo italiano G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato).

La norma in esame, come prospettato dalla difesa dei ricorrenti e dal giudice del rinvio, in astratto risulta violare molteplici norme europee, non solo l’art. 63 TFUE che la Corte ha deciso di applicare al caso in esame, in quanto meglio rispecchiava la situazione concreta. Ciò non significa che la norma, al di fuori dei prestiti gratuiti transfrontalieri, possa considerarsi legittimamente applicabile.

La Corte ha comunque chiarito che le giustificazioni sollevate dal Governo italiano non sono idonei ad ammettere la violazione di nessuna norma europea:

  • lo Stato italiano è autorizzato ad assoggettare a tassazione solo auto utilizzate in maniera permanente sul territorio italiano;
  • la norma di fatto si fonda su una semplice presunzione di abuso, del tutto irragionevole;
  • non è dato comprendere perché le autorità italiane avrebbero difficoltà ad identificare i residenti italiani che circolano con auto targate in altri Paesi;
  • non è dato inoltre comprendere perché il risparmio sulla polizza assicurativa deve considerarsi un atteggiamento illecito;
  • la riduzione delle entrate fiscali non può considerarsi un motivo imperativo di interesse generale.

Le citate considerazioni venivano meglio esplicitate dalla difesa del ricorrente nell’Istanza di fissazione pubblica udienza.

Alla luce della sentenza della CGUE, i giudici italiani e la pubblica amministrazione devono necessariamente disapplicare l’art. 93 comma 1-bis del Codice della Strada. Lo Stato italiano deve invece provvedere alla urgente modifica del citato atto normativo. Nel caso contrario la Commissione europea potrà avviare una procedura formale di infrazione contro lo Stato italiano.

altre pratiche dello studio

Avv. Margherita Kósa - author

Ambiti di maggiore competenza: Diritto tributario, Diritto civile, Diritto dell'Unione Europea

Comments 5

  • Adam ha detto:

    Il 04/12/2008 decedeva nostra nonna, a Bari, la quale lasciava 3 Figli, tutti in USA, e noi, anche in USA

    con testamento olografo pubblicato in data 18/12/2008 istituiva erede universale ed esecutrice la figlia Isabella cosi disponendo “dichiaro per dopo la mia morte che tutto il bene lo lascio a mia figlia Deliso Isabella perché sarà lei a decidere come deve dare la parte al fratello Deliso Allegrino però a quella pazza della sorella Flora niente, la parte sua la darà ai due figli Adamo Alessandro ed Anthony Vito”.

    Noi siamo i Figli di Flora. Che significava “la parte”? Le disposizioni di nostra nonna sono NULLE? Oggi son passati 10 anni ….siamo troppo tardi?

    Puo’ cortesemente dirci se noi e nostra madre abbiamo diritto a qualcosa?

    Grazie,

  • Studio Tributario Bologna ha detto:

    Buonasera,
    la presente per richiedere un vs. parere su una questione.
    Nel luglio scorso abbiamo acquistato da un privato, insieme ad un appartamento, il diritto d’uso (in subconcessione fino al 2053) di un box auto sotterraneo sito in Milano (Via Pavia) e di proprietà del Comune.
    Dopo qualche tempo il Notaio ci ha comunicato che il Conservatore dei registri immobiliari di Milano non avrebbe proceduto alla trascrizione del diritto relativo al box ed ha provveduto alla semplice voltura catastale.
    Secondo voi è corretto l’operato?
    Come posso opporre a terzi il mio diritto?
    Come posso verificare come risulta attualmente intestato in conservatoria il box?
    Grazie mille per un cortese riscontro.

    • Buongiorno,
      secondo l’art. 2644 c.c., se il precedente titolare del diritto vendesse nuovamente ad altri e quest’ultimi trascrivessero prima di voi, il diritto sarebbe solo loro.
      Poi ovviamente avreste diritto al rimborso del prezzo e risarcimento nei confronti del venditore.
      (Il Comune di Milano richiede inoltre che ogni variazione riguardante il “diritto” (di superficie o d’uso) del box/posto auto o del “vincolo” venga comunicata o autorizzata dal Comune prima della stipula dell’atto notarile).
      In ogni caso vi consiglio di accertare presso la Conservatoria il motivo per cui non è avvenuta la trascrizione e se vi sono irregolarità di provvedervi.
      Se il diritto non è trascritto non è opponibile a terzi.
      Cordiali saluti.

  • Daria ha detto:

    Buongiorno mio marito nel 1987, ha comprato, in comunicazione dei beni con la sua prima moglie, un immobile, ma non hanno mai fatto la trascrizione alla conservatoria. Cosa comporta?
    Grazie

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