Corte di cassazione – sentenza n. 13983 del 3 maggio 2022 e Corte di cassazione – ordinanza n. 11733 del 2 maggio 2024, sulla competenza territoriale dell’Agenzia per contribuenti residenti all’estero.
In caso di residenza estera non contestata, la competenza territoriale per l’accertamento spetta all’ufficio del luogo di produzione del reddito, indipendentemente dal domicilio fiscale dichiarato dal contribuente.
COMPETENZA TERRITORIALE DELL’AGENZIA PER CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO.
In Italia, la competenza territoriale dell’Agenzia delle entrate per l’accertamento nei confronti di contribuenti residenti all’estero è disciplinata principalmente dagli articoli 31 e 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Come previsto dall’art. 58, per i contribuenti non residenti, la competenza è attribuita all’ufficio dell’Agenzia delle entrate del comune in cui è stato prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.
Inoltre, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13983 del 3 maggio 2022, ha chiarito che, in caso di residenza estera non contestata, la competenza territoriale per l’accertamento spetta all’ufficio del luogo di produzione del reddito, indipendentemente dal domicilio fiscale dichiarato dal contribuente.
La più recente Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11733 del 2 maggio 2024 ribadiva che per i cittadini non residenti, per i quali l’Ufficio non contesti la residenza estera, si applica invece il principio della fonte (source principle) e la competenza territoriale è dell’ufficio del luogo di produzione del reddito o, in caso di più redditi, del luogo ove è stato prodotto il reddito più elevato, ai sensi dell’art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973.
L’art. 2, comma 2-bis TUIR, che introduce una presunzione di residenza per i cittadini trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata, non costituisce un autonomo criterio di collegamento territoriale ma opera solo come inversione dell’onere della prova qualora l’Ufficio contesti la fittizietà della residenza estera. Ne consegue che, in assenza di contestazione sulla residenza all’estero del contribuente, anche se in un Paese a fiscalità privilegiata, non rileva l’eventuale elezione di domicilio in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale, dovendosi applicare esclusivamente il criterio del luogo di produzione del reddito
Se un contribuente residente all’estero percepisce solo redditi da pensione INPS, il domicilio fiscale ai fini dell’accertamento sarà nel comune in cui si considera prodotta tale pensione. La prassi fiscale e la giurisprudenza (ex multis, Cass. nn. 13983/2022 del 3 maggio 2022; 4412 del 20 febbraio 2020) stabiliscono che:
- il reddito pensionistico si considera prodotto nel comune sede dell’ente erogatore, ossia Roma, dove ha sede centrale l’INPS;
- per semplificazione e organizzazione interna, l’Agenzia delle Entrate ha attribuito in via centralizzata la competenza territoriale all’Ufficio Territoriale Roma 1 (ex Roma 6).
INDEROGABILITÀ DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL’AGENZIA PER CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO.
Secondo costante insegnamento della Suprema Corte, la competenza è un attributo dal carattere inderogabile, la cui mancanza comporta l’assoluta carenza di potere dell’Ufficio (ex multis, Cass. n. 21399/2020). La Cass. civ. Sez. V, 19/04/2018, n. 9670 chiarisce che la violazione delle regole sulla competenza territoriale integra un vizio non sanabile dell’atto impositivo. Inoltre, la Cass. civ. Sez. V, 18/11/2015, n. 23560 ribadisce che l’incompetenza territoriale, se rilevata, comporta l’annullamento dell’atto per difetto assoluto di attribuzione.
Questo significa che un atto emanato da un Ufficio incompetente resta viziato da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
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