Sentenza della Corte UE del 24.9.2019 – Caso C-507/17:

DIRITTO ALL’OBLIO: ALLO STATO ATTUALE, NON PUO’ AVERE PORTATA UNIVERSALE, IN QUANTO MOLTI STATI NON RICONOSCONO DETTO DIRITTO O LO INTERPRETANO IN MANIERA DIFFERENTE.

Diritto all’oblio – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata adita dal Consiglio di Stato Francese che le ha posto diverse questioni pregiudiziali, al fine di stabilire la portata delle norme del diritto dell’Unione relative alla protezione dei dati personali ed in particolare al diritto all’oblio.

I giudici del Lussemburgo nella citata sentenza sottolineano che per rispettare pienamente il diritto all’oblio sarebbe necessaria un’operazione a livello mondiale. Tuttavia, molti Stati terzi non riconoscono tale diritto o lo applicano in maniera diversa.

Di conseguenza, allo stato attuale non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca (nel caso in esame per Google) che accoglie una richiesta di deindicizzazione, l’oblio, derivante dal diritto dell’UE, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore (solo su quelle europee). Comunicato stampa della Corte di Giustizia UE.

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