LA CORTE EUROPEA SULLE TARGHE ESTERE. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE. LA CORTE EUROPEA BOCCIA DECISAMENTE LA NORMA. ITALIA HA EMESSO UNA LEGGE IN PALESE VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE EUROPEE. LE GIUSTIFICAZIONI APPORTATE RISULTANO IRRAGIONEVOLI E NON COSTITUISCONO MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE (Sentenza del 16.12.2021 CGUE C-274/20 (scarica PDF) – caso Studio Legale Kòsa Musacchio). ITALIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CGUE, ABROGA LE NORME SULLE TARGHE ESTERE PER EMETTERNE UNA PEGGIORE E PIÙ VIOLATRICE DEI PRINCIPI E NORMATIVE EUROPEI (E NON SOLO)! ART. 93-BIS DEL CDS IN VIGORE DAL 18.3.2022.
Targhe estere. Art. 93 comma 1-bis del codice della strada. Il Giudice di Pace di Massa, con ordinanza del 16.6.2020 rimetteva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale, l’esame del nuovo comma 1-bis dell’art. 93 del Codice della Strada (Causa C-274/20 – Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ordinanza di rimessione in forma anonimizzata) (Studio Legale Kòsa Musacchio) e successivamente con Ordinanza del 14.9.2020, depositata in data 7.10.2020 (Studio Legale Kòsa Musacchio) è stata rimessa anche al vaglio della Corte Costituzionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 3.2.2021).
Secondo il citato comma “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”.
- Con sentenza pronunciata in data 16.12.2021 (C-274/20) la Corte ha dichiarato che l’art. 93 comma 1-bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE, secondo cui sono “vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, in quanto il prestito transfrontaliero di autovetture costituisce movimento di capitali.
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I PAESI MEMBRI DEVONO ESSICURARE IL RISPETTO DELLE NORMATIVE EUROPEE. PERCHÈ LA NORMA IN ESAME CONTRASTA CON LE NORMATIVE EUROPEE?
L’art. 4 TUE prevede l’obbligo per gli Stati membri dell’Unione europea di adottare “tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. Essi si astengano da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione” (obbligo di leale collaborazione).
Il principio affermato dall’art. 4 TUE nasce dalla consapevolezza che l’ordinamento dell’Unione, diversamente dagli ordinamenti nazionali, non costituisce un sistema chiuso e autosufficiente, ma ha bisogno, per potersi completamente realizzare, dell’integrazione con gli ordinamenti degli Stati membri. La stretta integrazione esistente tra l’ordinamento europeo e quello degli Stati membri implica necessariamente un coordinamento ed un’armonizzazione che, tuttavia, non sempre risultano attuati nella pratica, dando vita a fenomeni di contrasto tra le diverse disposizioni dettate dai due ordinamenti.
La soluzione di tali conflitti risulta particolarmente importante, in quanto i destinatari delle disposizioni europee e di quelle nazionali coincidono. La Corte di giustizia dell’Unione europea, attraverso una costante interpretazione giurisprudenziale, ha affermato due principi di fondamentale importanza, al fine impostare correttamente, in caso di conflitti, i rapporti tra il diritto europeo ed il diritto interno:
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- quello della diretta efficacia del diritto dell’Unione e
- quello del primato del diritto dell’UE.
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L’affermazione del principio della diretta efficacia del diritto dell’Unione non potrebbe costituire una garanzia sufficiente per i cittadini degli Stati membri, in quelle ipotesi in cui una norma dell’ordinamento dell’Unione dovesse contrastare con una disposizione interna, se quest’ultima dovesse prevalere sulla norma europea i diritti attribuiti ai singoli dell’ordinamento dell’Unione non troverebbero alcuna tutela.
A questo fine è rivolto un altro principio di derivazione giurisprudenziale, diretto proprio ad evitare tale eventualità: il primato del diritto dell’Unione europea – che interessa nel caso in esame. Con questa espressione si intende quel principio per cui in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto dell’Unione e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde. Tale principio fu affermato per la prima volta nella celebre sentenza 6/64 Costa c. Enel, secondo cui:
- con l’istituzione della Comunità gli Stati membri hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani ed hanno creato un complesso di diritti vincolante per i loro cittadini e per loro stessi;
- tale limitazione di sovranità ha come corollario l’impossibilità per gli Stati di far prevalere contro tale ordinamento un provvedimento unilaterale ulteriore, se ciò accadesse sarebbe scosso lo stesso fondamento giuridico dell’Unione.
Nella sentenza 106/77 Amministrazione delle Finanze c. Simmenthal, la Corte fu ancora più esplicita affermando che “in forza del principio della preminenza del diritto dell’Unione, le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere «ipso jure» inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche – in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri – di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie”.
Nella stessa sentenza la Corte chiariva quali erano gli effetti dell’applicazione di un tale principio, in particolare per quanto riguardava l’attività del giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto dell’Unione.
Il giudice nazionale, infatti, “ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”.
Occorre sottolineare inoltre che il principio del primato del diritto dell’Unione europea seppure non inserito nei trattati è oggi pienamente sancito nella Dichiarazione n. 17 allegata ai Trattati in seguito alla riforma di Lisbona. Su questo punto è importante il parere del servizio giuridico annesso alla stessa Dichiarazione secondo cui “il fatto che il principio della preminenza non è incluso nel trattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia”. Secondo il comma 1-bis dell’art. 93 del CdS “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”.
La succitata norma risulta palesemente in contrasto con le normative europee, in quanto ostacola, principalmente, il mercato interno e le quattro libertà!!!
Il mercato interno si realizza in uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, in conformità alle disposizioni dei trattati (art. 26 TFUE). In tale prospettiva, l’Unione adotta le misure necessarie al fine di eliminare gli ostacoli di natura tecnica, giuridica e burocratica che impediscono ancora il libero scambio e la libera circolazione fra gli Stati membri. Risulta chiaro ed evidente che il succitato comma 1-bis dell’art. 93 del CdS viola principalmente:
- Il diritto di stabilimento (artt. 49-55 TFUE);
- Il diritto alla libera circolazione e soggiorno (art. 21 TFUE);
- Il diritto alla libera circolazione dei lavoratori subordinati (art. 45 par. 1 TFUE);
- Il diritto alla libera prestazione dei servizi (artt. 56-62 TFUE);
- Il diritto alla libera circolazione dei capitali e somme di denaro (art. 63 TFUE).
Si ricorda e si sottolinea che la normativa europea vieta decisamente sia le discriminazioni dirette o palesi che le discriminazioni indirette ed occulte, nonché quelle cd. “materiali” ovvero norme applicabili sia ai cittadini nazionali che a quelli di altri stati membri, ma che sfavoriscono questi ultimi proprio perché li trattano alla stessa stregua dei primi in situazioni in cui gli stessi non hanno possibilità o hanno difficoltà di soddisfare gli stessi criteri dei cittadini nazionali.
Le nuove previsioni del CdS impediscono e/o rendono difficoltosi la libera circolazione, il libero stabilimento e la libera prestazione di servizi in Italia da parte degli altri cittadini europei. Per fare un esempio semplice, se un libero professionista e/o lavoratore dipendente (magari stagionale nelle località di mare o nel Trentino Alto Adige) dovesse soggiornare / risiedere per motivi lavorativi più di 60 gg all’anno in Italia sarebbe costretto ad immatricolare il proprio mezzo/i in Italia al fine di potere circolare con gli stessi in Italia.
Tale fatto indubbiamente costituirebbe un grosso onere per il professionista e/o lavoratore dipendente, il quale per 60 gg di soggiorno / lavoro in Italia sarebbe costretto ad immatricolare, come detto, il proprio mezzo in Italia ed al rientro nel proprio paese d’origine reimmatricolare lo stesso nello Stato di provenienza. Tale obbligo comporterà sicuramente la rinunciare al lavoro da svolgere in Italia. Per tale ragione, si ritiene palese la violazione delle previsioni europee sul diritto al libero stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi ed inoltre si ritiene discriminatoria nei confronti dei cittadini europei non italiani e/o residenti in modo permanente in un altro Stato europeo, in relazione all’accesso al lavoro.
Lo stesso ragionamento vale anche per i cittadini europei non italiani che intendono soggiornare più di 60 gg in Italia per fini turistici e/o di studio. E’ pertanto impossibile ed inconcepibile applicare una norma di simile assurdità nello spazio europeo. Per precisione, si fa presente, inoltre, che tutti i cittadini europei, al fine di potere soggiornare oltre 90 gg in Italia, sono obbligati a richiedere la propria registrazione presso l’anagrafe del Comune italiano, ex D.Lgs. n.30/07, attuativo della direttiva europea 2004/38/CE.
Per tale motivo, un lavoratore stagionale e/o un libero professionista e/o uno studente, che ha necessità di soggiornare / lavorare / studiare per oltre 90 gg in Italia, sarà assolutamente costretto a registrarsi presso l’anagrafe italiano. Risulta inoltre verosimile che il lavoratore stagionale / occasionale in Italia, consapevole di dovere ritornare l’anno successivo in Italia, per evitare nuove prassi burocratiche, decida di non cancellarsi dalla anagrafe italiana. Tale circostanza in realtà, nel caso in esame, risulta totalmente irrilevante, in quanto il concetto di residenza viene, in ogni caso, determinato in base ad elementi di fatto, prescindendo dalla registrazione formale presso l’anagrafe italiana (secondo l’art. 43 c.c. “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”).
Risulta sufficiente, quindi, al fine dell’applicazione della norma de quo, soggiornare effettivamente per almeno 60 gg, anche senza registrazione presso l’anagrafe. Infatti, assurdo, ma vero, basta “passare” 60 gg con il proprio mezzo immatricolato in un altro paese europeo in Italia e si è soggetti ad una sanzione amministrativa da € 712,00 a € 2.848,00, conseguente sequestro del mezzo, ulteriori spese per le targhe provvisorie, per la nuova assicurazione delle targhe provvisorie, spese di spedizione dei documenti e targhe, infinita “tiritera” burocratica di almeno 3 o 4 mesi al fin di riavere i documenti dal Consolato Italiano nel paese d’origine ed avere il proprio mezzo in regola. Tutto ciò ha dell’inconcepibile ed insensato!!!
Per i motivi di cui sopra, si ritiene palese il contrasto tra la norma in esame ed il diritto europeo e per tale ragione, pertanto, l’Ill.mo Giudice nazionale adito, ha l’obbligo, di propria iniziativa, a disapplicare il comma 1-bis dell’art. 93 del CdS e conseguentemente annullare la impugnata contravvenzione.
La norma in esame, come prospettato dalla difesa dei ricorrenti e dal giudice del rinvio, in astratto risulta violare molteplici norme europee, non solo l’art. 63 TFUE che la Corte ha deciso di applicare al caso in esame, in quanto meglio rispecchiava la situazione concreta. Ciò non significa che la norma, al di fuori dei prestiti gratuiti transfrontalieri, possa considerarsi legittimamente applicabile.
Italia, a seguito della citata sentenza, dichiarando di volere adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, mediante la legge del 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17.1.2022, in vigore dal 18.3.2022 (60 giorni dalla pubblicazione nella G. U. 17.1.2022), ha apportato alcune modifiche all’art. 93 del Codice della Strada.
Sono stati abrogati tutti i commi relativi alle previsioni sulle targhe estere (commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 7-bis e 7-ter dell’art. 93 Codice della Strada) e veniva inserito in particolare, dopo l’art. 93, l’art. 93-bis con delle previsioni in relazione a veicoli “immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia”.
Le nuove previsioni contenute nell’art. 93-bis non tengono conto neanche minimamente dei principi enunciati dalla CGUE nella sentenza del 16.12.2021 (C-274/20), anzi sembra una sistematica violazione di ogni singola riga e contenuto della sentenza. Sono inoltre ancora in più evidente contrasto anche con le fondamentali normative europee. Risultano violare ancora più gravemente i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale ed anche alcune convenzioni internazionali.
È incomprensibile la scelta operata dallo Stato italiano, il quale ha totalmente abrogato le norme censurate dalla CGUE per poi emetterne un’altra, ancora più censurabile, disinteressandosi completamente, come detto, della sentenza della Corte e di tutti i diritti e libertà fondamentali dei cittadini UE e cittadini in generale.
Italia, incomprensibilmente, continua per la sua strada di disintegrazione europea che dovrebbe comportare l’avvio da parte della Commissione Europea del procedimento d’infrazione. Le nuove normative sono una offesa, una violenza al diritto europeo, alla autorevolezza della Corte europea e diritti e libertà in genere del cittadino.
COSA PREVEDONO LE NUOVE NORME SULLE TARGHE ESTERE?
I veicoli “1. di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”.
È evidente che, anche in questo caso, la norma non tiene conto neanche minimamente del tempo di permanenza del veicolo su territorio italiano, ma solo della residenza, addirittura anagrafica (che potrebbe non essere quella reale), del proprietario che, come sottolineato dalla Corte sovranazionale, non deve e non può avere alcuna rilevanza.
Nel caso in cui le auto non sono intestate al conducente residente a bordo dell’auto “2. deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter.
Secondo l’art. 4-ter “Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico”.
Tale iscrizione comporta il versamento della tassa automobilistica, come previsto per le auto immatricolate in Italia. L’auto viene quindi sottoposta ad una doppia imposizione (nel paese d’origine e Italia), in contrasto con i principi regolatori della materia. Tale obbligo di iscrizione nell’“Elenco dei veicoli immatricolati all’estero” equivale ad una immatricolazione in Italia. Che è prevista dopo soli 30 giorni di utilizzo dell’auto in Italia e anche non consecutivi.
“Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.
In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso.
Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter”.
Gli obblighi relativi all’utilizzo in Italia delle auto targate all’estero sono chiaramente più onerosi ed impegnativi di quelli previsti dalla normativa precedente e le sanzioni sono macroscopicamente più elevate e sproporzionate.
QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI OMESSA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI AL COMMA 2 AL MOMENTO DELLA VERIFICA?
1. SANZIONE PECUNIARIA:
“8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000”.
2. OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI ENTRO 30 GIORNI:
“Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni”.
3. FERMO AMMINISTRATIVO:
“Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione”.
4. IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE SI APPLICA LA SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 727 A EURO 3.629:
“In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”.
QUALI SONO LE SANZIONI APPLICATE IN CASO DI PRESTITO DI AUTO, OLTRE 30 GIORNI, NON REGISTRATA AL PRA:
1. SANZIONE PECUNIARIA:
“9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare e successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558”.
2. RITIRO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE:
“Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate”.
3. IN CASO DI CIRCOLAZIONE CON LIBRETTO RITIRATO: SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 2.046 A EURO 8.186 E FERMO AMMINISTRATIVO:
“Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6” che prevede:
la sanzione pecuniaria da “euro 2.046 a euro 8.186. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa”.
È piuttosto evidente che gli oneri previsti in relazione all’utilizzo delle auto immatricolate all’estero sono tali da dissuadere chiunque dall’offrire ed accettare il prestito di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
Anche la nuovissima norma viola quindi le normative europee e come accertato e dichiarato dalla CGUE non vi sussistono motivi imperativi e di interesse generale, affinché la suddetta violazione possa essere ammessa ed in sostanza neanche ragionevoli motivi. Si ritiene quindi che Italia debba essere invitato a rivedere nuovamente la propria posizione e/o debba essere avviato procedimento d’infrazione nei suoi confronti.
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LA NORMA IN ESAME ED ANCHE IL NUOVO ART. 93-BIS RISULTA IN CONTRASTO ANCHE CON LA CARTA COSTITUZIONALE, CON LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE E CON DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI:
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 93 del CDS risulta inoltre palesemente incostituzionale, nonché in contrasto con lo Statuto del Contribuente e con delle Convenzioni Internazionali.
Ad avviso della scrivente risultano, quindi, essere violati i seguenti previsioni della Costituzione Italiana, esposti in ordine degli articoli:
Art. 3 della Costituzione:
Con la norma in esame viola il diritto all’uguaglianza (sostanziale).
1.
Nella maggior parte dei casi, le auto immatricolate all’estero, sono utilizzate in Italia da persone aventi doppia residenza, una in Italia (a volte anche solo di fatto) ed un’altra nel proprio paese di provenienza. Dette persone si trovano spesso in Italia per ragioni economiche, cioè, al fine di reperire un reddito, pertanto, non si tratta di persone benestanti. Le suddette persone hanno però assoluta necessità di un veicolo con cui spostarsi, non possono, di certo, disfarsi delle proprie autovetture (cioè di condurle all’estero).
La norma contestata in questa sede prevede una immediata ed obbligatoria immatricolazione delle suddette auto in Italia, ma è altresì chiaro che l’immatricolazione comporta dei rilevanti costi (per es. le spese d’immatricolazione, una nuova polizza assicurativa senza classe di rischio, etc…) che ammontano a circa € 2.000,00 – ovviamente da versare nell’immediatezza.
Considerato che la norma non prevede una eccezionale “procedura d’immatricolazione gratuita” del mezzo in Italia ed un termine ragionevole per l’immatricolazione entro il quale le auto in questione possano essere regolarizzate, si considera che detta norma violi il diritto all’uguaglianza (sostanziale) delle persone, costringendole a sopportare delle spese inutili. A tal fine si fa inoltre presente che il mezzo resta sempre intestato allo stesso proprietario e non si è di fronte ad un “trapasso”, ma le spese sono incomprensibilmente quelle previste per il “trapasso”. Lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato alla polizza assicurativa che ingiustamente non può restare valida, nonostante l’auto rimanga la stessa, semplicemente perché acquisirà targa italiana.
2.
L’art. 3 risulta violato altresì perché, la norma in esame permette, secondo il comma 1-ter, la circolazione con mezzi immatricolati all’estero, da parte di residenti da oltre 60 gg in Italia, nel caso in cui il mezzo è “concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva”. E’ permessa quindi la circolazione solo ed esclusivamente nel caso in cui i mezzi sono intestati ad aziende e non anche a persone fisiche e da quest’ultime ceduti in locazione e/o comodato d’uso a soggetti residenti in Italia. Anche per questa ragione si ritiene palese il carattere discriminatorio della norma.
3.
La norma è altresì discriminatoria perché omette di precisare e permettere la circolazione con il mezzo immatricolato all’estero da parte di persona residente in Italia, nel caso in cui il proprietario e/o detentore dello stesso residente all’estero si trovi a bordo del mezzo.
4.
La norma viola l’art. 3 anche perché un parente, amico etc…residente all’estero, del residente in Italia, non ha la possibilità di concedere la guida del proprio mezzo (a titolo di cortesia) al residente in Italia. E’ del tutto assurdo!!! Non è, pertanto, concepibile che il divieto venga stabilito sulla base della residenza del conducente, ma ciò può e potrebbe essere stabilito solo ed esclusivamente sulla base della residenza del proprietario del mezzo.
Artt. 10, 11 e 117 della Costituzione:
Secondo i suddetti articoli le norme italiane devono essere in perfetta sintonia con le normative internazionali ed europee, se risultano in contrasto, oltre che inapplicabili sono anche incostituzionali – come meglio spiegato al punto 2).
Art. 77 della Costituzione:
Secondo il succitato articolo “in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”.
Nel caso in esame non risulta ravvisabile alcuna necessità urgente, pertanto, solo ed esclusivamente il Parlamento avrebbe potuto legiferare in relazione all’argomento di cui al succiato art. 93 del CDS. La precedente versione della norma conteneva già un divieto da parte del residente in Italia di circolare in Italia con mezzi immatricolati all’estero ed allo stesso intestati. Inoltre, grazie alla collaborazione e cooperazione fra gli Stati membri e conseguente regolare scambio di dati dei rispettivi cittadini, anche fiscali, le contravvenzioni venivano e vengono regolarmente notificati anche all’estero.
Vi è di più, proprio perché il proprietario risulta residente in Italia, tali contravvenzioni possono essere regolarmente notificate anche in Italia. Se il soggetto che ha commesso una violazione al CdS risulta insolvente con targa estera lo risulterà anche con la targa italiana. Inoltre, se si trattasse di una questione fiscale, sarebbe stato sufficiente notificare al soggetto residente in Italia cartella di pagamento, in relazione alla differenza della tassa automobilistica già pagata all’estero e da pagare in Italia. La verità è invece che gli unici beneficiari delle nuove previsioni sono solo le Compagnie di Assicurazione e non anche lo Stato Italiano. Per tale ragione si considera che la norma in esame non abbia alcun carattere di urgenza, pertanto, nel caso in esame, il Governo non avrebbe potuto assolutamente legiferare.
Art. 3 dello Statuto del Contribuente:
Lo Statuto del Contribuente nella gerarchia delle normative interne si trova immediatamente dopo la Costituzione, per tale ragione, le leggi, D. Lgs., D. L. devono assolutamente conformarsi allo stesso. Nel caso dell’art. 93 del CdS così non è. Secondo l’art. 3 dello Statuto del contribuente “Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Con la disposizione contenuta nell’art. 3, primo comma, il legislatore ha voluto tutelare il legittimo affidamento del contribuente, riaffermando, in termini impliciti, il principio generale della certezza del diritto. Sempre l’art. 3 contiene un’ulteriore disposizione di indubbio interesse poiché si prevede che per i tributi periodici, di norma quelli computati ad anno solare, le modifiche produrranno effetti solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso nel momento in cui la modifica è approvata e comunque mai prima dal sessantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore.
La norma in esame introduce la tassa automobilistica per soggetti che prima non erano obbligati al versamento, per tale motivo, la correlata immatricolazione delle auto in Italia poteva essere prevista non prima del periodo d’imposta successivo. Per tale motivo la norma risulta violare anche l’art. 3 dello Statuto del Contribuente.
Art. 4 dello Statuto del Contribuente:
L’art. 4 dello Statuto del Contribuente prevede che non si possano disporre con decreto-legge nuovi tributi. In tal modo si provvede ad integrare la disposizione dell’art. 77 della Costituzione prevedendo, limitatamente alla materia fiscale, ulteriori limiti circa l’utilizzo di questo atto normativo con forza di legge. L’introduzione dell’art. 4 appare quindi di grande utilità istituzionale anche perché riconoscendo al solo Parlamento la possibilità di introdurre nuovi tributi, implicitamente affermando il principio già conosciuto in altri ordinamenti del “no taxation without rapresentation”. La suddetta normativa anche se indirettamente prevede la assoggettabilità a determinate persone (persone che hanno concesso la guida della propria autovettura ad un soggetto residente da almeno 60 gg in Italia) e/o beni ad un tributo (tassa automobilistica) e pertanto detta previsione non può essere assolutamente introdotta con decreto-legge.
Convenzioni tra gli Stati contro la doppia imposizione – Modello OCSE e art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR):
La norma viene qualificata quale norma contro “l’esterovestizione delle autovetture”. La residenza fiscale delle persone fisiche in Italia viene determinata secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta:
-
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,
- hanno la residenza o
- il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.
Si sottolinea, la residenza (effettiva o anagrafica) in Italia, al fine della determinazione della residenza fiscale in Italia, deve sussistere, per la maggior parte del periodo d’imposta, pertanto, per almeno 183 gg all’anno e sicuramente non sono sufficienti 60 gg, affinché si possa pretendere una imposta in capo ad un soggetto. Inoltre, al fine di evitare la doppia imposizione, gli Stati hanno sottoscritto una Convenzione contro la doppia imposizione – Modello OCSE, stabilendo degli specifici criteri per la determinazione del paese in cui dovrà avvenire l’imposizione. Detta convenzione si allinea perfettamente alle previsioni nazionali e richiede la “residenza” (centro d’interessi) per la maggior parte del periodo d’imposta nel paese che applica l’imposta. Per tale motivo, come detto, la residenza per soli 60 gg in Italia, non può di certo comportare alcun obbligo ed alcuna imposizione.
Per tale ragione si ritiene che la norma possa violare la suddetta Convenzione internazionale, pertanto, ex artt. 10 e 11 della Costituzione, risulta anche incostituzionale.
Hanno portato via la mia machina,lassando a piedi con tutta roba mia accanto la strada.Se potete aiutateci.
Buongiorno. Mi faccia avere copia del relativo verbale…
Buon giorno mi chiamo Patrizio Giacomelli mi hanno appena sequestrato il mezzo targato Romeno di un mio amico e ho un’altro notarile contratto di comodato di un mazzo privato Romeno, ho dovuto pagare subito 500 € e portarla a casa sotto sequestro cautelativo ,per favore Può dirmi come posso fare ? Grazie
Buonasera,
mi mandi copia della contravvenzione e del contratto di comodato dell’auto.
Così posso dirLe cosa conviene fare.
Cordiali saluti.
Salve, a me hanno sequestato la macchina, quale era intestata a mio cugino, ho doppia resedenza, una in lituania, e una in italia, macchina le ho ancora, pero e sotto sequestro, avevo pagato subito la multa do 497€ anziche 712,mi potete aiutare per mettere in regola?
Buongiorno, sulla base di quello che ha esposto ci sono dei presupposti per impugnare la contravvenzione, anche alla luce della recente pronuncia del Tribunale di Roma. Cordiali saluti.
Buonasera,
Una domanda al volo se posso..
Mia mamma , italiana di 55 anni ha un compagno Italo tedesco con residenza in Germania.. ha 2 auto con targa tedesca.. è corretto quindi che mia mamma non può più guidare nessuna delle 2 macchine in Italia?
Grazie mille per la risposta
Buongiorno,
totalmente assurdo, ma la norma dice esattamente questo.
Spero venga presto “portata” la questione da qualche Giudice avanti la Corte Costituzionale e/o Corte di Giustizia Europea.
Cordialità.
Buongiorno, mi hanno sequestrato l’auto di proprietà di un mio amico sloveno. I vigili mi hanno solamente chiesto se il mio amico è una ditta. Quando ho risposto che è solamente un amico non hanno voluto sapere altro. Non hanno voluto neppure vedere il contratto di comodato d’uso precedente firmato tra le parti.
Ho fatto ricorso al giudice di pace che ha fissato l’udienza per il 23 maggio 2019.
Ho anche ricevuto l’ordinanza del giudice che sospende l’esecutibilita del provvedimento ma l’ufficio motorizzazione non tiene conto nell’ordinanza e si rifiuta di consegnarmi il libretto.
Potete aiutarmi?
Grazie
Calzi Paolo
Egr. Sig. Calzi,
purtroppo non è una novità anche se è estremamente grave questo comportamento della P.A..
Il libretto deve essere restituito immediatamente.
Di che GdP e Motorizzazione si tratta?
Cordialità.
Buongiorno,
mi permetto di intervenire ancorché sia passato un po’ di tempo dalla domanda del signore.
Purtroppo non si comprende in forza di quale norma le motorizzazioni, almeno per quanto riguarda la mia Provincia (Reggio Emilia), richiedano una comunicazione o provvedimento di dissequestro da parte dell’Autorità. In pratica occorre andare dalla Polizia Municipale/Carabinieri/Polizia di Stato per chiedere facciano un verbale di dissequestro. Attenzione perché anche in questo caso cambiano da corpo a corpo. Quelli meno formali sono gli agenti della Polizia Municipale.
Una volta ottenuto il verbale di dissequestro e comunicato alla Motorizzazione, si può ottenere il libretto sequestrato.
Laddove necessiti di ulteriori informazioni in merito, con l’assenso ed il permesso della Collega Avv. Kosa, può contattarmi per ulteriori delucidazioni.
Cordiali saluti.
Avv. Andrea Soncini
Egr. Collega, penso che l’obbligo della Motorizzazione di restituire immediatamente il libretto, ottemperando ad un ordine del Giudice, non dipenda da un ulteriore atto amministrativo…
Si tratta ovviamente e purtroppo di abuso, omissione di atti d’ufficio, non ottemperanza ad un ordine del Giudice, etc…
Mi hanno hanno ritirato il libretto della macchina targata immatricolata in Germania (io vivo all’estero)ero in visita famigliare e hanno provveduto al ritiro immediato più una multa di 500€ semplicemente perché mio fratello mi stava portando in ospedale
Buonasera, penso che ci siano tutti i presupposti per impugnare la contravvenzione. Cordiali saluti.
Io,italiano di nascita,e quindi residente in Italia sin dal primo giorno della mia vita,ho sposato una donna Rumena che ha “stabilito la residenza in Italia “. Nel 2016 suo padre ha depositato da un notaio e tradotto in ambo le lingue,un comodato d’uso x me è sua figlia,valido 5 annie di libera circolazione x Stati UE. Circa 2 volte all’anno suo padre viene in Italia o fa portare la sua vettura ( fiat panda 4×4 cross mjt del 2016) X dei controlli meccanici e manutenzione. Di queste cose mi occupo io come scritto da comodato d’uso.l’assicurazione ha il max del massimale a 6000000 di euro contratto con la Generali in Romania e intestata a mio suocero. La settimana scorsa sono stato fermato dalla polizia municipale di Caldogno (VI) alla guida della vettura del suocero con targa estera e mi hanno contestato art. 93 c.1 bis e c.7 bis. Ho fatto notare agli agenti che l’articolo parla di “conducente che ha stabilito la residenza” quindi mia moglie,e non io che ho sempre avuTo la residenza. X poter fare ricorso ho pagato x intero 712 euro ,obbligando però al sequestro della vettura presso un posto chiuso e privato x un massimo di 180 giorni ecc..ecc. Io ritengo che la contestazione a me non possa essere applicabile . Voi cosa ne pensate?
Buonasera,
è previsto anche per il deposito cauzionale il pagamento in misura ridotta.
La P.A. deve permettere al disponente di custodire l’auto sequestrata – se dispone di un posto non sottoposto a pubblico passaggio (box, cortile).
La norma vieta la circolazione con auto targate all’estero a chi ha la residenza in Italia da più di 60 gg (quindi anche a chi ha sempre vissuto qua).
Sussiste una palese incostituzionalità sul punto dei contratti di comodato, in quanto ciò è permesso alle aziende, ma non anche ai privati.
Inoltre Suo suocero nulla poteva sapere di questa norma, quindi, non può subire tutte queste gravi conseguenze.
A mio avviso, la norma è totalmente illegittima – io impugnerei la contravvenzione sollevando motivi di incostituzionalità della norma, nonché contrasto con le normative europee.
Cordialità.
Kedves Margherita !
èn pàrtolom, ès alàìrom, az On petìciòjàt !
Nagyon szépen köszönöm Marianna ès hàtha több lesz ebből, mint egy petìciò!
Buongiorno, siamo quattro persone residenti in italia dalla nascita, siamo dipendenti di
un azienda francese, con contratto e busta paga, facciamo tentata vendita, quindi guidiamo
furgoni con targa francese, sia in locazione che di proprietà, ci ha fermato e sequetrato
il mezzo la polizia locale. abbiamo pagato subito la sanzione ridotta per tenere il mezzo
nel nostro deposito. La motorizzazione mi dice che non avrei dovuto pagare, in quanto noi
dipendenti ci basta il contratto e la busta paga, come dovremmo comportarci? Grazie mille
Buonasera!
In caso di sequestro del mezzo, ex art. 213 CdS, “il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio” e prescinde dal pagamento o meno della contravvenzione.
Il pagamento della contravvenzione, invece, non consente più l’impugnazione della stessa (art. 203 CdS), da parte di chi l’ha pagata ovviamente.
Potrà essere comunque impugnata dal proprietario del veicolo se colui che ha pagato è stato il conducente.
Vi consiglierei di impugnare la contravvenzione…ma bisogna valutare il caso concreto…
Cordialità.
buongiorno
presto lavoro occasionale con una ditta estera ed occasionalmente prendo l auto
mi hanno fermato a bordo avevo un documento dove vi era scritto che per la mia collaborazione avevo il mezzo saltuariamente fino al 30.11.2019 in comodato d uso con le copie della titolare della ditta e mia
mi hanno contestato che non avevo il contratto di lavoro o di collaborazione.
è giusto???
Buonasera Giuseppe!
Certo che non è giusto, ma le ingiutizie sono all’ordine del giorno.
Secondo l’art. 93 del CdS a bordo dell’auto deve essere custodito solamente il contratto di comodato.
Le consiglio di impugnare la contravvenzione. Cordialità.
buonasera, ho una societa di noleggio in italia e vorrei noleggiare una auto con targa tesca in germania…
fin qui tutto regolare mi sembra di capire… posso a mia volta sub noleggiare il veicolo qui in italia con contratto di comodato d’uso? grazie
Buonasera Andrea,
tutto regolare, la persona che prenderà l’auto in sub noleggio non dovrà però avere residenza in Italia da più di 60 gg.
Cordiali saluti.
Buongiorno
Sono un Italiano residente in Germania, e possiedo un auto acquistata in leasing, ed immatricolata in Germania.
Dovrei adesso recarmi in Italia, e vorrei sapere se posso fare guidare in Italia la mia auto da un parente, residente in Italia.
Grazie
Cordiali saluti
Marco
Egr. Sig. Righetti,
le auto concesse in leasing rientrano appunto nelle eccezioni di cui al comma 1-ter.
Il contratto di leasing, munito di data certa, deve essere custodito sempre a bordo dell’auto.
E’ consigliabile avere con sé anche una traduzione del contratto.
Cordiali saluti.
Buongiorno. Sono un ragazzo rumeno e ho la residenza da piu di 60 giorni in Italia. Ma adesso con la nuova circolare dal ministero dei trasporti del 4/06/ 2019 posso circolare tranquillo con la mia machina targata ro?
Egr. Sig. Dragos,
con la nuova circolare pubblicata il 4 giugno 2019, il Ministero degli Interni non fa altro che definire la residenza sulla base della residenza anagrafica e non quella naturale (reale).
Se Lei è anagraficamente residente in Italia da più di 60 gg, esclusi i casi di cui al comma 1-ter, non può circolare con auto targate all’estero in Italia (almeno per ora).
Cordiali saluti.
Buongiorno,
ci sono già state sentenze riguardo i ricorsi per l’applicazione dell’art. 93 commi 1bis – 7 bis e/0 1ter -7ter?
Grazie
Buongiorno Avvocato
sono italiano di nascita ma da anni residente in Spagna. Non ho mai rinunciato alla residenza italiana ne mi sono mai iscritto AIRE.
Recentemente (luglio 2019) sono venuto in Italia per motivi familiari, portando con me la mia auto di proprietá e con matricola spagnola.
Una pattuglia della polizia municipale della mia cittá mi ferma e mi contesta infrazione art 93CDS, multandomi e sequestrandomi il mezzo.
Secondo quanto contenuto nell’art. potró riavere il mezzo solo con foglio di via.
Detto questo, essendo io registrato nelle anagrafi di entrambi gli stati ma residente in Spagna per più di 183gg, posso ricorrere la contravvenzione?
Grazie per l’attenzione
Porgo cordiali saluti
Egr. Sig. Peruzzo,
io la impugnerei, in quanto Lei di fatto non è residente in Italia.
Inoltre, considerato che la norma è in palese contrasto con le normative europee, ha buone possibilità, che un Giudice sveglio la disapplichi.
Cordiali saluti.
Buongiorno Avvocato
l’ufficio del GdP mi informa che, dopo aver pagato la sanzione, cosa che io ho fatto per agevolarmi del pagamento ridotto e perché il veicolo non venisse trasportato in deposito, non é piú possibile impugnare.
Lei mi conferma che ció é certo?
In caso non lo fosse, sarei piú che contento a procedere attraverso il Suo ufficio.
Grazie per l’attenzione e buona giornata.
Buongiorno Sig. Peruzzo,
si è così, pagando la contravvenzione in misura ridotta, si ammette la colpa e si rinuncia al ricorso (ex artt. 203 e 204-bis CdS).
Avrebbe potuto versare una cauzione di pari importo, al fine di potere custodire il mezzo per fatti propri.
Ma ovviamente gli accertatori l’hanno convinto che Le conveniva pagare.
Se Lei potrebbe identificare qualche altra persona avente qualche diritto sul mezzo, il ricorso potrebbe proporlo quella persona.
Cordiali saluti.
Mi ero dimenticato di questa variazione legislativa introdotta dall’attuale governo italiano del dicembre 2018. Un amico ungherese era qui in Italia con una nuova macchina ungherese e volentieri l’avrei provata. Per fortuna ho capito che ne era gelosissimo e mai me l’avrebbe concessa alla guida. Buon per me: in quanto residente in Italia da più di 60 giorni, mi è vietato guidare sul suolo italiano auto con targa estera. In caso di violazione le conseguenze sono pesanti. C è ampio spazio di miglioramento della qualità della produzione legislativa, ma in questo caso si violano anche alcune norme europee. Questo forse succede quando si pensa che l’Italia sia un’isola e non uno Stato Membro della UE.
Perfettamente d’accordo!
Quindi se ben capisco nel caso un cittadino non italiano erediti un’auto non immatricolata in Italia occorre avviare la pratica di immatricolazione prima di entrare in Italia?
Secondo la norma in vigore si!!!
Buonasera avvocato, faccio, per mestiere, l’autista free-lance su veicoli, auto o furgoni, dei clienti.
I miei clienti, persone a cui è stata sospesa la patente, infortunati, aziende che devono fare consegne urgenti o particolari, ecc.
Prestazione d’opera (o di servizio) per la quale emetto regolari fatture, ho regolare Partita IVA come Libero Professionista.
Ultimamente ho trovato un importante cliente Svizzero che ha varie case e varie auto sia in Svizzera che in Italia e ha bisogno di chi gli trasferisca auto o gli vada a prendere e portare persone (parenti o collaboratori) da una casa all’altra, principalmente in Italia.
Le auto sono tutte con targa Svizzera, alcune intestate a società, altre intestate a lui personalmente. Posso svolgere il mio lavoro in questo caso ? E’ sufficiente avere su ogni auto una delega, con data certa, ove sia documentata la mia posizione di “autista a ore” e comunque occasionale ? La data certa può eventualmente essere costituita da un semplice timbro postale ? Grazie per la risposta
Buonasera Davide,
secondo la norma solo le auto concesse in locazione, in comodato d’uso e leasing da parte di aziende estere possono essere condotte da residente in Italia.
Lei dovrà quindi far redigere un contratto di comodato d’uso, munito di data certa, dai Suoi clienti svizzeri precisando che le auto sono state concesse a Lei sulla base di un rapporto di lavoro.
Cordiali saluti.
Questo comunicato è del 26 settembre 2019
https://www.sanmarinortv.sm/news/comunicati-c9/la-xiv-commissione-permanente-esprime-parere-favorevole-sulla-questione-targhe-a177480
Buongiorno, ero seduto al posto di guida di un’auto in sosta targata croata in presenza del legittimo proprietario (cittadino croato, mai stato residente in italia, non possesso nemmeno di C.F. italiano, da sempre dipendente a tempo determinato in Croazia e da anni dirigente quadro di un’assicurazione croata, etc.) in attesa di una terza persona per un incontro, dopo mezzoretta due agenti in borghese della polizia municipale di Trieste hanno preteso i miei documenti asserendo che stando seduto al posto di guida io ne sono il conducente e pertanto hanno proceduto a sequestrare l’autovetture. Inutili i nostri reclami e lo shock del proprietario croato, l’autovettura è stata posta sotto sequestro e portata via al deposito municipale. Il sottoscritto ha il filmato dove si mostra che l’autovettura era spenta quando i vigili sono giunti, tra l’altro le chiavi erano in possesso della legittima proprietaria che ha dovuto consegnarle al carroattrezzi, pertanto non ne avevo il ne il possesso ne l’uso ! Immaginate poi l’imbarazzo perché a causa mia la persona ha perso l’auto ed è dovuta tornare in Croazia, a Rijeka, in bus !!! Dopodiché la vicenda non è finita, ma gli stessi vigili si sono scordati di dare alla proprietaria le targe dell’autovettura per procedere alla richiesta presso la motorizzazione per la l’esporatazione dell’auto con una targa italiana provvisoria, solo dopo un reclamo al vicesindaco e assessore di competenza abbiamo saputo che gli agenti non si erano attenuti alla procedura e che il Comune di Trieste [tra l’altro con obbligo di documentazione bilingue] non aveva la procedura sul come riprendersi l’auto. Praticametne dopo un mese di battaglie la persona è ritornata in possesso dell’auto riportandola in Croazia, mentre le targhe sono state appena consegnate al rispettivo consolato e devono essere inviate…
mi saprebbe dire quale è la proceduraper ritornarein possesso dellatitolarita dell auto,cosa si deve fare per riportare l auto di nuovo nelo satto di appartenenza grazie
Buongioro Dottoressa, mi scuso per non aver potuto rispondere subito e più appropriatamente al ricevimento della su gentilissima risposta ma ero impegnato in un servizio 24/24.
1) Nella sua risposta mi parla solo di vetture “concesse in locazione, in comodato d’uso e leasing da parte di aziende estere”.
Nel mio caso quindi, se ho ben capito, non potrò comunque guidare le auto intestate personalmente al mio cliente, ma solo quelle che lui ha intestato a società.
O il Contratto di Comodato d’Uso può essere redatto anche da un privato nei confronti di un collaboratore (nella fattispecie “autista free-lance”) il cui rapporto di lavoro (saltuario ed occasionale) è documentato dalle fatture relative ai vari servizi via via prestati ??
2) Per “Data Certa” dei contratti su citati vale un normale timbro postale sui documenti stessi o è indispensabile la ratificazione di un notaio ??
Grazie ancora per la risposta, ed in attesa porgo i miei più cordiali saluti.
andiamo a tribunale eu per diriti come si fa e prezzo come si posiamo organisare
se posibile no di telefono
Buon giorno!vorrei raccontare il mio caso!a agosto mio amico di infanzia connazionale,tornando da espagna con la sua machina targata Montenegro,anche lui montenegrino,quindi era solo di passaggio,perche si doveva imbarcare a bari sul traghetto per arrivare a Montenegro!machina si rompe sul raccordo anulare di roma,mi cham ,come io vivova romq organizzo caroatrezzi che li viene in aiuto,e lo accompagn da mecanico mio da fiducia,come quaso era molto pesante civvoleva tempo da sistemare tutto,mio amico con familiari torna in Montenegro con aereo,mecanico dopo un po sistema machina va pagato ,1500€,come abitavamo vicino li divco vhe porta macina e parcheggia demtrovmio giardino!polizzi lo ferma li fa fa multa di 712€ e sequestra machina!!ma e possibile una cosa di genere?????only in italy with love!!grazie!! dea
Egr.gia Dott.ssa Kósa,
Sono un imprenditore Italiano, sono socio amministratore di uno studio di progettazione con sede legale in Romania, ho domicilio in italia.
Sono stato fermato dalla polizia della questura di Pordenone che mi ha contestato l’articolo 93 1-ter.Nonostante fossi in possesso di tutta la documentazione, mi veniva contestata la “data certa” sul comodato d’uso perche secondo gli agenti, questa dovrebbe essere esplicitata attraverso l’apposizione di una marca da bollo.
Ho fatto presente agli agenti che é impossibile a qualsiasi soggetto apporre una marca da bollo senza atteversare il confine e quindi incorrere potenzialmente nella sanzione.
Mi permetto di dire che la cosa è particolarmente odiosa perche ho fatto l’impossibile per essere in regola ma non ho avuto un indicazione certa neppure dopo aver ricevuto la contravvenzione.
Ho pagato la cauzione ed ho chiesto udienza (informale) ad un giudice di pace per avere una sua opinione o meglio una risposta univoca. Da quanto appreso, di fatto nessun soggetto nella mia situazione può condurre il proprio veicolo nel territorio Italiano senza rischiare di essere multato.
Lei cosa ne pensa?
La ringrazio, e le faccio i complimenti per quest’ottima pagina di informazione.
Egr. Sig. Mella,
a mio avviso la norma è incostituzionale e, soprattutto, è in palese contrasto con le normative europee.
Per tale motivo il Giudice nazionale dovrebbe DISAPPLICARLA!!!
Invece, in relazione al Suo caso concreto, direi che effettivamente la normativa prevede una data certa.
Ma la ratio della data certa qual’è???
E’ quella di non potere creare dei contratti postdatati.
Nel Suo caso non penso che ciò possa avere senso visto che il contratto di comodato Lei l’aveva con se e lo ha esibito.
Consiglierei di fare ricorso al Giudice di Pace al fine di impugnare la contravvenzione.
Nel frattempo apponga data certa sul contratto con la trasmissione dello stesso via PEC o firma digitale e chieda cmq il dissequestro del mezzo, in autotutela.
Cordiali saluti.
Buongiorno; che cosa devo fare adesso, che mi fanno immatricolare la macchina personale in Italia, quando tornero in Romania dopo 2,3 anni di entrate-uscite che faccio regolarmente? Il cds rumeno prevede che una vettura con targa straniera, dopo 3 mesi che entra in Romania deve essere reimmatricolata li.Ho residenze in tutti due paesi,non ho la cittadinanza italiana, solo rumena.Carta d*identita italiana non valida per l*espatrio, carta d*identita rumena valida in ue……..
Bungiorno avvoc.a
Un consiglio, tralasciando i migliaia di avvocati che non hanno risolto nulla, noi abbiamo fatto un contratto di noleggio con una ditta in Germania nel 2018 per rinolegiare entro 48 mesi le auto, vistasi l uscita di questa norma,abbiamo cercato dei sottarfugi, quali una collaborazione solo con sede in Germania quindi facendo fare il contratto direttamente in Germania x il cliente in Italia con apposita data certa di 6euro su letterasenzabusta, e ci hanno sequestrato la bellezza di 30 auto, in base al articolo 93 secondo loro. Mi vedo quasi finito, veramente non so più come muovermi, le spese mensili di noleggio si devono pagare alla ditta in Germania che comune sia non prende atto dei relativi sequestri fattomi in Italia, e mi trovo con le spalle al muro. Ho letto un po le sue considerazioni, potreste aiutarmi, vederci da vicino in modo telefonico o che sia gentilmente
Sono residente in Italia ma ho in furgone con targa Ungherese di proprietà di mia moglie attualmente residente solo in Ungheria…normalmente lo guida lei…in caso di indisposizione o stanchezza.. lo posso guidare io ?? Logicamente con lei a bordo. Grazie…
No! Ovviamente in caso di forza maggiore o caso fortuito – es. se Sua moglie stesse molto male e Lei dovesse accompagnarla in ospedale – il divieto è superabile. Essendo un furgone, non è per caso di una azienda (es. ditta individuale della Sua moglie) ungherese?
Purtroppo no..mia moglie non ha una ditta in Ungheria…non ha partita iva..Non so come fare…Ora mia moglie è qua in Italia ma ad aprile dobbiamo partire con il furgone perl’Ungheria…per il trasloco… Avrà bisogno di un aiuto per la guida…il viaggio è lungo…Come posso fare ?? Una dichiarazione che mi autorizza alla guida ….certificato medico…Lei ha problemi di tachicardia improvvisa….grazie Avvocato..
.
Ma perché se mia moglie avesse un’attività in Ungheria con partita iva cambierebbe qualcosa ???? Cioè avrei qualche possibilità di poter guidare io il furgone essendo ilmarito ??
Egr. Sig. Bernabini,
secondo la norma è permesso condurre un’auto con targa estera da una persona residente in Italia:
“ …nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea (…) che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, (…) a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo”.
Ciò vuol dire che se Sua moglie avesse una ditta individuale in Ungheria potrebbe concedere a Lei o a chiunque altra persona residente in Italia, in qualità di collaboratore dell’azienda, l’auto in comodato d’uso.
Se invece costituisse una società in Ungheria l’auto deve essere intestata alla società e non a Sua moglie.
È necessario in ogni caso redigere un contratto in forma scritta e munirlo di data certa, da custodire sempre in auto.
Cordiali saluti.
Corpo del messaggio:
Gentilissima Avvocato Kosa avrei da sottoporle una domanda.
Ho avuto modo di vedere tramite il blog che Lei sta combattendo una guerra senza quartiere a questa legge assurda sulla guida di mezzi immatricolati all estero ma guidati da residenti in Italia
Io ho una ditta che esporta da ormai ventanni in Germania.
Da quasi 15 anni noleggio a breve termine ( 27/90 giorni al massimo) presso la Sixt ( multinazionale tedesca) con la quale ho un ottimo rapporto.
Esiste anche la Sixt Italia ma in realtà di comune alla Sixt tedesca ha solo il Brand perche è una altra società la prima ha sede vicino Monaco di Baviera la seconda ha la sede legale a Bolzano.
In conclusione vorrei sapere se mi fermano cosa gli devo dire ( oltre ad avere sempre con me il contratto di noleggio).
E se mi possono fare qualcosa.
In attesa di una sua gentile risposta le invio un cordiale saluto.
Egr. Sig. Leandro,
se si tratta di due società distinte (cioè la Sixt italiana non è sede secondaria della società tedesca) Lei può regolarmente circolare con le dette auto targate in Germania.
Deve ovviamente custodire a bordo dell’auto il contratto di noleggio munito di data certa ed esibirlo in caso di controllo.
Cordiali saluti.
Mi scusi come deduco se le società sono distinte?
Basta il fatto che una si chiama SIXT DE con sede a Monaco e L altra SIXT ITALIA SRL con sede a Bolzano?
Per data certa si intende le date riportate sul contratto inizio e fine?
Se la Sixt Italia Srl ha sede legale a Bolzano non può essere sede secondaria della Sixt DE.
La data certa è una data che non si può modificare e si può ottenere:
– Mediante l’apposizione di firma digitale;
– Trasmissione via PEC;
– Autentica presso il notaio;
– Registrazione, etc…
Non è la semplice data indicata sul contratto.
Cordiali saluti.
Buongiorno,sono residente Aire estero,posso guidare in Italia la macchina estera
intestata però a mio cognato? un saluto
Buonasera,
certo, non vi è alcun impedimento.
Cordiali saluti.
Buon giorno avvocato sino residente in Italia , in pensione ma lavoro ancora come Revisore Dei conti ,
Ho un appartamento di propietà a Cannes do spesso vado , ho acquistato una macchina con targa e assicurazione Francese .
Vorrei portare ogni tanto la macchina in Italia , Non posso ? Rischio sanzioni e sequestro ?
Buongiorno,
Mi è stata sequestra l’auto perché targata spagnola, e avendo pagato la multa non posso fare più ricorso.
Vorrei sapere cosa devo fare per riavere il mezzo?
Sentendo la motorizzazione, riguardo il foglio di via, è un operazione un pò complessa. Mi potrebbe spiegare un po meglio e se ci sarebbero altri modi? Per esempio portare l’auto con un carro attrezzi al confine, senza tutta la procedura della targa temporanea!?
Grazie in anticipo
Luca
Buonasera,
prima di tutto mi dica chi è il proprietario dell’auto, chi è il trasgressore e chi ha pagato la contravvenzione?
Questo per comprendere se è possibile o meno fare ricorso.
Se non fosse possibile impugnare il verbale ci sono due vie da percorrere:
1. Portar via la macchina con il foglio di via e targhe provvisorie (e poi attendere il libretto e le targhe in Spagna – in tempo di pace ci volevano 3-4 mesi, ora figuriamoci!);
2. Immatricolare l’auto in Italia.
In relazione alla soluzione del carro attrezzi è necessario presentare espressa richiesta alla PA che ha proceduto con il sequestro.
Cordiali saluti.
Buon giorno Avvocato Kosa
Ho letto sul suo forum che si occupa in modo molto competente della questione dei veicoli con targhe estere guidate da persone residenti in Italia e volevo farle solo una domanda Io sono residente in Polonia e in Italia in quanto sono sposata da 25 anni con un Italiano e ho una macchina targata polacca che non posso guidare a causa di questo scellerato decreto.
Siccome siamo soci ( io e mio marito quest’ ultimo è anche amministratore)di una srl polacca mi è stato detto che per poterla guidare devo trasferire la proprietà del veicolo alla società e poi fare un contratto di comodato a me a mio marito e a tutti i dipendenti apponendo a questo contratto dopo averlo tradotto una data certa.
La mia domanda è questa:
Ma se io faccio un contratto alla società Polacca di comodato gratuito o non ,per la macchina ,regolarmente registrato e poi ne faccio uno sempre registrato di comodato d uso dalla società ai dipendenti ( io ,mio marito e la dipendente)e li traduco in Italia ambedue e ci appongo la data certa potrei aggirare l ostacolo?
Così eviterei di vendere il veicolo alla società.
Oppure ci sono altri modi che escludono la vendita della macchina alla società?
Ringraziandola anticipatamente le invio un cordiale saluto
Buonasera,
potrebbe anche passare con la minor parte degli accertatori.
La maggior parte, nel dubbio, Vi eleverà contravvenzione e dovrete difenderVi poi in giudizio (fare ricorso) o seguire le altre strade.
La Prefettura in giudizio Vi contesterà l’elusione della norma, cioè il fatto che è una mossa senza senso se no per eludere la norma.
A mio avviso meglio sarebbe intestare l’auto alla società (magari conferirla nella società – in ogni caso si consulti con il Suo commercialista polacco in relazione alla soluzione migliore).
Successivamente potrà redigere contratto direttamente in italiano ed ottenere la data certa per es. con la trasmissione dello stesso via PEC o la firma digitale.
E’ inoltre opportuno indicare anche nel contratto il rapporto di collaborazione tra la società ed utilizzatori dell’auto.
Cordiali saluti.
buona sera
ho la doppia cittadinanza e vivo 6 mesi in Svizzera e sei mesi in Italia ( con residenza). Posso circolare senza problemi in Italia con una macchina con la targa svizzera?
Buongiorno,
senza problemi, direi di no.
Se Lei risulta residente in Italia, in caso di verifica, potrebbero contestarLe la violazione dell’art. 93 del CdS.
Ovviamente Lei avrà tutti i diritti a difendersi in giudizio, dimostrando per es. che la Sua residenza fiscale non è in Italia o che la norma sarebbe illegittima e non deve essere applicata.
Cordiali saluti.
buongiorno,
circa un anno fà mi hanno sequestrato la macchina targata francia ed intestata ad un’associazione no profit io avevo il comodato d’uso a casa ed inoltre sono disabile al 100% mi hanno sequestrato l’auto malgrado tutto e mi volevano perfino fare andare via à piedi, non mi hanna permesso di presentare i documenti,hanno preteso le targhe per spedirle in Francia dove non sono mai arrivate.
Se casomai il vostro studio legale ha interesse per il mio caso fatemi sapere perché io penso che quello che mi è capitato è indiscutibilmente un abuso inoltre io ho una figlia nata in FRancia.
cordiali saluti
Buongiorno,
penso che il Suo caso sia rappresentativo di quanto sia “abusiva” questa norma. Siamo ovviamente interessati. Grazie.
Avv. Buongiorno,
mi dicono sia ancora possibile circolare in italia (da italiano) con auto presa in leasing estero; è corretto?
La ringrazio!
Buongiorno, si certo, si ricordi di avere con se a bordo dell’auto il contratto di leasing munito di data certa. Cordiali saluti.
Buongiorno
Sono cittadino italiano residente a Cipro
Lavoro per una società di rappresentanza Cipriota che ha i clienti principalmente nell’Europa continentale (soprattutto Italia, Spagna,
Francia, Belgio, Olanda)
Dovrei utilizzare un’auto aziendale , con targa cipriota, per visitare regolarmente i clienti.
Sto cercando di capire quali sono i limiti alla circolazione per ognuno dei paesi sopra indicati.
Per Quanto tempo posso guidare in Italia ? Grazie
Egr. Sig. …,
se Lei è residente solo in Cipro può circolare in Italia con targa cipriota senza alcun limite.
Cordiali saluti.
Buonasera, dovrà munirsi di un contratto di comodato d’uso dell’auto con data certa. Cordiali saluti.
Salve avv. Io sono straniero ho un carello con targa straniera e mi dicono che non possono trainarlo pero codice della strada dice che veicoli con motore non possano circolare in italia con targa straniera ho chiamato anche Polizia Stradale e loro mi hanno detto che rimorchio targato l’estero si puo trainare anche se ho resistenza oltre 60 gironi .
Buonasera,
la norma è relativa a tutti i veicoli (inclusi rimorchi).
Considerato però che per il rimorchio immatricolato per trasporto di cose non si paga il bollo se non supera i 3490 kg di massa complessiva, non vi sarebbe alcuna ragione per applicare la norma anche ai detti rimorchi.
Per comprenderci meglio, la ratio dell’art. 93 comma 1bis è di impedire la esterovestizione delle auto e che il bollo auto venga pagato in Italia.
Ma se non vi è da pagare alcuna tassa in relazione a quel rimorchio è irragionevole impedire la circolazione.
A mio avviso può circolare, ma non vi è garanzia che non venga elevata contravvenzione.
Si faccia mettere per iscritto quello che Le ha riferito la Polizia così non può essere sanzionato.
Cordiali saluti.
Buongiorno avvocato Kósa,
le scrivo poiché anch’io vittima dell’articolo 93, comma 1bis e desidererei fare ricorso al giudice di pace, per principio, piu’ che per altro, visto che la legge mi sembra andare contro le leggi europee di libera circolazione delle persone.
Il mio mezzo e’ un auto con targa del Regno Unito ed appartiene alla mia ragazza, residente regolarmente in Inghilterra. Al momento della contravvenzione, io ero il conducente ed ho pagato subito, visto che l’unica alternativa propostami dai carabinieri era il sequestro del mezzo.
Mi domando se il ricorso al giudice di pace lo possa fare la mia ragazza, in quanto proprietaria del mezzo. L’articolo 204-bis sembra dire il contrario, ovvero che il ricorso e’ possibile (cit.): “qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e’ consentito…”. Mi domando quindi se ne valga la pena.
Piu’ per curiosità, mi domando se lei conosce la razio di un iter cosi’ complicato per riottenere il libretto dell’auto. Nel mio caso, dovrò ottenere un foglio di via dalla motorizzazione la quale: 1) distruggera’ le targhe inglesi 2) mandera’ il libretto alla motorizzazione inglese, 3) mi dara’ un il foglio di via con targa provvisoria con la quale io potrò portare il mezzo in Inghilterra al fine di riottenere lo stesso libretto ricevuto dalla motorizzazione inglese con nuove targhe con lo stesso numero! Tra l’altro, la motorizzazione inglese mi/si domanda se l’auto dovrà essere importata!?!?! Visto che la multa e’ salata, allo Stato non bastava che pagassimo e basta?
Grazie e complimenti per il sito.
Buongiorno Nicolò,
se avete pagato la contravvenzione, il ricorso ex art. 204-bis CdS lo può fare solo chi non ha pagato. Per spiegarLe meglio, se risulta aver pagato Lei, il ricorso lo farà Sua ragazze e viceversa. E per tutto il resto con me apre una porta sfondata. Infatti la questione è stata rimessa sia alla Corte Europea che alla Corte Costituzionale. Cordiali saluti.
Salve Avvocato, sono un italiano con residenza in Italia. Sono stato beccato alla guida di un veicolo con targa olandese, da me acquistato con regolare fattura, mache purtroppo ancora non immatricolavo in Italia. I carabinieri però invece di contestarmi anche l’art. 93 comma 1 bis, mi contrastavano solo l’art. 193 comma 2 cds cioè scopertura assicurativa. Hanno quindi sequestrato il veicolo è ritirato il documento di circolazione olandese. Il 193 prevede che se non presento la polizza assicurativa del veicolo ci sarà la confisca. Ho anche pagato il verbale. Ma io senza libretto in originale non posso immatricolare il veicolo e quindi di conseguenza non posso fare polizza assicurativa. Ho presentato istanza ai carabinieri e prefettura per far trasmettere il documento alla motorizzazione ma mi hanno rilasciato solo una copia conforme. Con questa la motorizzazione non può lo stesso immatricolare il veicolo. Cosa posso fare per non far confiscare l’auto?
Buongiorno Patrizio,
è più che giusto non avere applicato l’art. 93 CdS, in quanto Lei aveva appena acquistato e soprattutto importato l’auto in Italia.
Per almeno 6 mesi dell’ingresso dell’auto in Italia, secondo una Direttiva dell’UE, non è possibile vietare la circolazione.
Lei è sicuro che l’auto non aveva copertura assicurativa in Olanda?
Se non aveva, proprio alla luce della citata direttiva perché non intende assicurare per 6 mesi l’auto in Olanda e solo successivamente immatricolarla in Italia.
O un’altra alternativa che Le permetterebbe di pagare solo la metà della contravvenzione, chieda la restituzione del libretto al fine di poterla radiare ovviamente in Olanda per poi immatricolarla qua, come previsto dal comma 3) art. 193 CdS.
Lei ha diritto di fare entrambe le cose, ma spesso non è molto agevolante l’atteggiamento della P.A..
Cordiali saluti.
Gentile Avvocato, la ringrazio per la risposta, purtroppo l’assicurazione olandese era scaduta da un mese. Ho già chiesto al concessionario se può rinnovare la polizza assicurativa su targa e telaio del veicolo in quanto mi veniva contestato anche l’art. 100 comma 12 e 15 ma purtroppo la concessionaria deve ancora darmi una risposta certa. In merito alla possibilità di chiedere la radiazione, il verbale già è stato pagato in misura ridotta, se faccio questa richiesta di radiazione e demolizione del veicolo che attualmente è immatricolato solo in Olanda dovrebbero rilasciarmi il libretto e non rischiare più la confisca?
Dovrebbero si…
Buongiorno,
sono una cittadina italiana residente in Svizzera dal 2012, regolarmente iscritta all’AIRE, e sono intestataria di un’auto immatricolata in Svizzera. Ieri sera, dopo una serata a casa di amici, ho chiesto al mio fidanzato, residente a Milano, di guidare al posto mio perché avevo dei capogiri, forse per la stanchezza. Sulla strada del rientro, siamo stati fermati dalla polizia per un controllo del tasso alcolemico (controllo andato a buon fine, dato che non avevamo toccato alcol): con l’occasione ci hanno chiesto i documenti e quindi ci hanno contestato il fatto che alla guida dell’auto ci fosse il mio fidanzato. Ho cercato di spiegare il motivo per cui stava guidando lui, ma non mi è stato dato modo di spiegare nulla. Risultato: multa di 500 euro pagata immediatamente (dietro minaccia di sequesto del veicolo) e ritiro della carta di circolazione, con tutta la trafila burocratica che ciò comporterà e con tutti i disagi connessi sul piano personale e professionale. Gentilmente vi chiedo: davvero non è ammessa alcuna eccezione alla norma neppure in casi come questo, in cui il proprietario del veicolo si trova a bordo e ha semplicemente ceduto la guida per motivi di sicurezza (mia, del trasportato e anche degli altri utenti della strada)? C’è modo di impugnare questa contravvenzione che ho percepito come un sopruso?
Buonasera, ci sono vari motivi validi al fine di proporre ricorso. Uno di voi risulta di avere pagato. E poi bisogna meglio comprendere se avete pagato la contravvenzione o avete versato una cauzione. Se avete pagato la contravvenzione chi non ha pagato è legittimato a proporre ricorso (e quindi o il conducente trasgressore o il proprietario obbligato in solido). Cordiali saluti.
Salve buongiorno. Sono stato fermato. Io residente in italia con doppia cittadinanza, guidavo veicolo di mia madre con targa slovena. Abbiamo pagato subito la sanzione.
Ora c’è possibilità di fare ricorso?
Per mettere in ordine l’auto completeró la procedura di cambio residenza.
Grazie in anticipo
Aggiungo che la macchina apparte il tutto é stata acquistata da una settimana, nemmeno.
Salve buongiorno. Mi hanno fermato e sanzionato secondo l’articolo 93 CdS.
Guidavo una macchina straniera di mia madre, acquistato da nemmeno una settimana.
Io residente in italia con doppia cittadinanza.
Abbiamo pagato subito per non affrontare altri costi inutili come tenerla in deposito.
É possibile adesso fare qualcosa? Qualche ricorso?
Grazie e buonasera.
Buonasera, è importante sapere se avete pagato la contravvenzione o avete versato una somma a titolo di cauzione. Se avete pagato la contravvenzione chi ha pagato la contravvenzione non è legittimato a proporre ricorso. Per es. se ha pagato Lei quale conducente trasgressore, potrebbe proporre ricorso Sua madre quale proprietaria del mezzo. Le ragioni ci sarebbero. Cordiali saluti.
Buongiorno Avv.
Una cortesia, siccome non voglio avere problemi con le forze dell’ordine.
Ho un amico che abita in Svezia ed ha un’attività, per lui non è un problema darmi
una macchina in comodato d’uso per usare in Italia, chiedo quale sia la prassi corretta.
Io dovrei collaborare con la sua azienda cosi l’auto intestata alla sua azienda può
essere data in comodato? é talmente un casino sta legge che non ne capisco niente.
Grazie
Claudio
Buongiorno,
purtroppo è impossibile garantirLe di non avere problemi con le forze dell’ordine.
Posso spiegarLe cosa prevede la norma, cosa ha chiarito con la recente sentenza del 16.12.2021 (C-274/20) la Corte di Giustizia e come dovrebbero comportarsi i Giudice e la pubblica amministrazione (incluse le forze dell’ordine).
– l’art. 93 CDS comma 1-ter permette la circolazione con autoveicoli concessi in leasing, locazione senza conducente e comodato d’uso, da parte di società europee senza sede secondaria o di fatto in Italia;
– detta regolar, al fine di evitare questioni di illegittimità costituzionale, deve essere applicata a tutte le nazioni e non solo ai Paesi UE.
– in ogni caso ed a prescindere dalla previsione della norma, secondo la CGUE, Italia non può elevare contravvenzioni e richiedere imposte / tasse per la auto che non sono utilizzate in maniera permanente sul territorio dello Stato:
http://www.studiolegalekosa.it/la-corte-europea-sulle-targhe-estere/
Cordiali saluti.
Buongiorno. Le volevo chiedere, su un contratto di affitto senza conducente, già stipulato, cosa debbo fare per la darà certa?. Grazie.
Buonasera, ci sono varie modalità. Per es. trasmissione via PEC, firma digitale, data certa presso un notaio, registrazione presso una p.a., trasmissione via posta…Cordiali saluti.
Gentile Avv., essendo italiano residente in Italia e dovendo guidare un auto presa in leasing per 3 anni intestata a mia moglie tedesca residente in Germania, potrei non incorrere nelle sanzioni dovute alla nuova legge in vigore da Febbraio 2022 in questo modo, mi dica Lei se potra’ andar bene: A bordo mi portero’ una “dichiarazione alla guida da parte di terzi” (modulo delega a condurre multilingua, o comodato ad uso gratuito ?) firmato da entrambi, che avro’ spedito a me stesso con raccomandata A/R senza busta, dove si indica il periodo concesso per la guida dell’auto di 30 giorni . Chiaramente queste raccomandate dovranno essere spedite ogni mese. Un po’ macchinoso, pero’ rientrante nei limiti della legge. Sul libretto risulta il nome di mia moglie e non la societa’ di leasing. Cosa ne pensa ? Grazie e cordiali saluti.
Buonasera, Lei sarebbe tenuto a registrare l’auto al PRA, nel registro auto immatricolate all’estero. Cordiali saluti.
Buon Giorno
Vivo e lavoro stabilmente in Germania sono possessore di una macchina immatricolata
in Germania . La mia residenza anagrafica e´ in Italia ma la residenza
normale e´ in Germania , verrei sanzionato se fermato mentre circolo in Italia con
il mio mezzo anche solo per una breve vacanza anche se dimostrassi che vivo all estero
per piu’ di 185 gg ?
Cordiali Saltuti
Buonasera, secondo il nuovo art. 93-bis del Codice della Strada Lei potrebbe essere benissimo sanzionato, in quanto fa espressamente riferimento alla residenza anagrafica. Anche la nuova norma è in contrasto con le normative europee e in teoria dovrebbe essere disapplicata sia dalla PA che giudice. Cordiali saluti.