Decreto Cura Italia – D. L. n. 18 del 17.3.2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cosa sospende il Fisco nel periodo di emergenza epidemologica da Covid-19? Anche Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione (Equitalia) ha sospeso alcune delle sue attività nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Quali sono le attività sospese e quale è attualmente il periodo di riferimento?

  • SULLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
Art. 67 D. L. n. 18 del 17.3.2020Il Fisco non effettuerà attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di  contenzioso.8.3.2020 – 31.5.2020
 Sono sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.8.3.2020 – 31.5.2020
 Sono sospesi i termini per la regolarizzazione delle istanze di interpello. 8.3.2020 – 31.5.2020
 Sono sospesi i termini per l’ammissione al regime di adempimento collaborativo.8.3.2020 – 31.5.2020
 Sono sospesi i termini relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata.8.3.2020 – 31.5.2020
 Sono sospesi i termini relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionali.8.3.2020 – 31.5.2020
 Sono sospesi i termini relativi alle aziende aventi regine speciale, in quanto esercenti attività di ricerca e sviluppo.8.3.2020 – 31.5.2020
 Sono sospesi i termini relativi alle risposte alle istanze di  accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria ed ai documenti amministrativi (ad eccezione le richieste urgenti e non differibili), nonché l’evasione delle richieste di pubblicità.8.3.2020 – 31.5.2020
 Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza  relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.8.3.2020 – 31.12.2022

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza  giuridica  è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti  non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel  territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria: div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (del Fisco nel periodo di emergenza) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ex art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020:

Art. 68 D. L. n. 18 del 17.3.2020 Sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché i termini dei versamenti relativi agli avvisi di accertamento. 8.3.2020 – 30.6.2020
 Sono sospesi i termini dei versamenti relativi agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane.8.3.2020 – 30.6.2020
 Sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto del 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali. 8.3.2020 – 30.6.2020
 E’ differito il termine di versamento della rata del 28 febbraio 2020 in relazione alla Rottamazione-ter.31.5.2020
 E’ differito il termine di versamento della rata del 31 marzo 2020 in relazione al Saldo e stralcio.31.5.2020
 Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici dell’agente per la riscossione.8.3.2020 – 31.12.2022

I  versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non potrà essere richiesto il rimborso di quanto già versato. 

Anche in questo caso i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici dell’agente per la riscossione (del Fisco nel periodo di emergenza) sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ex art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

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