LA CORTE EUROPEA SULLE TARGHE ESTERE. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE. LA CORTE EUROPEA BOCCIA DECISAMENTE LA NORMA. ITALIA HA EMESSO UNA LEGGE IN PALESE VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE EUROPEE. LE GIUSTIFICAZIONI APPORTATE RISULTANO IRRAGIONEVOLI E NON COSTITUISCONO MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE (Sentenza del 16.12.2021 CGUE C-274/20 (scarica PDF) – caso Studio Legale Kòsa Musacchio). ITALIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CGUE, ABROGA LE NORME SULLE TARGHE ESTERE PER EMETTERNE UNA PEGGIORE E PIÙ VIOLATRICE DEI PRINCIPI E NORMATIVE EUROPEI (E NON SOLO)! ART. 93-BIS DEL CDS IN VIGORE DAL 18.3.2022.
Lo Stato italiano, per oltre tre anni, ha incassato elevate sanzioni pecuniarie ed ha causato ingenti danni ai cittadini europei, sulla base di una norma macroscopicamente illegittima. Le giustificazioni del Governo italiano si fondano su delle semplici presunzioni generiche di abuso (scarica PDF), ritenute irragionevoli dalla CGUE e non costituenti motivi imperativi di interesse generale. Secondo la Corte sovranazionale i soggetti definiti dalla stampa italiana “furbetti” sono stati sanzionati per un fatto lecito e meritevole di tutela.
Secondo l’art. 93 comma 1-bis del Codice della Strada:
«(…) è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero».
La citata norma vieta chiaramente a chi è residente in Italia di circolare con una auto immatricolata in un altro Paese, anche europeo. Secondo la circolare del Ministero è sanzionato addirittura anche chi si trova semplicemente a bordo di una auto in sosta targata all’estero. Nulla rileva il periodo di permanenza in Italia dell’auto e nemmeno la titolarità della stessa. Il residente italiano non è autorizzato ad introdurre in Italia neanche per un solo giorno una auto di un’altra nazione europea, a chiunque sia intestata, a sé stesso, a parenti, amici. Non ha il diritto di farsi prestare l’auto estera del coniuge, parente, amico, vicino, neanche per recarsi pressa una farmacia vicina.
Nel caso contrario, ex comma 7-bis, è prevista una sanzione pecuniaria da € 711,00 a € 2.842,00 e la sanzione accessoria del sequestro del mezzo. Secondo l’art. 207 Codice della Strada, contrariamente a quanto previsto per le auto italiane, la contravvenzione deve essere versata in loco (o in alternativa deve essere depositata una cauzione), altrimenti la pubblica amministrazione applica, oltre il sequestro, anche il fermo amministrativo, il che significa che il trasgressore viene spossessato immediatamente dal mezzo che sarà custodito a spese di quest’ultimo (e obbligato in solido) presso un custode autorizzato. Nel caso in cui l’auto non viene immatricolata in Italia o condotta oltre confini, mediante una procedura prevista ad hoc, nel termine di mesi 6, è prevista la confisca del veicolo. Anche le sanzioni risultano ictu oculi sproporzionate ed esagerate.
Il caso esaminato dalla Corte è relativo alla contravvenzione elevata, in data 17.2.2019, ex art. 93 comma 1-bis Codice della Strada, ad una coppia di coniugi, da parte della Polizia Stradale di Massa Carrara. Il marito risultava residente in Italia, mentre la moglie in Slovacchia con i due figli. La coppia e figli si stavano recando al supermercato a bordo dell’auto di proprietà della moglie, immatricolata in Slovacchia. L’auto veniva condotta inizialmente dalla donna e successivamente dal marito. Le modifiche del Codice della Strada erano in vigore da un paio di mesi circa e la pubblica amministrazione effettuava assiduo controllo delle auto targate all’estero e dei loro conducenti che, a dire del Governo, sarebbero dei “furbetti” intenzionati ad eludere delle norme.
Il ricorrente, con il patrocinio dell’Avv. Margherita Kòsa del Foro di Milano (Studio Legale Kòsa Musacchio), con Ricorso ex art. 204-bis Codice della Strada, impugnava la citata contravvenzione richiedendo al giudice adito la disapplicazione della norma, in quanto in palese contrasto con le normative europee ed in subordine di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale.
Il Giudice di Pace di Massa, in persona del Dott. Alfredo Bassioni, con ordinanza del 16.6.2020 (RG. n. 183/2019), rimetteva la questione alla CGUE (C-274/20), richiedendo di verificare se il citato articolo possa, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, l’esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi, circolazione dei capitali, influire in qualche modo sui suddetti diritti e/o di essere discriminatrice sulla base di nazionalità.
Parte ricorrente, la Commissione Europea, il Governo italiano, nonché gli Stati membri interessati depositavano delle Osservazioni scritte.
Parte ricorrente richiedeva inoltre di fissarsi pubblica udienza, al fine di illustrare, in replica alle Osservazioni del Governo italiano, quanto siano irragionevoli le giustificazioni a supporto della violazione delle norme europee, addotte dall’Italia. La Corte riteneva pronta la questione per la decisione e le ulteriori chiarificazioni superflue e quindi tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza pronunciata in data 16.12.2021 (C-274/20) (scarica PDF) la Corte ha dichiarato che l’art. 93 comma 1-bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE, secondo cui sono “vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, in quanto il prestito transfrontaliero di autovetture costituisce movimento di capitali.
LA CORTE EUROPEA SULLE TARGHE ESTERE. LA PRONUNCIA DELLA CGUE. SULL’ESISTENZA DI VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE EUROPEE.
La Corte, nelle precedenti pronunce, ha già avuto occasione di evidenziare, con riferimento a un prestito realizzato tra cittadini residenti di Stati membri diversi, che il prestito per uso transfrontaliero, a titolo gratuito, di un autoveicolo costituisce un movimento di capitali ai sensi dell’art. 63 del TFUE (sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte precisava inoltre che l’art. 63 TFUE prevede già specifici divieti di discriminazione e quindi deve essere esclusa l’applicabilità anche dell’art. 18 TFUE (sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 24).
Secondo l’art. 63, paragrafo 1, TFUE, costituiscono restrizioni tutte le misure imposte da uno Stato membro atte a dissuadere i suoi residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri (v., in particolare, sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
Ai sensi dell’art. 93, comma 1-bis, del Codice della Strada italiano, è vietato a chiunque abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Di conseguenza, il ricorrente, residente in Italia da più di 60 giorni, al fine di potere circolare con un mezzo immatricolato all’estero in Italia, è tenuto a farlo immatricolare in quest’ultimo Stato membro, il che, come rilevato dal giudice del rinvio, comporta il pagamento di spese, imposte e tasse, nonché l’espletamento di formalità amministrative complesse.
È quindi evidente che, imponendo alle persone residenti in Italia di più di 60 giorni il pagamento di un’imposta in occasione dell’utilizzo sulla rete stradale italiana di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, anche se quest’ultimo è stato prestato a titolo gratuito dal residente di un altro Stato membro, la normativa nazionale controversa nel procedimento, comporta l’assoggettamento a imposizione dei comodati d’uso transfrontaliero a titolo gratuito dei veicoli a motore (v., in tal caso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 39). I comodati d’uso a titolo gratuito di un veicolo immatricolato in Italia non sono invece soggetti a tale imposta.
Pertanto, una siffatta differenza di trattamento, a seconda dello Stato in cui è immatricolato il veicolo concesso in comodato, è tale da dissuadere i residenti italiani dall’accettare il prestito offerto loro da residenti in un altro Stato membro di un veicolo immatricolato in quest’ultimo Stato (v., in tal senso, ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
Di conseguenza, la normativa nazionale menzionata, in quanto idonea a dissuadere i residenti italiani dal contrarre prestiti in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’art. 63, par. 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punti 40 e 41).
LA CORTE EUROPEA SULLE TARGHE ESTERE. LA PRONUNCIA DELLA CORTE. SULLA GIUSTIFICAZIONE APPORTATA DALL’ITALIA.
Secondo giurisprudenza costante della Corte una restrizione a una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con detto Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In un’ipotesi del genere occorre, inoltre, che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 31, e ordinanza del 23.9.2021, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
Il Governo italiano sostiene, in sostanza, che l’obiettivo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale è quello di evitare che, mediante l’utilizzo abituale nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, soggetti residenti e che lavorano in Italia possano commettere illeciti:
- quali il mancato pagamento delle tasse, delle imposte e dei pedaggi,
- possano eludere sanzioni o
- fruire di premi assicurativi più vantaggiosi,
- ma anche che l’identificazione degli effettivi conducenti di tali veicoli sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.
Sul punto la Corte sottolinea e precisa che:
- per quanto riguarda in particolare gli obiettivi di lotta all’evasione fiscale in materia di tassa d’immatricolazione e di tassa sugli autoveicoli, la Corte ha già avuto modo di affermare che uno Stato membro può assoggettare ad un’imposta di immatricolazione un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente oppure venga, di fatto, utilizzato in tal modo (v., in tal senso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 46 e giurisprudenza citata). Per conto, se tali condizioni non sono soddisfatte, il collegamento con uno Stato membro del veicolo immatricolato in un altro Stato membro risulta meno stretto, sicché si rende necessaria una diversa giustificazione della restrizione in questione (sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 47 e giurisprudenza citata). Spetta al giudice del rinvio valutare la durata dei comodati di cui al procedimento principale e la natura dell’utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito (sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 49).
- Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo di prevenire gli abusi, si evince dalla giurisprudenza della Corte che, se è vero che i cittadini non possono abusare o invocare in modo fraudolento il diritto dell’Unione, non si può basare una presunzione generale di abuso sul fatto che una persona residente in Italia utilizzi, nel territorio di tale Stato membro, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro che gli è stato prestato a titolo gratuito da una persona residente in tale Stato membro (ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
- Quanto alla giustificazione relativa al requisito dell’efficacia dei controlli stradali, richiamata dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, occorre rilevare che non risulta per quali ragioni l’identificazione degli effettivi conducenti dei veicoli immatricolati all’estero sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.
- Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel fatto che il conducente interessato non usufruisca di premi assicurativi più vantaggiosi, addotto da tale governo, non risulta né dall’ordinanza di rinvio né dalle osservazioni scritte di detto governo in che misura tale obiettivo costituisca un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato FUE e sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Orbene a tal riguardo, occorre ricordare che spetta allo Stato membro che adduce un motivo che giustifichi una restrizione ad una delle libertà fondamentali garantite da tale Trattato dimostrare in concreto l’esistenza di un motivo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza dell’8.5.2003, Atral, C-14/02, EU:C:2003:265, punto 69).
- Infine, secondo una giurisprudenza costante, la riduzione delle entrate fiscali non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale che può essere invocato per giustificare una misura che sia in linea di principio contraria ad una libertà fondamentale (v., in particolare, sentenza del 7.9.2004, Manninen, C-319/02, EU:C:2004:484, punto 49: del 22.11.2018, Sofina e a., C-575/17, EU:C:2018:943, punto 61, nonché ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 55).
La Corte ha quindi affermato che la norma in questione è in chiaro contrasto con le normative europee e le giustificazioni addotte dal Governo italiano, affinché la suddetta violazione possa essere ammessa, non risultano motivi imperativi di interesse generale, ma in sostanza neanche ragionevoli motivi.
Di conseguenza, a risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio la Corte dichiara che l’art. 63, par. 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.
Per i motivi sopra esposti la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato:
“L’art. 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo”.
(Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 dicembre 2021, nella causa C-274/20, composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, N. Jaakinen (relatore) e M. Safjan, giudici, avvocato generale A. Rantos, cancelliere A. Carot Escobar, giudice rimettente A. Bassioni, giudice di pace di Massa Carrara, avvocato ricorrenti M. Kòsa (avvocato del Foro di Milano), per il governo italiano G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato).
La norma in esame, come prospettato dalla difesa dei ricorrenti e dal giudice del rinvio, in astratto risulta violare molteplici norme europee, non solo l’art. 63 TFUE che la Corte ha deciso di applicare al caso in esame, in quanto meglio rispecchiava la situazione concreta. Ciò non significa che la norma, al di fuori dei prestiti gratuiti transfrontalieri, possa considerarsi legittimamente applicabile.
La Corte ha comunque chiarito che le giustificazioni sollevate dal Governo italiano non sono idonei ad ammettere la violazione di nessuna norma europea:
- lo Stato italiano è autorizzato ad assoggettare a tassazione solo auto utilizzate in maniera permanente sul territorio italiano;
- la norma di fatto si fonda su una semplice presunzione di abuso, del tutto irragionevole;
- non è dato comprendere perché le autorità italiane avrebbero difficoltà ad identificare i residenti italiani che circolano con auto targate in altri Paesi;
- non è dato inoltre comprendere perché il risparmio sulla polizza assicurativa deve considerarsi un atteggiamento illecito;
- la riduzione delle entrate fiscali non può considerarsi un motivo imperativo di interesse generale.
Le citate considerazioni venivano meglio esplicitate dalla difesa del ricorrente nell’Istanza di fissazione pubblica udienza.
Italia, a seguito della citata sentenza, dichiarando di volere adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, mediante la legge del 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17.1.2022, in vigore dal 18.3.2022 (60 giorni dalla pubblicazione nella G. U. 17.1.2022), ha apportato alcune modifiche all’art. 93 del Codice della Strada.
Sono stati abrogati tutti i commi relativi alle previsioni sulle targhe estere (commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 7-bis e 7-ter dell’art. 93 Codice della Strada) e veniva inserito in particolare, dopo l’art. 93, l’art. 93-bis con delle previsioni in relazione a veicoli “immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia”.
Le nuove previsioni contenute nell’art. 93-bis non tengono conto neanche minimamente dei principi enunciati dalla CGUE nella sentenza del 16.12.2021 (C-274/20), anzi sembra una sistematica violazione di ogni singola riga e contenuto della sentenza. Sono inoltre ancora in più evidente contrasto anche con le fondamentali normative europee. Risultano violare ancora più gravemente i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale ed anche alcune convenzioni internazionali.
È incomprensibile la scelta operata dallo Stato italiano, il quale ha totalmente abrogato le norme censurate dalla CGUE per poi emetterne un’altra, ancora più censurabile, disinteressandosi completamente, come detto, della sentenza della Corte e di tutti i diritti e libertà fondamentali dei cittadini UE e cittadini in generale.
Italia, incomprensibilmente, continua per la sua strada di disintegrazione europea che dovrebbe comportare l’avvio da parte della Commissione Europea del procedimento d’infrazione. Le nuove normative sono una offesa, una violenza al diritto europeo, alla autorevolezza della Corte europea e diritti e libertà in genere del cittadino.
COSA PREVEDONO LE NUOVE NORME SULLE TARGHE ESTERE?
I veicoli “1. di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”.
È evidente che, anche in questo caso, la norma non tiene conto neanche minimamente del tempo di permanenza del veicolo su territorio italiano, ma solo della residenza, addirittura anagrafica (che potrebbe non essere quella reale), del proprietario che, come sottolineato dalla Corte sovranazionale, non deve e non può avere alcuna rilevanza.
Nel caso in cui le auto non sono intestate al conducente residente a bordo dell’auto “2. deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter.
Secondo l’art. 4-ter “Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico”.
Tale iscrizione comporta il versamento della tassa automobilistica, come previsto per le auto immatricolate in Italia. L’auto viene quindi sottoposta ad una doppia imposizione (nel paese d’origine e Italia), in contrasto con i principi regolatori della materia. Tale obbligo di iscrizione nell’“Elenco dei veicoli immatricolati all’estero” equivale ad una immatricolazione in Italia. Che è prevista dopo soli 30 giorni di utilizzo dell’auto in Italia e anche non consecutivi.
“Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.
In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso.
Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter”.
Gli obblighi relativi all’utilizzo in Italia delle auto targate all’estero sono chiaramente più onerosi ed impegnativi di quelli previsti dalla normativa precedente e le sanzioni sono macroscopicamente più elevate e sproporzionate.
QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI OMESSA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI AL COMMA 2 AL MOMENTO DELLA VERIFICA?
1. SANZIONE PECUNIARIA:
“8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000”.
2. OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI ENTRO 30 GIORNI:
“Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni”.
3. FERMO AMMINISTRATIVO:
“Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione”.
4. IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE SI APPLICA LA SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 727 A EURO 3.629:
“In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”.
QUALI SONO LE SANZIONI APPLICATE IN CASO DI PRESTITO DI AUTO, OLTRE 30 GIORNI, NON REGISTRATA AL PRA:
1. SANZIONE PECUNIARIA:
“9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare e successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558”.
2. RITIRO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE:
“Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate”.
3. IN CASO DI CIRCOLAZIONE CON LIBRETTO RITIRATO: SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 2.046 A EURO 8.186 E FERMO AMMINISTRATIVO:
“Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6” che prevede:
la sanzione pecuniaria da “euro 2.046 a euro 8.186. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa”.
È piuttosto evidente che gli oneri previsti in relazione all’utilizzo delle auto immatricolate all’estero sono tali da dissuadere chiunque dall’offrire ed accettare il prestito di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
Anche la nuovissima norma viola quindi le normative europee e come accertato e dichiarato dalla CGUE non vi sussistono motivi imperativi e di interesse generale, affinché la suddetta violazione possa essere ammessa ed in sostanza neanche ragionevoli motivi.
Si ritiene quindi che Italia debba essere invitato a rivedere nuovamente la propria posizione e/o debba essere avviato procedimento d’infrazione nei suoi confronti.
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Buonasera, ma ora si può circolare in Italia con una macchina estera o c’è il risciò del sequestro?
Buonasera, se l’auto non è utilizzata in maniera permanente in Italia, si! Ma non c’è alcuna garanzia che gli accertatori non elevino lo stesso contravvenzione e lascino la decisione al giudice. In ogni caso la norma deve essere disapplicata, sia dalla pubblica amministrazione che giudice.
Buonasera,
questa mattina a un mio famigliare è stato contestato l’art. 93 comma 1 bis cds (auto spagnola e lui doppia residenza).
Ha già pagato la sanzione e il veicolo è ora in sua custodia.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, avendo già pagato la sanzione, cosa può fare? E’ ancora possibile presentare ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204 bis cds?
Grazie mille.
Buonasera,
sarebbe importante sapere se l’auto è intestata al suo familiare o ad altri.
Inoltre sarebbe importante sapere se ha pagato la contravvenzione o ha versato una somma a titolo di cauzione.
Se ha versato la cauzione non è preclusa l’impugnazione.
Vorrei inoltre sapere se ha pagato la contravvenzione perché lo ha pagata e perché non ha versato una cauzione.
È possibile in ogni caso:
Richiedere l’annullamento in autotutela, è possibile, alla luce della sentenza della CGUE, che la pubblica amministrazione annulli la contravvenzione;
Impugnare la contravvenzione anche se è stata pagata, sostenendo e dimostrando che il familiare non sapeva e non è stato informato della possibilità di potere versare una cauzione o in alternativa
Espatriare l’auto così come è previsto dalla norma.
Cordiali saluti.
Buongiorno! Vorrei chiederla cortesemente se alla luce della nuova decisione da parte della CGUE esiste la possibilità di essere rimborsati per le sanzioni pecuniarie ricevute. In pratica, ho avuto la macchina sotto sequestro, pagato la multa di oltre 700 euro, ho dovuto attraversare tutta l’Europa senza targhe (erano state confiscate), poi ho dovuto intestare la macchina alla mia società e da allora, ogni sei mesi fare contratto di comodato d’uso per poter circolare in Italia. Per non dire che il contratto è stato sempre sia tradotto che legalizzato dal notaio per essere valido, tutto ciò aumentando i costi sopportati fino adesso. Se possibile seguire una procedura di rimborso, quale sarebbe? Grazie per il suo feedback!
Buonasera,
è possibile richiedere i danni allo Stato italiano, il quale risponde anche degli atti del legislatore.
Cordiali saluti.
Buongiorno dottoressa
Mi chiamo Gabriela e attualmente vivo al estero in Romania a Bucuresti..sono stata tanti anni 20anni in italia..e dopo i bambini sono cresciuti e siamo transferiti in Romania
La mia residenza e rimasta in Italia ma essendo anche cittadina rumena ho la Residenza anche in Romania.
Vi chiedo gentilmente di contattarmi xche avrei bisogno di un avv. X recuperare la mia macchina che e stata messa sotto sequestro amministrativo x motivo che ho rezidenza in italia ma macchina e targata in Romania.
Vi sotto lineo.: la patente e rumena
La carta di identità e rumena.
La macchina e intestata a mia madre che e rumena con cittadinanza rumena e che non abita in Italia e Non ha residenza in Italia.
Aspetto una vostra risposta.
Cordiali Saluti.
Gent.ma Sig.ra,
non ci sono dubbi che la contravvenzione sia illegittima e che ci sono tutti i presupposti per proporre ricorso.
In primis perché la p.a. non ha dimostrato che l’auto è stata utilizzata in maniera permanente e prevalente in Italia, oltre la circostanza secondo cui Lei di fatto non era più residente in Italia.
Cordiali saluti.
Mi rivolgo al vostro Studio per avere consiglio su come procedere riguardo ai fatti che vado ad esporre:
1) domenica 19.12.2021 alla sera alle 21 circa arriva a casa mia mia figlia dalla Svizzera (Zurigo) dove mia figlia è AIRE da anni. Mia figlia è arrivata con la sua BMW X1 targata Canton Zurigo. Il comandante dei vigili di San Donato mi ha detto che risulta anche a lui dopo controllo varchi.
2) stessa sera mia figlia mi ha detto che la macchina aveva spia accesa di mancanza liquido freni.
3) mattina successiva (20.12.2021) mia figlia aveva propri impegni per intera giornata, allora ho detto a lei di usare mia auto e che avrei portato la sua BMW X1 al Centro Manutenzioni BMW Italia che dista circa 1,5 chilometri da casa mia trovandosi a San Donato Milanese in via Zavattini.
4) il 20.12.2021 vado quindi a questo centro BMW con auto di mia figlia e mi danno primo appuntamento possibile il 3 gennaio 2022; ho pensato a quel punto di riportare auto a casa ( sempre 1,5 chilometri) e di attendere il ritorno di mia figlia alla sera per sapere cosa volesse fare. Percorso confermato da Comandante Vigili di San Donato dopo check varchi.
5) sempre 20.12.2021 tornando da BMW a casa mi sorpassa auto dei vigili sulla via Emilia ore 9.00 direzione San Donato-Milano agitando con forza la paletta, portando disagio al traffico , chiaramente lunedì mattina via Emilia direzione Milano ore 9 si capisce che c’è traffico anche e nonostante Covid. Procedono in modo ondivago e non si capiva dove volessero andare , comunque finalmente trovano un posto dove fermarsi e io li seguo e mi fermo dietro a loro. Hanno ammesso di avermi seguito dopo aver visto la targa , infatti come si può notare dal verbale ‘zero infrazioni’ il loro Comandante mi ha detto che sono in sevizio da circa 6 mesi.
6)mi chiedono documenti e mi contestano euro 500 di multa già scontata per violazione articoli 93; 93 1 bis per i quali cittadini italiano non può usare in Italia auto con targa straniera e mi dicono che scatta pure il sequestro auto.
7) ho spiegato loro che non sapevo;che auto comunque è di proprietà di mia figlia che porta mio stesso cognome, che ero andato in BMW che potevamo andare insieme in BMW a chiedere conferma (200 metri di distanza) ma nulla, hanno detto no! Mi hanno detto che sarebbe arrivato loro collega con Pos per pagare, non è arrivato nessuno, mi hanno poi detto che era fuori per incidente (mi piacerebbe controllare) , comunque orario verbale 9 e 10, orario pagamento euro 500 in comune ore 10,15 distanza tra i due punti circa 400 metri fatti in macchina; mia riflessione : facciamo vedere potere della divisa e rimaniamo un po’ sulla strada.
8) auto portata nel mio garage.
9) iniziata odissea con motorizzazione dalla quale ho ottenuto foglio di via il 5 gennaio 2022.
10) portato 7 gennaio 2022 il foglio di via direttamente al comandante dei vigili di San Donato in persona, il quale ha risposto che non sa per dissequestro sia sufficiente provvedimento del Comando dei Vigili che hanno rilevato infrazione o se deve chiedere benestare dal prefetto; siamo ancora in attesa che ci risponda, ed inoltre vuol dire che non ne fanno molte di queste procedure di sequestro se non lo sa , nonostante dico io nel nostro comune molto hanno ad esempio figli AIRE.
11) le targhe che ho portato in motorizzazione non sono state ancora portate in consolato Svizzero a Milano, mi sono proposto per portarle personalmente in motorizzazione ma mi hanno detto che non è possibile. Al consolato svizzero mi hanno detto che appena arrivano le targhe mi chiamano ed in pochi giorni mi restituiscono tutto personalmente.
12) sono stato invitato dai vigili a servirmi di una agenzia per tutta questa procedura, ma in sostanza ha fatto tutto mia moglie.
Ora, ho letto che non potevo guidare auto con targa straniera e chiaramente non lo sapevo, anche se di proprietà di mia figlia, ma lo ho fatto per mettere in sicurezza ( discorso liquido freni da sistemare) e come già detto il percorso stradale è confermato da Comandante Vigili. Chiaro è a mio parere la volontà dei due vigili di farsi un po’ notare , un certo tentativo di maldestro protagonismo. Sono anche venuti il giorno successivo verso le 19 e 30 a casa mia a chiedere il mio numero di telefono nonostante sul verbale ci siano spazi dedicati a riportare il numero di telefono lasciati in bianco ( spero che non abbiano aggiunto nella loro copia di verbale).
Comandante dei vigili e sindaco di San Donato milanese sono comunque stati entrambi piuttosto comprensivi nei miei confronti anche se hanno detto quella e’ la legge, ma dico io sicuramente quella è la legge , ma credo non ci voglia molto a capire che il legislatore non volesse colpire casi come il mio e la legge ci hanno sempre insegnato che va anche interpretata , ( almeno così ho sempre capito in vita mia).
Ad oggi la macchina è ancora bloccata per sequestro nel mio box , ma cortesemente vi chiedo :
.) che posso fare? Tribunale? Prefetto? Giudice di pace?
.) tempi?
.) rivolgendomi a tribunale, prefetto, giudice di pace , auto deve rimanere ferma sotto sequestro o si può comunque dissequestrare a prescindere dai tempi delle procedure?
.)ci sono dei tempi di scadenza (verbale 20.12.2021)?
.) c’è possibilità di vincere?
.) quanto viene a costare rivolgermi al vostro studio per seguire la pratica?
.) è possibile una nota non proprio di merito per i due?
Buongiorno,
fa tanta rabbia quello che Lei scrive, in quanto non sono stati affatto comprensivi come dice Lei, ma hanno elevato una contravvenzione palesemente illegittima.
Quella norma non deve essere applicata assolutamente al caso Suo e tale fatto è stato chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 16.12.2021 e quindi precedentemente alla contravvenzione.
Io a posto Suo farei una istanza a loro di annullare immediatamente la contravvenzione o se non intendessero di farlo, proporrei ricorso al Giudice di Pace in nome di Sua figlia, con istanza di immediata sospensiva.
Cordiali saluti.
La ringrazio Avvocato Margherita Kosa, volevo cortesemente se possibile solo aualche chiarimento:
1) il provvedimento della Corte di Giustizia Europea si recepisce anche per la Svizzera ? Come da mio caso.
2) il contravventore sono io perché alla guida mi trovavo io , deve fare lo stesso mia figlia il ricorso?
Mi dica naturalmente se devo pagarLe il compenso per la sua consulenza nel qual caso Le faccio un bonifico avendo appunto i riferimenti su cui farlo, e se mi rispondono che non possono annullare la contravvenzione se posso avvalermi del suo studio per il ricorso al Giudice di Pace, se ci sono termini temporali e se nonostante ricorso è possibile dissequestrare.
Che Lei sappia avvocato i vigili devono avere ok dal Prefetto per dissequestrare o dopo che io ho già fornito loro foglio di via avuto da motorizzazione la disposizione può essere fatta direttamente dal comandante dei vigili?
Buongiorno,
1) a mio avviso si perché fissa alcuni principi generali ed inoltre se non si applicasse creerebbe una situazione di gratuita discriminazione tra chi guida una auto con la targa per es. tedesca ed una svizzera.
2) può proporre ricorso Sua figlia perché Lei ha versato la contravvenzione ed in pratica avrebbe ammesso le Sue colpe.
Siccome immagino che a Sua figlia non è stata notificato niente i termini ancora non sono neanche cominciati a decorrere.
Però io non aspetterei tanto che dopo le targhe ed il libretto li spediranno chissà dove e sarà più lungo recuperarli.
In ogni caso Lei può continuare con la procedura amministrativa del foglio di via, ma ribadisco, non credo sia corretto l’operato dei vigili (neanche in relazione al pagamento – perché non Le hanno spiegato che pagando non potrà proporre ricorso).
Cordiali saluti.
Buongiorno Avv. Kosa,
sono Michael … e vivo a Bergamo dall’Ottobre 2020.
Nel mese di Gennaio 2021 mi fu contestato dalla polizia locale di Bergamo l’utilizzo di un autoveicolo con targhe tedesche, intestato a mio padre. Naturalmente mi fu elevato Verbale con conseguente fermo amministrativo.
Il mio quesito è: dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, è possibile fare ricorso contro il comune di Bergamo per essere risarciti dai danni causati (ho dovuto anche urgentemente comprare una nuova auto), oltre che delle varie spese pagate tra Verbale, Immatricolazione veicolo in italia etc.???
Grazie, attendo una Vostra risposta.
Cordiali Saluti.
Buongiorno,
potrebbe richiedere il risarcimento dei danni allo Stato italiano che ha emesso una norma illegittima.
Cordiali saluti.
Buona sera avvocato ci siamo sentiti per telefono 20 minuti fa le volevo chiedere un chiarimento non ricordo se gli lo già chiesto ma è vero visto che io ho pagato già il verbale io non posso più fare ricorso contro questo provvedimento del sequestro targhe straniere e quindi fare ricorso per annullare il tutto
Grazie mille per la sua risposta.
Distinti saluti.
Buongiorno,
il verbale non lo può impugnare sia perché ha pagato, sia perché ormai sono scaduti i termini d’impugnazione.
è possibile invece proporre una causa contro lo Stato Italiano al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
ho letto il vs art.in merito su internet, avrei un chiarimento, penso utile anche ad altri, in merito, poichè io cittadino italiano circolo spesso con auto di società di noleggio tedesca che adopero con comodato d’uso e data certa, rinnovata annualmente, in quanto gestisco con contratto di collaborazion l’auto quando è in Italia per spostamenti, controlli, tagliandi etc, secondo me nello specifico nn ci sono variazioni in merito, però nn ho ben chiaro il limite temporale di durata della data certa. L’auto talvolta si trattiene in Italia x pochi gg, altre volte per qlc mese, ci sono state variazioni relative a questa modalità di utilizzo?
Grazie in anticipo per l’attenzione.
Cordiali Saluti.
Buongiorno,
come da Lei correttamente osservato, le auto concesse in leasing, locazione senza conducente e comodato d’uso a collaboratori possono circolare sul territorio italiano senza limitazioni temporali.
è importante, al fine di evitare contestazioni custodire a bordo i relativi contratti muniti di data certa.
Cordiali saluti.
Salve Avvocato, volevo chiedere con un auto intestata ame residente in Italia e a mio padre residente albania con data certa di ingresso e dimostrabile tramite biglietto imbarco se la guido io per un mese in Italia rischio multa confisca?? Grazie mille.
Buonasera,
in teoria non dovrebbe essere sanzionata, come chiarito dalla CGUE se le auto non vengono utilizzate in maniera permanente e prevalente sul territorio italiano, Italia non può avanzare alcuna pretesa (non può elevare sanzioni).
Il problema sono le forze dell’ordine che non hanno ancora ben chiara questa sentenza.
Cordiali saluti.
Buongiorno Avvocato,
non ho ben compreso il concetto di “data certa”. Sto utilizzando per lavoro un’auto
con targa estera intestata ad una società operante in Repubblica Ceca che mi ha inviato,
tramite mail aziendale, il contratto di comodato. La mail (posta ordinaria) contiene
nel testo la foto del contratto e in allegato il contratto stesso, in formato pdf stampabile.
Ai fini di poter dimostrare la data certa, vorrei sapere se la data della mail inviatami
dalla società estera è considerata data certa e se è sufficiente esibire la stampa
della mail ricevuta contenente: Oggetto della mail (Contratto di comodato del.. tra..ecc),
Mittente (la mail della società), Data e Ora dell’invio, Destinatario (la mia mail personale).
I documenti da esibire necessitano di ulteriore certificazione? Grazie mille.
Buongiorno, dovrebbe essere sufficiente, ma è opportuno trasmettere il contratto via PEC e non via e-mail ordinaria, al fine di munirlo di data certa. La mail potrebbe non essere vista attendibile dagli accertatori. Cordiali saluti.
Buongiorno io ho una azienda con sede al estero e sto lavorando in trasferta in Italia, la mia moglie che è residente in italia può guidare la macchina della azienda?
Buongiorno, il nuovo articolo 93-bis dovrebbe entrare in vigore in data 18.3.2022. In ogni caso, sia prima che dopo detta data, io Le consiglio di redigere un contratto di comodato d’uso dell’auto munito di data certa e di custodirlo a bordo dell’auto. Cordiali saluti.
Buongiorno Avv. Margherita Kosa,
ho residenza italiana ed utilizzo un’auto in Italia
e all’estero con relativo contratto di Locazione
senza conducente
(Tradotto e con Data Certa di cui tratte di copia in auto) intestato alla mia ditta ditta estera di cui
sono amministratore.
Alla fine non ho ancora capito se dal 18/03/2022
devo comunicare o no i miei dati al P.R.A.
Grazie Mille e nel ricevere la sua risposta
mi informi per il suo giustificato compemso
Buona sera avvocato kose, homsaputo che in Italia sono entrate in vigore nuove normative riguardo al circolare con la targa straniera europea, può gentilmente delucidarmi grazie la mia domanda e in più questa il cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’aire quando ora va in Italia con la propria auto targata straniera in ferie deve ugualmente farla trascrivere alla Aci? Grazie per le sue risposte distinti saluti Vincenzo
Buongiorno, per non residenti la norma non prevede alcuna limitazione e/o obbligo. Cordiali saluti.
Buongiorno
In data 09/06/2022 la Polizia Locale di San Biagio di Callalta (TV) ci ha sequestrato la macchina secondo l’accertamento di violazione alle norme del codice della strada di cui: art. 93 cc 1 bis – 7 bis.
La macchina targata albanese “AA 188 SV” è intestata alla società albanese alla quale fa capo mio papà che ha la residenza in Albania e quindi non vive in Italia.
La macchina è arrivata in Italia in data 08/06/2022 tramite un amico di mio papà che vive ad Oderzo (TV).
In quanto suo figlio, mio papà mi ha chiesto se cortesemente potessi andare a prendere la macchina ad Oderzo e portarla a casa che lui sarebbe arrivato in aereo dopo 2 giorni. Nel tragitto sono stati fermato e multato per 500€ +250€ di carro attrezzi e libretto di circolazione fermato con seguito di varie minaccia sul genere “noi andremo fino in fondo a questa storia”.
Premetto siamo una famiglia che non ha mai avuto problemi con la legge, paghiamo le tasse e siamo più che puntuali in tutti i nostri obblighi.
Ora ho richiesto il foglio di via per poter riottenere il liberetto e permettere a mio papà di tornare in Albania per questioni di lavoro, dato che hanno recato a lui comunque un danno economico ma non ne oggi quando ho fatto presente a loro questo, si sono indispettiti e mi hanno minacciato nuovamente di andare fino in fondo a questa storia.
Un piccolo dettaglio non indifferente, nel momento in cui ci hanno fermato fatalità la macchina la stava guidando un mio amico in quanto ragazzi e curiosi di provare una macchina “nuova”.
Spero mi possiate dare una mano a capire cosa fare, vi ringrazio in anticipo e se avete bisogno del verbale ve lo posso inviare.
Grazie davvero.
Buongiorno,
mi dispiace tantissimo per quello che Vi è successo che ovviamente fa indignare.
Molto probabilmente la via più veloce e sicura è quella amministrativa per liberare la macchina (foglio di via o registrazione), ma in questo modo Vi rimane il danno che avete ingiustamente subito.
Sulla base dei fatti da Lei esposti, i poliziotti non hanno applicato in maniera corretta la legge ed inoltre, quel che è più grave, hanno posto in essere una estorsione (o tentata estorsione) minacciandovi di “andare sino in fondo” se insistevate nelle vostre ragioni.
E quindi come detto o portate via o registrate l’auto o fate ricorso per impugnare la contravvenzione.
Se decidete di fare ricorso possiamo darVi una mano.
Posso aggiungere a quanto sopra che la nuova norma (l’art. 93-bis CdS) è più illegittima di quella di prima (abrogata).
Cordiali saluti.
Salve avvocato sono il sig Vincenzo che l’anno scorso mi avevano sequestrato la mia auto targata tedesca confiscata e libretto sequestrato per poterla portare in un luogo sicuro in totale ho speso fra verbale e carro attrezzi circa 1000 euro nonostante che ho i documenti della residenza tedesca antecedenti al sequestro avvenuto in italia mentre mi trovavo in ferie tradotti in italiano da un giurato del consolato in Germania visto che la norma della violazione del decreto dell’anno 2018 e stata abolita dalla corte di Giustizia Europea posso farmi pagare sia i danni economici morali e psichici dallo stato italiano e riavere la mia auto bloccata in Italia in un luogo privato? E se e si come devo comportarmi grazie
Buonasera, certo che può richiedere, deve però essere in grado di provare il Suo danno. Cordiali saluti.
Buonasera,
Mio cognato, romeno, ha preso la residenza in Italia a Novembre 2021, utilizzando la vettura della moglie con targa romena.
Qualche giorno fa è stato fermato dai Carabinieri ed insieme alla moglie gli è stata fatta multa, tolto il libretto e vettura ferma.
Dal verbale risulta la mancanza di documento con data certa.
Per favore cosa devono fare per riavere la vettura, multa già pagata, e come muoversi.
Inutile dire che se serve un supporto economico per la consulenza o supporto attivo non ci sono problemi, con conoscenza in anticipo dell’importo.
Saluti, grazie.
Giuseppe.
Buonasera,
secondo il comma 2) dell’art. 93bis CdS:
“In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso”.
Secondo comma 5)
“In alternativa all’immatricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all’organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa”.
Comma 8)
“Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”.
E quindi le alternative sono 4:
1. Registrare l’auto lasciando la targa rumena;
2. Immatricolare l’auto in Italia e quindi acquisire targa italiana;
3. Rimpatriare l’auto in Romania richiedendo autorizzazione;
4. Impugnare la contravvenzione (fare ricorso al Giudice di pace).
Bisogna però agire entro 30 gg dalla contravvenzione considerato che è prevista la confisca.
Cordiali saluti.
Salve avvocato sono il sig Vincenzo che l’anno sceso i carabinieri in Italia mi avevano sequestrato la mia auto privata targata tedesca nonostante che dimostravo che ero residente nel comune di Francoforte a cui ho fatto tradurre in italiano la residenza tedesca dal consolato italiano a dimostrazione che prima del sequestro auto per motivo di residenza in Italia vivevo e lavoravo regolarmente in Germania ma al carabiniere non gli ne fregava niente dicendomi che il tedesco non lo capiva cosi sono di!Asti bloccato più di un’ora sotto un sole cocente di luglio affinché mi venisse fegato il mio libretto di circolazione in regola con le leggi europee sequestrandolo e costretto a Carmela a piedi perche’ il Livio carabiniere applicava la legge del governo italiano come lei ben sa anti europea e sono stato costretto a pagare circa 500 per riprendersi l’ auto dal deposito dove il carabiniere me l’aveva spedita perche altrimenti non me la davano e in più 400 euro di trasporto di carro attrezzi di tasca mia per portamela in un luogo fuori dai coss’ detti piedi perche non sia un in un luogo pubblico la mia domanda a lei e’ visto che la corte di giustizia europea ha bocvito la legge del 2018 sulle targhe straniere posso fare ricorso e dimostrare documenti alla mano che ero già residente all’estero e che ce certezza che vincerò questa causa con lei contro lo stato italiano chiedendo sia i danni economici e e psichici per tutto ciò che go dovuto passare in ferie nel mio paese come cittadino italiano? Grazie
Buongiorno,
Lei ha diritto a richiedere il risarcimento di tutti i danno che devono essere però provati.
Cordiali saluti.
Salve avvocato sono di nuovo Vincenzo mi dice come contattare il suo ufficio e che documenti le servono per fare causa alla vecchia legge bocciata dalla comunità europea grazie e buon lavoro
Buongiorno, sono un italiano non occupato e mi sono dovuto trasferire con la famiglia in Romania pochi mesi fa
per motivi economici in quanto mia moglie rumena ha qui i genitori con una casa abbastanza grande.
Mi moglie si e’ spostata la residenza in Romania ed ha un auto presa dall’Italia e immatricolata in Romania da piu’ di un anno.
Io ho ancora la residenza in Italia e senza la mia famiglia ho urgenza di ritornare in Italia e cercare lavoro e vorrei sapere come
posso fare per ritornare con la sua auto con targhe rumene in Italia almeno fino a quando non mi stabilisco trovando un lavoro.
Tutto qui.
Ho letto il vostro articolo molto interessante. Complimenti.
Buongiorno,
come previso dal comma 2 del nuovo art. 93bis del CDS dovrà avere a bordo con se
“un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario (ndr. Sua moglie), dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo”.
“Quando la disponibilità (…) supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter”.
E quindi dovrà redigere e far sottoscrivere a Sua moglie una dichiarazione / contratto di comodato d’uso, muniti di data certa e se il periodo supererà gg 30 dovrà procedere alla registrazione presso il PRA.
Cordiali saluti.