Notifica all’estero degli atti tributari. La notificazione all’estero, per essere efficace, deve rispettare le fonti nazionali e internazionali e garantire al destinatario una reale possibilità di difesa. In caso contrario, non produce effetti e non fa decorrere i termini.

Validità della notifica all’estero degli atti tributari e sanzionatori

La Corte di Cassazione ha più volte affermato un principio fondamentale in materia di notificazioni di atti tributari e amministrativi rivolti a soggetti residenti all’estero: una notificazione è valida solo se assicura la conoscenza legale ed effettiva dell’atto da parte del destinatario.

Questo requisito ha natura sostanziale, poiché incide direttamente:

  • sulla decorrenza dei termini per impugnare;
  • sulla validità degli atti impositivi e sulla tutela del diritto di difesa.

Giurisprudenza di riferimento

Cass. civ., Sez. VI, 13 giugno 2018, n. 15385
Nel contesto delle sanzioni stradali, la Corte ha stabilito che la semplice spedizione dell’atto non è sufficiente per chi risiede all’estero.

“La notificazione del verbale è valida solo se l’atto è effettivamente portato a conoscenza del destinatario, in quanto solo da quel momento decorrono i termini per impugnare o per pagare la sanzione.”

Cass. civ., Sez. V, 24 agosto 2021, n. 23378
In ambito fiscale, il principio è stato ribadito con forza:

“In ambito tributario, la funzione propria della notificazione […] è […] amplificata nel segno della maggiore garanzia della conoscenza effettiva.”
La Corte ha dichiarato nulla la notifica eseguita in Italia nei confronti di un soggetto iscritto all’AIRE.

Cass. civ., Sez. II, 16 novembre 2022, n. 33770
Nel settore amministrativo, è stato chiarito che:

  • Il Reg. UE 1393/2007 non si applica agli atti autoritativi (es. sanzioni ENAC).
  • La notifica all’estero deve seguire la legge consolare italiana e le norme del Paese ricevente.

“La validità della notifica all’estero si basa sulla conoscenza effettiva dell’atto […] secondo le modalità consentite […] dallo Stato estero.”

Cass. civ., Sez. V, 22 marzo 2017, n. 7402 e n. 12507/2021
Queste decisioni chiariscono che:

“La notifica di un avviso di accertamento a un contribuente iscritto all’AIRE non può essere eseguita mediante deposito presso la casa comunale ex art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973.”

Notifica all’estero degli atti tributari: profili di invalidità e diritti del contribuente

L’orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato:

  • Una notifica all’estero priva di reale conoscibilità è nulla o inesistente.
  • Gli atti che ne derivano sono radicalmente viziati.
  • L’interesse dell’erario alla riscossione non può sacrificare i diritti fondamentali del contribuente, tutelati dagli articoli 24 e 111 della Costituzione e dall’art. 6 della CEDU.

La notificazione all’estero, per essere efficace, deve rispettare le fonti nazionali e internazionali e garantire al destinatario una reale possibilità di difesa. In caso contrario, non produce effetti e non fa decorrere i termini.

Articoli correlati: COMPETENZA TERRITORIALE DELL’AGENZIA PER CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTEROPENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. HANNO DIRITTO ALLA DETASSAZIONE?CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE.DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA.

(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).