SMART WORKING ALL’ESTERO. L’ITALIANO CHE DECIDE DI LAVORARE IN SMART WORKING ALL’ESTERO, PER LO STESSO DATORE DI LAVORO ITALIANO, DOVE SARÀ TENUTO A PAGARE LE IMPOSTE E CONTRIBUTI?
SMART WORKING ALL’ESTERO. TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO.
A livello europeo, in relazione allo smart working, risultano vari interventi, sia per quanto riguarda l’aspetto contributivo, sia quello fiscale. Infatti, secondo l’art. 11 del Regolamento n. 883/2004 e l’art. 13 Regolamento n. 1408/71 il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione previdenziale dello Stato dove svolge effettivamente l’attività lavorativa, con conseguenti obblighi di versamento della contribuzione agli enti dello Stato estero.
Costituisce deroga dal citato principio di territorialità il solo distacco (previsto dall’art. 14. par. 1. lett. a) del Regolamento n. 1408/71), ed è prevista la possibilità di mantenere e richiedere l’assoggettamento del soggetto distaccato a contribuzione in Italia, per una durata massima di 24 mesi (con possibili proroghe).
Lo smart working non è però situazione analoga al distacco. Potrebbe, pur trattandosi di fattispecie giuridicamente diversa, avvicinarsi al telelavoro, in relazione al quale l’INPS, con Messaggio n. 9751/2008, determinava una possibile deroga dal principio di territorialità, previa autorizzazione e quindi il mantenimento dell’obbligo di contribuzione in Italia. Per analogia, si potrebbe quindi applicare allo smart working la previsione relativa al telelavoro, nel caso in cui si trattasse di un Paese europeo.
Nel caso di paesi extracomunitari, non convenzionati o parzialmente convenzionati si renderebbe necessaria l’apertura di una posizione previdenziale ad hoc per il versamento su retribuzioni convenzionali (L. 398/87).
Mentre gli infortuni occorsi al lavoratore in smart working all’estero potrebbero non essere coperti dal rischio, in quanto il soggetto si trova all’estero per motivi personali e non connessi alle esigenze del datore di lavoro come nel caso della trasferta o distacco.
Per tale ragione, seppur continuando a prestare attività per il datore di lavoro italiano e nel suo esclusivo interesse, prevale il concetto di territorialità legato al luogo di effettivo svolgimento del lavoro, anche se in realtà trattatasi solo di diversa modalità di svolgimento dell’attività, cioè in smart working.
SMART WORKING ALL’ESTERO. TRATTAMENTO FISCALE.
Nel caso dello smart working potrebbe essere messo in discussione il luogo della residenza fiscale che potrebbe non coincidere con la residenza anagrafica, soprattutto quando l’attività prestata all’estero risultasse prevalente o quando il centro dei propri interessi risultasse anche esso all’estero.
Secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni, generalmente il soggetto è tassato nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa ovvero dove risulta fisicamente presente, anche nel caso in cui i risultati della prestazione lavorativa siano utilizzati in un Paese diverso da quello in cui l’attività è materialmente svolta (Risposta interpello n. 296/2021).
Per tale ragione deve essere tassato in Italia anche il dipendente di società estera che ha svolto l’attività in smart working bloccato in Italia dalla pandemia (Risposta interpello n. 626/2021).
Nel caso di lavoratori distaccati all’estero, residenti in Italia che hanno svolto l’attività in smart working in Italia, l’Agenzia delle entrate, con le risposte nn. 345/2021, 458/2021 e 590/2021 ha negato l’applicabilità delle imposte sul reddito convenzionale (al fine di evitare le doppie imposizioni), in quanto è venuto meno il presupposto della prevalenza dello svolgimento dell’attività lavorativa all’estero, che non è stato prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo dell’attività lavorativa all’estero avendo lavorato in smart working in Italia per più di 183gg.
In relazione all’applicazione del regime fiscale per gli impatriati il presupposto di applicazione è lo svolgimento prevalente dell’attività nel territorio italiano. Nel caso in cui in uno degli anni per i quali spetta l’agevolazione il lavoratore si trovasse a svolgere attività prevalentemente all’estero, secondo l’Agenzia verrebbe meno l’applicazione per quell’anno, sebbene non decada dal beneficio (Circ. 17/E/2017).
L’Agenzia delle entrate, con risposta all’interpello n. 621/2021, richiamando l’art. 16 comma 1 del D. Lgs 147/2015, sostiene che l’agevolazione si applichi solo in relazione a redditi prodotti in Italia e considerando il lavoro in smart working all’estero come reddito prodotto all’estero lo esclude dall’applicazione dell’agevolazione. Posizione naturalmente censurabile quest’ultima.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
Hi,
I am a foreign citizen resident in Italy with permesso lungo UE. Unaware of the regulations and not being informed by the accountants, I only declared my income in Italy from my P.IVA libero professionista and never declared the business or income outside Italy. As I was looking for the best solution to buy a house in Italy, I just discovered that I need to pay tax to Italy for the dividends I took in 2020 (90k dividends) and 2021 (200k dividends) from the company I own as sole shareholder outside of Italy. I’d like to know what are the consequences?
Question 1 If I declare now, what are the exact amounts to pay and what legal charges there is? Do I get in jail? Question 2In case I fail to declare these until the authorities notice me after some months or years, what are the legal charges and exact amount to pay in this case? Do I get in jail?
I talked with an accountant that gave me a solution (uplifting) to apply before Sept 30, according to ex art 5 della L. n. 448/2001 affrancamento quota, I can close my company abroad and declare the dividends took in 2020+2021 (290k), and take out all the company asset(200k), paying 14% in Italy for both, so (290+ 200)*14% = 68k In the end, I get 200 – 68 = 132k in my personal bank account in Italy legally and there is no other fines or taxes or obligations for the past 2020 and 2021 dividends took. No further legal charges and liabilities and also I think it is financially better compared to the tax rate + fine. Is this true? Do you agree that this is the best solution? Or do you have another solution that clear out the debt in tax and the mistake while solving my issue to get personal money to buy the house in Italy?
It will be great to hear your answers on Question 1 and 2 and your insights! Best, Bobo
Buongiorno,
se dichiara ora spontaneamente i dividendi esteri percepiti nel 2020 e 2021, puoi usufruire dell’“affrancamento” ex art. 5 L. 448/2001, pagando un’imposta sostitutiva del 14% sul totale (dividendi + valore della partecipazione), evitando sanzioni e responsabilità penali.
Se non li dichiara e l’Agenzia delle Entrate scopre l’omissione, rischi:
– tassazione piena (26% o IRPEF ordinaria),
– sanzioni fino al 180% delle imposte,
– e responsabilità penale (fino a 4 anni) se il tributo evaso supera €50.000 annui.
Dichiarare ora con affrancamento è la soluzione migliore, più economica e senza rischi penali.
Cordiali saluti.
Dear Bobo,
If you voluntarily declare the foreign dividends received in 2020 and 2021, you can apply the “uplifting” regime under Article 5 of Law 448/2001, paying a 14% substitute tax on the total amount (dividends + share value), avoiding penalties and any criminal liability.
If you don’t declare and the Italian Tax Authority discovers the omission, you risk:
– full taxation (26% or progressive IRPEF),
– penalties up to 180% of the unpaid tax,
– and criminal charges (up to 4 years in prison) if evaded tax exceeds €50,000 per year.
Declaring now under the uplifting regime is the safest and most cost-effective solution, with no legal or criminal consequences.
Best regards.
Buongiorno,
mio marito vorrebbe lavorare da remoto per una azienda tedesca, ma vivere in Italia.
Lui è cittadino tedesco.
In questo caso, dove dovrebbe pagare le tasse?
Avrebbe in Italia la possibilità di usufruire dell’ assistenza sanitaria?
Grazie.
Buongiorno,
se suo marito vive stabilmente in Italia (residenza anagrafica + domicilio abituale), anche se lavora da remoto per un’azienda tedesca, sarà considerato fiscalmente residente in Italia. In tal caso:
– Dovrà dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti (cosiddetto worldwide income);
– Il reddito da lavoro dipendente (o autonomo) percepito dalla Germania sarà tassato in Italia, ma si potrà scontare un credito d’imposta per eventuali imposte pagate in Germania, secondo l’art. 23 del TUIR e la Convenzione bilaterale:
Art. 15 – Lavoro subordinato
“1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività vi è svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.”
Per cui, se suo marito lavora fisicamente dall’Italia (anche se per un’azienda tedesca), il reddito da lavoro è imponibile in Italia, in quanto ivi è “svolta l’attività” ai sensi della Convenzione.
Per quanto riguarda il diritto all’assistenza sanitaria in Italia, si applicano le regole della residenza e della sicurezza sociale europea:
– Se suo marito è fiscalmente residente in Italia ma continua a versare i contributi previdenziali in Germania (come lavoratore transfrontaliero in smart working), può chiedere in Germania il modulo S1, valido per l’iscrizione al SSN italiano;
– In alternativa, se versa contributi in Italia (come lavoratore autonomo o con datore che si registra in Italia), ha diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN.
Cordiali saluti.