LA CORTE EUROPEA SULLE TARGHE ESTERE. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE. LA CORTE EUROPEA BOCCIA DECISAMENTE LA NORMA. ITALIA HA EMESSO UNA LEGGE IN PALESE VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE EUROPEE. LE GIUSTIFICAZIONI APPORTATE RISULTANO IRRAGIONEVOLI E NON COSTITUISCONO MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE (Sentenza del 16.12.2021 CGUE C-274/20 (scarica PDF) – caso Studio Legale Kòsa Musacchio). ITALIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CGUE, ABROGA LE NORME SULLE TARGHE ESTERE PER EMETTERNE UNA PEGGIORE E PIÙ VIOLATRICE DEI PRINCIPI E NORMATIVE EUROPEI (E NON SOLO)! ART. 93-BIS DEL CDS IN VIGORE DAL 18.3.2022.

Lo Stato italiano, per oltre tre anni, ha incassato elevate sanzioni pecuniarie ed ha causato ingenti danni ai cittadini europei, sulla base di una norma macroscopicamente illegittima. Le giustificazioni del Governo italiano si fondano su delle semplici presunzioni generiche di abuso (scarica PDF), ritenute irragionevoli dalla CGUE e non costituenti motivi imperativi di interesse generale. Secondo la Corte sovranazionale i soggetti definiti dalla stampa italiana “furbetti” sono stati sanzionati per un fatto lecito e meritevole di tutela.

Secondo l’art. 93 comma 1-bis del Codice della Strada:

«(…) è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero».

La citata norma vieta chiaramente a chi è residente in Italia di circolare con una auto immatricolata in un altro Paese, anche europeo. Secondo la circolare del Ministero è sanzionato addirittura anche chi si trova semplicemente a bordo di una auto in sosta targata all’estero. Nulla rileva il periodo di permanenza in Italia dell’auto e nemmeno la titolarità della stessa. Il residente italiano non è autorizzato ad introdurre in Italia neanche per un solo giorno una auto di un’altra nazione europea, a chiunque sia intestata, a sé stesso, a parenti, amici. Non ha il diritto di farsi prestare l’auto estera del coniuge, parente, amico, vicino, neanche per recarsi pressa una farmacia vicina.

Nel caso contrario, ex comma 7-bis, è prevista una sanzione pecuniaria da € 711,00 a € 2.842,00 e la sanzione accessoria del sequestro del mezzo. Secondo l’art. 207 Codice della Strada, contrariamente a quanto previsto per le auto italiane, la contravvenzione deve essere versata in loco (o in alternativa deve essere depositata una cauzione), altrimenti la pubblica amministrazione applica, oltre il sequestro, anche il fermo amministrativo, il che significa che il trasgressore viene spossessato immediatamente dal mezzo che sarà custodito a spese di quest’ultimo (e obbligato in solido) presso un custode autorizzato. Nel caso in cui l’auto non viene immatricolata in Italia o condotta oltre confini, mediante una procedura prevista ad hoc, nel termine di mesi 6, è prevista la confisca del veicolo. Anche le sanzioni risultano ictu oculi sproporzionate ed esagerate.

Il caso esaminato dalla Corte è relativo alla contravvenzione elevata, in data 17.2.2019, ex art. 93 comma 1-bis Codice della Strada, ad una coppia di coniugi, da parte della Polizia Stradale di Massa Carrara. Il marito risultava residente in Italia, mentre la moglie in Slovacchia con i due figli. La coppia e figli si stavano recando al supermercato a bordo dell’auto di proprietà della moglie, immatricolata in Slovacchia. L’auto veniva condotta inizialmente dalla donna e successivamente dal marito. Le modifiche del Codice della Strada erano in vigore da un paio di mesi circa e la pubblica amministrazione effettuava assiduo controllo delle auto targate all’estero e dei loro conducenti che, a dire del Governo, sarebbero dei “furbetti” intenzionati ad eludere delle norme.

Il ricorrente, con il patrocinio dell’Avv. Margherita Kòsa del Foro di Milano (Studio Legale Kòsa Musacchio), con Ricorso ex art. 204-bis Codice della Strada, impugnava la citata contravvenzione richiedendo al giudice adito la disapplicazione della norma, in quanto in palese contrasto con le normative europee ed in subordine di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale.

Il Giudice di Pace di Massa, in persona del Dott. Alfredo Bassioni, con ordinanza del 16.6.2020 (RG. n. 183/2019), rimetteva la questione alla CGUE (C-274/20), richiedendo di verificare se il citato articolo possa, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, l’esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi, circolazione dei capitali, influire in qualche modo sui suddetti diritti e/o di essere discriminatrice sulla base di nazionalità.

Parte ricorrente, la Commissione Europea, il Governo italiano, nonché gli Stati membri interessati depositavano delle Osservazioni scritte.

Parte ricorrente richiedeva inoltre di fissarsi pubblica udienza, al fine di illustrare, in replica alle Osservazioni del Governo italiano, quanto siano irragionevoli le giustificazioni a supporto della violazione delle norme europee, addotte dall’Italia. La Corte riteneva pronta la questione per la decisione e le ulteriori chiarificazioni superflue e quindi tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza pronunciata in data 16.12.2021 (C-274/20) (scarica PDF) la Corte ha dichiarato che l’art. 93 comma 1-bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE, secondo cui sono “vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, in quanto il prestito transfrontaliero di autovetture costituisce movimento di capitali.

LA CORTE EUROPEA SULLE TARGHE ESTERE. LA PRONUNCIA DELLA CGUE. SULL’ESISTENZA DI VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE EUROPEE.

La Corte, nelle precedenti pronunce, ha già avuto occasione di evidenziare, con riferimento a un prestito realizzato tra cittadini residenti di Stati membri diversi, che il prestito per uso transfrontaliero, a titolo gratuito, di un autoveicolo costituisce un movimento di capitali ai sensi dell’art. 63 del TFUE (sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte precisava inoltre che l’art. 63 TFUE prevede già specifici divieti di discriminazione e quindi deve essere esclusa l’applicabilità anche dell’art. 18 TFUE (sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 24).

Secondo l’art. 63, paragrafo 1, TFUE, costituiscono restrizioni tutte le misure imposte da uno Stato membro atte a dissuadere i suoi residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri (v., in particolare, sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

Ai sensi dell’art. 93, comma 1-bis, del Codice della Strada italiano, è vietato a chiunque abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

Di conseguenza, il ricorrente, residente in Italia da più di 60 giorni, al fine di potere circolare con un mezzo immatricolato all’estero in Italia, è tenuto a farlo immatricolare in quest’ultimo Stato membro, il che, come rilevato dal giudice del rinvio, comporta il pagamento di spese, imposte e tasse, nonché l’espletamento di formalità amministrative complesse.

È quindi evidente che, imponendo alle persone residenti in Italia di più di 60 giorni il pagamento di un’imposta in occasione dell’utilizzo sulla rete stradale italiana di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, anche se quest’ultimo è stato prestato a titolo gratuito dal residente di un altro Stato membro, la normativa nazionale controversa nel procedimento, comporta l’assoggettamento a imposizione dei comodati d’uso transfrontaliero a titolo gratuito dei veicoli a motore (v., in tal caso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 39). I comodati d’uso a titolo gratuito di un veicolo immatricolato in Italia non sono invece soggetti a tale imposta.

Pertanto, una siffatta differenza di trattamento, a seconda dello Stato in cui è immatricolato il veicolo concesso in comodato, è tale da dissuadere i residenti italiani dall’accettare il prestito offerto loro da residenti in un altro Stato membro di un veicolo immatricolato in quest’ultimo Stato (v., in tal senso, ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, la normativa nazionale menzionata, in quanto idonea a dissuadere i residenti italiani dal contrarre prestiti in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’art. 63, par. 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punti 40 e 41).

LA CORTE EUROPEA SULLE TARGHE ESTERE. LA PRONUNCIA DELLA CORTE. SULLA GIUSTIFICAZIONE APPORTATA DALL’ITALIA.

Secondo giurisprudenza costante della Corte una restrizione a una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con detto Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In un’ipotesi del genere occorre, inoltre, che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza del 29.10.2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 31, e ordinanza del 23.9.2021, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

Il Governo italiano sostiene, in sostanza, che l’obiettivo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale è quello di evitare che, mediante l’utilizzo abituale nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, soggetti residenti e che lavorano in Italia possano commettere illeciti:

  • quali il mancato pagamento delle tasse, delle imposte e dei pedaggi,
  • possano eludere sanzioni o
  • fruire di premi assicurativi più vantaggiosi,
  • ma anche che l’identificazione degli effettivi conducenti di tali veicoli sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.

Sul punto la Corte sottolinea e precisa che:

  1. per quanto riguarda in particolare gli obiettivi di lotta all’evasione fiscale in materia di tassa d’immatricolazione e di tassa sugli autoveicoli, la Corte ha già avuto modo di affermare che uno Stato membro può assoggettare ad un’imposta di immatricolazione un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente oppure venga, di fatto, utilizzato in tal modo (v., in tal senso, sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 46 e giurisprudenza citata). Per conto, se tali condizioni non sono soddisfatte, il collegamento con uno Stato membro del veicolo immatricolato in un altro Stato membro risulta meno stretto, sicché si rende necessaria una diversa giustificazione della restrizione in questione (sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 47 e giurisprudenza citata). Spetta al giudice del rinvio valutare la durata dei comodati di cui al procedimento principale e la natura dell’utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito (sentenza del 26.4.2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 49).
  2. Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo di prevenire gli abusi, si evince dalla giurisprudenza della Corte che, se è vero che i cittadini non possono abusare o invocare in modo fraudolento il diritto dell’Unione, non si può basare una presunzione generale di abuso sul fatto che una persona residente in Italia utilizzi, nel territorio di tale Stato membro, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro che gli è stato prestato a titolo gratuito da una persona residente in tale Stato membro (ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
  3. Quanto alla giustificazione relativa al requisito dell’efficacia dei controlli stradali, richiamata dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, occorre rilevare che non risulta per quali ragioni l’identificazione degli effettivi conducenti dei veicoli immatricolati all’estero sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.
  4. Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel fatto che il conducente interessato non usufruisca di premi assicurativi più vantaggiosi, addotto da tale governo, non risulta né dall’ordinanza di rinvio né dalle osservazioni scritte di detto governo in che misura tale obiettivo costituisca un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato FUE e sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Orbene a tal riguardo, occorre ricordare che spetta allo Stato membro che adduce un motivo che giustifichi una restrizione ad una delle libertà fondamentali garantite da tale Trattato dimostrare in concreto l’esistenza di un motivo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza dell’8.5.2003, Atral, C-14/02, EU:C:2003:265, punto 69).
  5. Infine, secondo una giurisprudenza costante, la riduzione delle entrate fiscali non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale che può essere invocato per giustificare una misura che sia in linea di principio contraria ad una libertà fondamentale (v., in particolare, sentenza del 7.9.2004, Manninen, C-319/02, EU:C:2004:484, punto 49: del 22.11.2018, Sofina e a., C-575/17, EU:C:2018:943, punto 61, nonché ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 55).

La Corte ha quindi affermato che la norma in questione è in chiaro contrasto con le normative europee e le giustificazioni addotte dal Governo italiano, affinché la suddetta violazione possa essere ammessa, non risultano motivi imperativi di interesse generale, ma in sostanza neanche ragionevoli motivi.

Di conseguenza, a risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio la Corte dichiara che l’art. 63, par. 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.

Per i motivi sopra esposti la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato:

“L’art. 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo”.

(Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 dicembre 2021, nella causa C-274/20, composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, N. Jaakinen (relatore) e M. Safjan, giudici, avvocato generale A. Rantos, cancelliere A. Carot Escobar, giudice rimettente A. Bassioni, giudice di pace di Massa Carrara, avvocato ricorrenti M. Kòsa (avvocato del Foro di Milano), per il governo italiano G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato).

La norma in esame, come prospettato dalla difesa dei ricorrenti e dal giudice del rinvio, in astratto risulta violare molteplici norme europee, non solo l’art. 63 TFUE che la Corte ha deciso di applicare al caso in esame, in quanto meglio rispecchiava la situazione concreta. Ciò non significa che la norma, al di fuori dei prestiti gratuiti transfrontalieri, possa considerarsi legittimamente applicabile.

La Corte ha comunque chiarito che le giustificazioni sollevate dal Governo italiano non sono idonei ad ammettere la violazione di nessuna norma europea:

  • lo Stato italiano è autorizzato ad assoggettare a tassazione solo auto utilizzate in maniera permanente sul territorio italiano;
  • la norma di fatto si fonda su una semplice presunzione di abuso, del tutto irragionevole;
  • non è dato comprendere perché le autorità italiane avrebbero difficoltà ad identificare i residenti italiani che circolano con auto targate in altri Paesi;
  • non è dato inoltre comprendere perché il risparmio sulla polizza assicurativa deve considerarsi un atteggiamento illecito;
  • la riduzione delle entrate fiscali non può considerarsi un motivo imperativo di interesse generale.

Le citate considerazioni venivano meglio esplicitate dalla difesa del ricorrente nell’Istanza di fissazione pubblica udienza.

ITALIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CGU, ABROGA LE NORME SULLE TARGHE ESTERE PER EMETTERNE UNA PEGGIORE E PIÙ VIOLATRICE DEI PRINCIPI E NORMATIVE EUROPEI

(E NON SOLO)

Italia, a seguito della citata sentenza, dichiarando di volere adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, mediante la legge del 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17.1.2022, in vigore dal 18.3.2022 (60 giorni dalla pubblicazione nella G. U. 17.1.2022), ha apportato alcune modifiche all’art. 93 del Codice della Strada.

Sono stati abrogati tutti i commi relativi alle previsioni sulle targhe estere (commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 7-bis e 7-ter dell’art. 93 Codice della Strada) e veniva inserito in particolare, dopo l’art. 93, l’art. 93-bis con delle previsioni in relazione a veicoli “immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia”.

Le nuove previsioni contenute nell’art. 93-bis non tengono conto neanche minimamente dei principi enunciati dalla CGUE nella sentenza del 16.12.2021 (C-274/20), anzi sembra una sistematica violazione di ogni singola riga e contenuto della sentenza. Sono inoltre ancora in più evidente contrasto anche con le fondamentali normative europee. Risultano violare ancora più gravemente i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale ed anche alcune convenzioni internazionali.

È incomprensibile la scelta operata dallo Stato italiano, il quale ha totalmente abrogato le norme censurate dalla CGUE per poi emetterne un’altra, ancora più censurabile, disinteressandosi completamente, come detto, della sentenza della Corte e di tutti i diritti e libertà fondamentali dei cittadini UE e cittadini in generale.

Italia, incomprensibilmente, continua per la sua strada di disintegrazione europea che dovrebbe comportare l’avvio da parte della Commissione Europea del procedimento d’infrazione. Le nuove normative sono una offesa, una violenza al diritto europeo, alla autorevolezza della Corte europea e diritti e libertà in genere del cittadino.

COSA PREVEDONO LE NUOVE NORME SULLE TARGHE ESTERE?

I veicoli “1. di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”.

È evidente che, anche in questo caso, la norma non tiene conto neanche minimamente del tempo di permanenza del veicolo su territorio italiano, ma solo della residenza, addirittura anagrafica (che potrebbe non essere quella reale), del proprietario che, come sottolineato dalla Corte sovranazionale, non deve e non può avere alcuna rilevanza.

Nel caso in cui le auto non sono intestate al conducente residente a bordo dell’auto “2. deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter.

Secondo l’art. 4-ter “Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco è pubblico”.

Tale iscrizione comporta il versamento della tassa automobilistica, come previsto per le auto immatricolate in Italia. L’auto viene quindi sottoposta ad una doppia imposizione (nel paese d’origine e Italia), in contrasto con i principi regolatori della materia. Tale obbligo di iscrizione nell’“Elenco dei veicoli immatricolati all’estero” equivale ad una immatricolazione in Italia. Che è prevista dopo soli 30 giorni di utilizzo dell’auto in Italia e anche non consecutivi.

“Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.

In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso.

Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter”.

Gli obblighi relativi all’utilizzo in Italia delle auto targate all’estero sono chiaramente più onerosi ed impegnativi di quelli previsti dalla normativa precedente e le sanzioni sono macroscopicamente più elevate e sproporzionate.

QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI OMESSA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI AL COMMA 2 AL MOMENTO DELLA VERIFICA?
1.       SANZIONE PECUNIARIA:

“8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000”.

2.       OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI ENTRO 30 GIORNI:

“Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni”.

3.       FERMO AMMINISTRATIVO:

“Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione”.

4.       IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE SI APPLICA LA SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 727 A EURO 3.629:

“In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”.

QUALI SONO LE SANZIONI APPLICATE IN CASO DI PRESTITO DI AUTO, OLTRE 30 GIORNI, NON REGISTRATA AL PRA:
1.       SANZIONE PECUNIARIA:

“9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare e successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558”.

2.       RITIRO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE:

“Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate”.

3.       IN CASO DI CIRCOLAZIONE CON LIBRETTO RITIRATO: SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 2.046 A EURO 8.186 E FERMO AMMINISTRATIVO:

“Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6” che prevede:

la sanzione pecuniaria da “euro 2.046 a euro 8.186. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa”.

È piuttosto evidente che gli oneri previsti in relazione all’utilizzo delle auto immatricolate all’estero sono tali da dissuadere chiunque dall’offrire ed accettare il prestito di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 10.9.2020, Wallonische Region – Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato – da C-41/20 a C-43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

Anche la nuovissima norma viola quindi le normative europee e come accertato e dichiarato dalla CGUE non vi sussistono motivi imperativi e di interesse generale, affinché la suddetta violazione possa essere ammessa ed in sostanza neanche ragionevoli motivi.

Si ritiene quindi che Italia debba essere invitato a rivedere nuovamente la propria posizione e/o debba essere avviato procedimento d’infrazione nei suoi confronti.

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