PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. INPS, A SEGUITO DI UN REPENTINO CAMBIO DI ROTTA, DECIDE DI DISAPPLICARE LA CONVENZIONE E SOTTOPORRE A TASSAZIONE LE PENSIONI DEI RESIDENTI FISCALMENTE IN ITALIA.
Alcune D. P. INPS hanno inteso di dare una diversa interpretazione alla Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta tra Italia e Bulgaria, sovvertendo una interpretazione consolidata per ben 35 anni. In particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera b), la Convenzione definisce quale «residente fiscale» in Bulgaria il soggetto in possesso della “nazionalità” bulgara.
Le autorità italiane, facendo coincidere il concetto di cittadinanza con quella della nazionalità, ritengono che la cittadinanza bulgara sia condizione necessaria, affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano definirsi fiscalmente ivi residenti anche ai sensi della Convenzione e possano ottenere di conseguenza la defiscalizzazione in Italia della pensione percepita dall’INPS.
Ai cittadini italiani l’Amministrazione fiscale bulgara (NAP) rilascia, infatti, un certificato di riconoscimento quale «persona locale», che non è tuttavia accettato dall’INPS ai fini dell’esenzione fiscale, in quanto, a suo dire, non è sufficiente rispetto alle previsioni della Convenzione che richiederebbe la cittadinanza bulgara.
Sulla questione è stato interpellato l’Istituto che ha reso noto di aver formalmente sollecitato l’Agenzia delle entrate a fornire i necessari aggiornamenti sui criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili a tutte le tipologie di pensionati residenti in Bulgaria.
L’Agenzia delle entrate, con nota e risposta all’interpello n. 244/2023 dell’8 marzo 2023, dichiarava che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato», senza fare alcun accenno alle motivazioni che l’hanno indotta a far coincidere le due terminologie.
Pertanto, l’INPS, in contrasto con un proprio comunicato in materia di immigrazione, sulla necessità di distinguere la cittadinanza dalla nazionalità, con messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, ha indicato i nuovi criteri di esenzione che applicherà esclusivamente ai pensionati, non solo della gestione pubblica, ma anche della gestione privata, in possesso della cittadinanza bulgara (aderendo acriticamente al citato parere del C. O. di Pescara).
In assenza della suddetta certificazione (di cittadinanza), INPS non applicherà la Convenzione ed assoggetterà i redditi di pensione (anche degli ex dipendenti privati) a tassazione in Italia (ex art. 3 TUIR).
Le posizioni pensionistiche relative all’anno di imposta 2023 saranno ricostruite dall’INPS ai fini dell’applicazione della tassazione italiana a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, e del contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio 2023 (ritenute IRPEF + conguaglio).
Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità, per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni interessate saranno gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riconoscendo l’importanza del tema segnalato in sede di interrogazione, dichiarava, tuttavia, di essere disponibile a sostenere con le altre Amministrazioni competenti, tutte le iniziative volte a valutare ulteriormente la questione della doppia imposizione nel rispetto del principio di reciprocità. Il Viceministro Leo delle Economie e Finanze ha inoltre nominato la Sottocommissione di esperti di fiscalità internazionale che avranno, tra l’altro, il compito di revisionare queste Convenzioni che si prestano ad interpretazioni ingiuste (art. 3 della legge delega n. 111/2023).
In ogni caso, circa il 70% degli uffici INPS, con inizio mese giugno 2023, hanno erogato le pensioni dei suddetti pensionati, applicando delle trattenute (IRPEF per il mese in corso e conguaglio per il recupero). In alcuni casi il recupero avviene senza il rispetto del minimo vitale o, addirittura, senza erogare completamente la pensione.
PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. PUÒ RITENERSI LEGITTIMA LA TASSAZIONE IN ITALIA DI DETTE PENSIONI?
La pubblica amministrazione italiana ha ritenuto di interpretare la Convenzione in maniera palesemente errata, in quanto non ha tenuto conto delle regole d’interpretazione delle norme ed in particolare delle Convenzioni internazionali ratificate, che non possono essere assolutamente derogate dall’interprete.
L’interpretazione deve essere, in primis, conforme al diritto europeo, preminente, prevalente rispetto al diritto nazionale. Nel caso in cui non è possibile una interpretazione conforme, la relativa previsione della norma deve essere necessariamente disapplicata (sia dalla pubblica amministrazione che dal giudice). In caso di dubbi, invece, la questione deve essere rimessa, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 sancisce che le pensioni devono essere soggette alla legislazione di un singolo Stato membro – e non di due e doppiamente – e precisamente dello Stato di residenza.
L’interpretazione deve essere conforme alla Carta costituzionale (l’interprete deve evitare situazioni irragionevoli e discriminatori, nonché, per riflesso, contrasti con il diritto eurounitario). Nel caso in cui non sia possibile, il giudicante è tenuto a rimettere la questione al vaglio della Consulta.
L’interpretazione, in particolare delle Convenzioni internazionali, deve essere svolta secondo le regole previste nel Trattato di Vienna del 23.5.1969:
- – “nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”: Italia ha sottoscritto una Convenzione per scongiurare la doppia imposizione e non, di certo, per auto autorizzarsi alla doppia imposizione!!! È inammissibile ed assurdo allora dare un’interpretazione alla Convenzione che chiaramente autorizza la doppia imposizione e quindi contrasta con la propria finalità.
- – “in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto”: con l’interpretazione data dall’INPS si crea caos nell’intero sistema, sia all’esterno che all’interno della Convenzione, che deve essere necessariamente evitato, come correttamente evidenziato dai Tribunali di Viterbo, Cosenza e Roma, non avrebbe più senso l’art. 17 della Convenzione, per mero esempio.
L’operato dell’INPS si ritiene estremamente grave, in particolare perché:
- i contribuenti interessati risiedono in Bulgaria ed hanno difficoltà ad attivare tutele legali in Italia;
- l’imposizione, ma anche il recupero delle somme relative al primo semestre del 2023, avviene mediante trattenute immediate e dirette sulla pensione, peggio ancora mediante conguagli senza limiti;
- l’interpretazione fornita dalla pubblica amministrazione genera una serie di situazioni di doppie imposizioni, discriminatori e contrasti con il diritto eurounitario.
Se la risoluzione della questione non avverrà a breve a livello governativo e centrale, toccherà il giudice del lavoro o giudice tributario porre fine alla ingiustizia che subiscono i concittadini residenti in Bulgaria. Ad oggi risultano circa 300 cause avviate contro l’INPS e le recenti pronunce, gran parte emesse per ora in sede cautelare, confermano l’illegittimità della tassazione delle dette pensioni: Tribunale di Viterbo – sentenza n. 428/2022 del 17.11.2022 (RG. n. 591/2020); Tribunale di Cosenza – ordinanza del 13.7.2023 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 31.7.2023 (RG. n. 18298/2023); Tribunale di Foggia – decreto di sospensiva inaudita altera parte del 20.7.2023 (RG. n. 5947/2023); Tribunale di Imperia – decreto di sospensiva del 20.8.2023 (RG. n. 232-2023).
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Gentile Avvocata,si potrebbe sapere su quali basi giuridiche si pensa di impugnare il provvedimento Inps ovvero quali sono i motivi legali di impugnazione,oltre alla sentenza Lippi c’e’ qualche altro motivo valido?grazie
Buongiorno,
in linea di massima nell’articolo si è già fatto riferimento: l’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria italiana alla Convenzione in oggetto contrasta con le regole fondamentali d’interpretazione di un atto normativo o meglio di un trattato (contrasta con le regole d’interpretazione di un trattato).
L’interpretazione per definizione è teleologica e non letterale.
L’interpretazione prospettata dalla PA contrasta inoltre con il diritto dell’Unione, Costituzione, sistema internazionale delle Convenzioni.
Cordiali saluti.
Buongiorno, vorrei un consiglio. Io sono bulgaro di nazionalità, ho vissuto per molti anni in Italia, ho la cittadinanza italiana. Da qualche anno sono tornato in Bulgaria. Dal prossimo mese mi tassano la pensione. E’ giusto che mi chiedano certificato di cittadinanza bulgara, grazie. Distinti saluti
Buonasera,
a mio avviso si tratta di una misura illegittima.
L’interpretazione data dalla pubblica amministrazione alla Convenzione è in contraddizione con le proprie finalità.
Cordiali saluti.
Buongiorno Avvocata,la sentenza Lippi emessa dal Tribunale di Viterbo,e esecutiva o visto che Inps ha proposto appello,bisogna aspettare che diventi definitiva?
Buongiorno,
la sentenza di Lippi vale per Lippi e per nessun’altro.
Per lui è esecutivo, nonostante l’appello dell’INPS.
Gli interessati, se non propongono personalmente ricorso, difficilmente potranno impedire all’INPS di applicare le trattenute.
Cordiali saluti.
buongiorno sono un pensionato italiano mi sono trasferito in brasile dove mi hanno rilasciato un visto di residente! in brasile no produco reddito ma ho solo redditi in Italia di cui pago tutte le tasse.. sono in regola oppure no?
Buonasera,
se per l’anno d’imposta di riferimento risulta già residente fiscalmente in Brasile ed è un ex dipendente privato, Le consiglio di chiedere all’INPS la defiscalizzazione della Sua pensione in Italia, che dovrà essere sottoposta esclusivamente alla legislazione tributaria brasiliana ex comma 4 art. 19 Convenzione Italia – Brasile.
Cordiali saluti.
buongiorno avvocato, un mio parente ha vissuto 50 anni in Usa con doppia cittadinanza avendo sposato una americana, poi si è separato, ora vive fisso da dieci anni in Italia si deve cancellare dall’aire e dichiarare in Italia i redditi percepiti in Usa esempio la pensione. Grazie mille
Buonasera,
esattamente.
Cordiali saluti.
Buongiorno! Sono venuta in Italia in vacanza e trovato un lavoro in Internet con mercato finanziario che collegato a Italia, profili dovranno essere trasferte sul conto Bancario in Italia e dopo dal Italia sul conto Australiano. devo spostare la mia residenza in Italia? per pagare le tasse ? ho posso avere due resideza fiscale?
Buonasera,
Lei il conflitto di residenza fiscale lo risolve mediante l’applicazione della Convenzione Italia – Australia, in modo che la residenza fiscale sia una.
La residenza fiscale in ogni caso non sempre coincide con la residenza anagrafica.
Cordiali saluti.
Salve, sono un pensionato in Bulgaria da vari anni e finora avevo usufruito della detassazione della pensione italiana in quanto residente fiscale in Bulgaria e iscritto dall’AIRE di Sofia. Ad aprile scorso ho ricevuto una mail dall’inps di mia competenza in cui mi si chiedeva di dimostrare di avere la cittadinanza bulgara e in caso contrario la mia pensione sarebbe stata tassata in quanto cittadino italiano e sarebbe stato anche recuperato il pregresso a partire dal gen 2023. In effetti a partire da luglio scorso mi è stata dimezzata la pensione.
Ora vorrei chiedervi :
1) vorrei sapere se, anziché impugnare il singolo provvedimento inps nei miei confronti, è possibile impugnare direttamente la circolare (sembra che si chiami “messaggio”) emanato dal direttore generale dell’inps e inviato alle varie sedi inps affinché si adeguassero. Preferirei questa iniziativa perché solo così potrebbe cadere il principale presupposto della arbitraria decisione inps sia nei miei riguardi sia nei riguardi di tutti gli altri pensionati italiani in Bulgaria…al contrario, impugnando il singolo provvedimento inps, anche una eventuale vittoria in giudizio andrebbe ad esclusivo vantaggio del ricorrente e non anche di tutti i pensionati in Bulgaria.
2) premesso che in passato la detassazione non è stato frutto di un qualche “errore interpretativo” della convenzione italo bulgara ma frutto di una precisa e consapevole scelta politica e amministrativa che ora si è preteso ribaltare sulla base di un semplice parere dell’ADE di Pescara, parere che non ha valore di legge ma utilizzato come tale dal direttore generale dell’inps e senza nessuna formale modifica della convenzione, vorrei sapere se è possibile denunciare per “abuso di ufficio” il direttore generale dell’inps autore della circolare che è all’origine del danno economico e direi anche psicologico che stiamo subendo noi pensionati in Bulgaria.
Pur di avere delle risposte ai miei quesiti, sarò disposto, ricevendo vostri dati, a bonificarvi quanto necessario per riceverle
Resto in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro.
Distinti saluti
Buonasera,
1. le circolari in teoria non sono impugnabili avanti al TAR, in quanto non hanno valore di legge, sono regole interne alla pubblica amministrazione e se sono contra legem devono essere disapplicate. Solo in casi particolari sono impugnabili nel termine di 60 o 120 gg, ma non credo possa essere il nostro.
2. L’abuso d’ufficio è un reato molto scivoloso, ammesso che non venga abrogato a breve. Chi ha subito delle trattenute illegittime ed un relativo danno, avrà diritto al risarcimento. Potrebbe configurarsi anche ipotesi di responsabilità erariale, la responsabilità penale deve essere studiata meglio, proprio perché non è vincolante l’interpello.
Cordiali saluti.