PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. INPS, A SEGUITO DI UN REPENTINO CAMBIO DI ROTTA, DECIDE DI DISAPPLICARE LA CONVENZIONE E SOTTOPORRE A TASSAZIONE LE PENSIONI DEI RESIDENTI FISCALMENTE IN ITALIA.

Alcune D. P. INPS hanno inteso di dare una diversa interpretazione alla Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta tra Italia e Bulgaria, sovvertendo una interpretazione consolidata per ben 35 anni. In particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera b), la Convenzione definisce quale «residente fiscale» in Bulgaria il soggetto in possesso della “nazionalità” bulgara.

Le autorità italiane, facendo coincidere il concetto di cittadinanza con quella della nazionalità, ritengono che la cittadinanza bulgara sia condizione necessaria, affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano definirsi fiscalmente ivi residenti anche ai sensi della Convenzione e possano ottenere di conseguenza la defiscalizzazione in Italia della pensione percepita dall’INPS.

Ai cittadini italiani l’Amministrazione fiscale bulgara (NAP) rilascia, infatti, un certificato di riconoscimento quale «persona locale», che non è tuttavia accettato dall’INPS ai fini dell’esenzione fiscale, in quanto, a suo dire, non è sufficiente rispetto alle previsioni della Convenzione che richiederebbe la cittadinanza bulgara.

Sulla questione è stato interpellato l’Istituto che ha reso noto di aver formalmente sollecitato l’Agenzia delle entrate a fornire i necessari aggiornamenti sui criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili a tutte le tipologie di pensionati residenti in Bulgaria.

L’Agenzia delle entrate, con nota e risposta all’interpello n. 244/2023 dell’8 marzo 2023, dichiarava che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato», senza fare alcun accenno alle motivazioni che l’hanno indotta a far coincidere le due terminologie.

Pertanto, l’INPS, in contrasto con un proprio comunicato in materia di immigrazione, sulla necessità di distinguere la cittadinanza dalla nazionalità, con messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, ha indicato i nuovi criteri di esenzione che applicherà esclusivamente ai pensionati, non solo della gestione pubblica, ma anche della gestione privata, in possesso della cittadinanza bulgara (aderendo acriticamente al citato parere del C. O. di Pescara).

In assenza della suddetta certificazione (di cittadinanza), INPS non applicherà la Convenzione ed assoggetterà i redditi di pensione (anche degli ex dipendenti privati) a tassazione in Italia (ex art. 3 TUIR).

Le posizioni pensionistiche relative all’anno di imposta 2023 saranno ricostruite dall’INPS ai fini dell’applicazione della tassazione italiana a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, e del contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio 2023 (ritenute IRPEF + conguaglio).

Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità, per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni interessate saranno gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riconoscendo l’importanza del tema segnalato in sede di interrogazione, dichiarava, tuttavia, di essere disponibile a sostenere con le altre Amministrazioni competenti, tutte le iniziative volte a valutare ulteriormente la questione della doppia imposizione nel rispetto del principio di reciprocità. Il Viceministro Leo delle Economie e Finanze ha inoltre nominato la Sottocommissione di esperti di fiscalità internazionale che avranno, tra l’altro, il compito di revisionare queste Convenzioni che si prestano ad interpretazioni ingiuste (art. 3 della legge delega n. 111/2023).

In ogni caso, circa il 70% degli uffici INPS, con inizio mese giugno 2023, hanno erogato le pensioni dei suddetti pensionati, applicando delle trattenute (IRPEF per il mese in corso e conguaglio per il recupero). In alcuni casi il recupero avviene senza il rispetto del minimo vitale o, addirittura, senza erogare completamente la pensione.

PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. PUÒ RITENERSI LEGITTIMA LA TASSAZIONE IN ITALIA DI DETTE PENSIONI?

La pubblica amministrazione italiana ha ritenuto di interpretare la Convenzione in maniera palesemente errata, in quanto non ha tenuto conto delle regole d’interpretazione delle norme ed in particolare delle Convenzioni internazionali ratificate, che non possono essere assolutamente derogate dall’interprete.

L’interpretazione deve essere, in primis, conforme al diritto europeo, preminente, prevalente rispetto al diritto nazionale. Nel caso in cui non è possibile una interpretazione conforme, la relativa previsione della norma deve essere necessariamente disapplicata (sia dalla pubblica amministrazione che dal giudice). In caso di dubbi, invece, la questione deve essere rimessa, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 sancisce che le pensioni devono essere soggette alla legislazione di un singolo Stato membro – e non di due e doppiamente – e precisamente dello Stato di residenza.

L’interpretazione deve essere conforme alla Carta costituzionale (l’interprete deve evitare situazioni irragionevoli e discriminatori, nonché, per riflesso, contrasti con il diritto eurounitario). Nel caso in cui non sia possibile, il giudicante è tenuto a rimettere la questione al vaglio della Consulta.

L’interpretazione, in particolare delle Convenzioni internazionali, deve essere svolta secondo le regole previste nel Trattato di Vienna del 23.5.1969:

  • –  “nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”: Italia ha sottoscritto una Convenzione per scongiurare la doppia imposizione e non, di certo, per auto autorizzarsi alla doppia imposizione!!! È inammissibile ed assurdo allora dare un’interpretazione alla Convenzione che chiaramente autorizza la doppia imposizione e quindi contrasta con la propria finalità.
  • –  “in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto”: con l’interpretazione data dall’INPS si crea caos nell’intero sistema, sia all’esterno che all’interno della Convenzione, che deve essere necessariamente evitato, come correttamente evidenziato dai Tribunali di Viterbo, Cosenza e Roma, non avrebbe più senso l’art. 17 della Convenzione, per mero esempio.

L’operato dell’INPS si ritiene estremamente grave, in particolare perché:

  • i contribuenti interessati risiedono in Bulgaria ed hanno difficoltà ad attivare tutele legali in Italia;
  • l’imposizione, ma anche il recupero delle somme relative al primo semestre del 2023, avviene mediante trattenute immediate e dirette sulla pensione, peggio ancora mediante conguagli senza limiti;
  • l’interpretazione fornita dalla pubblica amministrazione genera una serie di situazioni di doppie imposizioni, discriminatori e contrasti con il diritto eurounitario.

Se la risoluzione della questione non avverrà a breve a livello governativo e centrale, toccherà il giudice del lavoro o giudice tributario porre fine alla ingiustizia che subiscono i concittadini residenti in Bulgaria. Ad oggi risultano circa 300 cause avviate contro l’INPS e le recenti pronunce, gran parte emesse per ora in sede cautelare, confermano l’illegittimità della tassazione delle dette pensioni: Tribunale di Viterbo – sentenza n. 428/2022 del 17.11.2022 (RG. n. 591/2020); Tribunale di Cosenza – ordinanza del 13.7.2023 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 31.7.2023 (RG. n. 18298/2023); Tribunale di Foggia – decreto di sospensiva inaudita altera parte del 20.7.2023 (RG. n. 5947/2023); Tribunale di Imperia – decreto di sospensiva del 20.8.2023 (RG. n. 232-2023).

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