Con la sentenza n. 7128/2025 del 17.3.2025 (R.G. 23360/2023), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito i confini applicativi dell’istituto della revocazione straordinaria introdotto dall’art. 391-quater c.p.c., limitandone l’operatività esclusivamente ai casi di pregiudizio di diritti di stato della persona.

1. La natura dell’istituto

L’art. 391-quater c.p.c., inserito dal d.lgs. n. 149/2022 (attuativo della legge delega n. 206/2021), mira a garantire l’adeguamento dell’ordinamento interno all’obbligo internazionale di conformarsi alle decisioni della Corte EDU (art. 46 CEDU), nei casi in cui il giudicato civile sia dichiarato in violazione della Convenzione e la tutela risarcitoria per equivalente si riveli insufficiente a rimuovere il pregiudizio.

Secondo la Suprema Corte, tale rimedio processuale costituisce una extrema ratio, incidente sui principi di res judicata e certezza del diritto, giustificabile solo nei limitati casi in cui vi sia un’oggettiva insuscettibilità di tutela per equivalente.

2. L’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La Corte ha chiarito che:

  • L’espressione “diritto di stato della persona” va intesa restrittivamente come riferita ai diritti connessi allo status personale (es.: filiazione, matrimonio, cittadinanza, riconoscimento o disconoscimento di paternità/maternità).
  • Sono esclusi dal perimetro applicativo i diritti fondamentali diversi dagli status, anche se di natura personale e non patrimoniale, ove lesi senza che vi sia contestazione o attribuzione errata di uno status personale.
  • La sola violazione di diritti fondamentali tutelabili per equivalente (es. danno da perdita del rapporto parentale) non giustifica l’accesso alla revocazione straordinaria.

3. Il caso di specie

Nel caso oggetto di giudizio:

  • Le ricorrenti lamentavano danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte di un familiare in custodia presso la Questura.
  • La Corte EDU aveva accertato una violazione della Convenzione, riconoscendo un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU per danno morale, ma non riscontrando danni patrimoniali.
  • Secondo la Cassazione, trattandosi di diritti patrimoniali e di danno morale già soddisfatto mediante risarcimento, mancava il presupposto per la revocazione ai sensi dell’art. 391-quater c.p.c.

4. Il principio di diritto

La sentenza enuncia il seguente principio di diritto:

“La revocazione prevista dall’art. 391-quater c.p.c. è limitata alle ipotesi in cui una sentenza passata in giudicato, dichiarata contraria alla CEDU, abbia pregiudicato diritti di stato della persona e il pregiudizio non sia altrimenti rimovibile mediante tutela risarcitoria per equivalente.”

5. Conclusioni

L’approccio interpretativo adottato dalla Corte si fonda:

  • Su una lettura sistematica e restrittiva della legge delega e del d.lgs. n. 149/2022;
  • Sull’esigenza di contenere l’eccezionale deroga al giudicato solo nei casi in cui sia imprescindibile una misura ripristinatoria in forma specifica;
  • Sulla conformità ai principi costituzionali di certezza del diritto e proporzionalità.

La pronuncia si pone in linea con l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenze nn. 123/2017 e 93/2018) e rafforza l’idea che la riapertura del giudizio, quale misura eccezionale, non possa fungere da mero strumento integrativo dell’equa soddisfazione riconosciuta dalla CEDU, ma sia riservata a casi realmente eccezionali.

Possiamo indicare quale altro precedente sul punto la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 32495 del 22 novembre 2023, che ha enunciato i seguenti principi di diritto:

  1. Ambito di applicazione ristretto: La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. è ammissibile esclusivamente quando la violazione accertata dalla Corte EDU ha pregiudicato un “diritto di stato della persona”, come la filiazione, la cittadinanza o la genitorialità.​Misterlex
  2. Esclusione per diritti risarcibili: La revocazione non è consentita per violazioni di diritti fondamentali che possono essere adeguatamente compensate con un risarcimento economico.​
  3. Tutela per equivalente sufficiente: Se la Corte EDU ha già riconosciuto un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU, questa è considerata sufficiente, e non è ammessa la revocazione della sentenza nazionale.​
  4. Necessità di pregiudizio non riparabile: La revocazione è giustificata solo se il pregiudizio subito non può essere riparato con un risarcimento per equivalente, ma richiede una restitutio in integrum.​

La sentenza n. 32495/2023 sancisci quindi l’interpretazione restrittiva dell’art. 391-quater c.p.c., limitando la revocazione straordinaria ai casi in cui la violazione della CEDU ha inciso direttamente su uno status personale della persona, e non è sufficiente un risarcimento economico per riparare il pregiudizio subito.

Attualmente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’art. 391-quater c.p.c. è ancora in fase di consolidamento. Oltre le pronunce che abbiamo esaminato, non risultano ulteriori pronunce specifiche sulla previsione. Tuttavia, è importante monitorare gli sviluppi futuri, poiché l’applicazione pratica di questa norma potrebbe essere oggetto di nuove interpretazioni giurisprudenziali, estendendo l’istituto, come auspicabile, a tutti i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

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