Il contratto di convivenza consente alle coppie non sposate di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune. Introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come “legge Cirinnà”, in vigore dal 5 giugno 2016, rappresenta uno strumento utile per definire la contribuzione alle spese comuni e scegliere, se desiderato, il regime della comunione dei beni.

La stipulazione del contratto è facoltativa: la convivenza non comporta, di per sé, l’obbligo di sottoscrivere un accordo. Regolare preventivamente gli aspetti economici della vita di coppia può tuttavia aiutare a prevenire incertezze e controversie.

Chi può stipulare un contratto di convivenza?

La disciplina si applica alle coppie formate da persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

Ai sensi dell’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, i conviventi devono essere due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o unione civile.

La sola separazione personale non scioglie il matrimonio: chi è separato ma non ancora divorziato non può quindi stipulare il contratto di convivenza disciplinato dalla legge Cirinnà.

Per l’accertamento della stabile convivenza, la legge fa riferimento alla dichiarazione anagrafica. Prima della stipula occorre pertanto verificare i requisiti della coppia e la relativa situazione anagrafica.

Che cosa può prevedere il contratto?

L’art. 1, comma 53, prevede che il contratto possa contenere:

  1. L’indicazione della residenza dei conviventi.

  2. Le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, tenendo conto delle risorse economiche di ciascuno e della rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo.

  3. La scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni, secondo la disciplina richiamata dal codice civile.

È quindi possibile definire, ad esempio, come ripartire il canone di locazione, le utenze e le altre spese della vita quotidiana, valorizzando anche il contributo di chi si dedica prevalentemente al lavoro domestico.

Il contratto deve inoltre indicare l’indirizzo scelto da ciascuna parte per le comunicazioni relative all’accordo.

La sua funzione è patrimoniale: non può imporre obblighi relativi alla sfera intima, limitare la libertà personale o obbligare a proseguire la relazione. Eventuali ulteriori pattuizioni devono essere valutate nel rispetto delle norme imperative e dei diritti indisponibili.

Comunione dei beni: per i conviventi serve una scelta espressa

Nel matrimonio e nell’unione civile, in mancanza di una diversa scelta, opera il regime della comunione legale dei beni.

Per i conviventi di fatto la comunione non si instaura automaticamente, neppure per effetto della registrazione anagrafica della convivenza. In linea generale, ciascuno resta titolare dei beni acquistati individualmente, mentre gli acquisti effettuati insieme seguono le ordinarie regole della comproprietà.

Per adottare il regime della comunione dei beni è necessario prevederlo espressamente nel contratto di convivenza. Anche in questo caso restano ferme le esclusioni previste dalla disciplina dei beni personali: non tutti i beni dei conviventi diventano automaticamente comuni.

La scelta del regime patrimoniale può essere modificata durante la convivenza, rispettando le forme previste dalla legge.

Come si stipula: il ruolo dell’avvocato e del notaio

Il contratto deve essere redatto, a pena di nullità, in una delle seguenti forme:

  • atto pubblico ricevuto da un notaio;

  • scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio o da un avvocato.

Il professionista deve attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Non è quindi sempre necessario l’atto pubblico notarile: anche la scrittura privata autenticata da un avvocato è una forma espressamente ammessa dalla legge. Non basta, invece, una semplice scrittura privata firmata dai conviventi senza autenticazione.

Quando l’accordo comporta trasferimenti di diritti reali immobiliari, occorre l’intervento del notaio.

Le modifiche del contratto e la sua risoluzione per accordo delle parti o recesso unilaterale devono rispettare le forme prescritte dalla legge.

La trasmissione al Comune

Per rendere il contratto opponibile ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto o autenticato le sottoscrizioni deve trasmetterne copia, entro i successivi dieci giorni, al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Questo adempimento svolge una funzione di pubblicità dell’accordo e non deve essere confuso con la stipulazione del contratto.

È possibile stipulare accordi prima di iniziare la convivenza?

Il contratto disciplinato dalla legge n. 76/2016 presuppone una convivenza di fatto che presenti i requisiti previsti dalla legge. Non è pertanto corretto affermare, in termini generali, che possa essere stipulato da qualsiasi coppia anche prima dell’inizio della convivenza.

Eventuali accordi patrimoniali conclusi in vista di una futura convivenza, o al di fuori della disciplina della legge Cirinnà, richiedono una valutazione specifica. La loro validità, la forma necessaria e gli effetti dipendono dal contenuto: non si può quindi sostenere che siano sempre privi di vincoli formali o di adempimenti pubblicitari.

Durata e cessazione del contratto

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Se vengono inseriti, termini e condizioni si considerano non apposti.

La legge prevede la risoluzione del contratto per:

  • accordo delle parti;

  • recesso unilaterale;

  • matrimonio o unione civile tra i conviventi, oppure tra uno di essi e un’altra persona;

  • morte di uno dei contraenti.

In caso di recesso unilaterale, devono essere rispettati anche gli adempimenti di comunicazione all’altro convivente. Se il contratto prevede la comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione, secondo le disposizioni applicabili.

Il contratto di convivenza in breve

Il contratto previsto dalla legge Cirinnà:

  • è uno strumento facoltativo per regolare i rapporti patrimoniali della vita comune;

  • è accessibile alle coppie dello stesso sesso o di sesso diverso che possiedono i requisiti di legge;

  • richiede un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio;

  • consente di stabilire la contribuzione alle spese comuni e di scegliere la comunione dei beni;

  • deve essere trasmesso al Comune per l’opponibilità ai terzi;

  • non può essere sottoposto a termine o condizione.

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