IL REGIME FISCALE DEI DIPENDENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. L’ESENZIONE DA TASSAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI DALL’ORGANIZZAZIONE.

I lavoratori dipendenti di organizzazioni internazionali sono soggetti di particolari meccanismi di esenzione fiscale. Si tratta dell’esenzione da tassazione dei redditi da lavoro dipendente percepiti in esecuzione delle proprie funzioni. Quindi, in generale, salari, emolumenti indennità e pensioni percepiti da dipendenti di enti internazionali non sono soggetti a tassazione, in quanto gli Stati aderenti a queste organizzazioni versano ogni anno contributi per il loro funzionamento. Attraverso la tassazione del reddito dei dipendenti i vari Stati potrebbero riappropriarsi di parte dei contributi versati.

IL REGIME FISCALE DEI DIPENDENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. GLI ACCORDI DI SEDE.

Per questo motivo esiste un sistema di accordi territoriali, cd. “Accordi di Sede”, conclusi tra l’Organizzazione ed il Paese ospitante, che prevedono l’esenzione da tassazione di questi redditi. A livello nazionale è l’art. 41 del DPR n. 601/73 che fa riferimento ai suddetti accordi:

“Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.

Nel caso in cui l’accordo di sede non preveda una esenzione, dovrebbe essere applicata la tassazione dello Stato ospitante. È da verificare sempre il singolo caso, in quanto spesso è previsto che l’esenzione fiscale dei redditi derivanti dalle organizzazioni internazionali non si applica ai soggetti che abbiano la cittadinanza italiana, oppure che risultino residenti in maniera permanente in Italia. Si tratta, della stessa norma valida per i dipendenti di ambasciate e consolati all’estero in Italia. In questi casi i redditi devono essere tassati integralmente in Italia e l’Accordo di Sede non può trovare applicazione.

IL REGIME FISCALE DEI DIPENDENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. ESENZIONE DA MONITORAGGIO FISCALE.

Secondo l’art. 38, comma 13, del D.L. n. 78/10, confermato dalla Circolare n. 45/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate, questi lavoratori vi sono esenzioni anche per quanto riguarda la disciplina sul Monitoraggio Fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere e precisamente:

  • Per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale. Si tratta di dipendenti di ambasciate e consolati;
  • Per le persone fisiche che lavorano all’estero presso Organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.

In entrambi i casi deve trattarsi di persone fisiche la cui residenza fiscale (in Italia) è determinata, alternativamente:

  • Ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 917/86;
  • In virtù di accordi internazionali ratificati.

L’esonero previsto per questa categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia svolta:

  • In via continuativa per la maggior parte del periodo d’impostae
  • Mantenendo la residenza fiscale in Italia.

Possiamo pertanto individuare due fattispecie nelle quali il lavoratore non verifica l’esonero dagli obblighi di Monitoraggio:

  • Quando non rientra nelle specifiche condizioni previste dagli accordi internazionali ratificati dall’Italia con l’Organizzazione internazionale, e
  • Al raggiungimento dell’età pensionabile. Infatti, al momento del pensionamento decadono tutti i privilegi previsti dagli accordi internazionali ratificati.

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