Processo verbale di costatazione. È nullo l’avviso di accertamento notificato senza allegare allo stesso il processo verbale di costatazione (PVC)?

  • un atto (processo verbale di costatazione – PVC) che costituisce fondamento di un accertamento fiscale può essere ritrascritto nelle sue parti essenziali o è necessario allegarlo al provvedimento dell’agenzia delle entrate (avviso di accertamento)?
  • secondo la Cassazione ripotare nelle sue parti essenziali il processo verbale di costatazione PVC (motivare per relationem l’avviso) nell’avviso di accertamento è sufficiente;
  • l’avviso di accertamento è inoltre valido e validamente motivato se fa richiamo al PVC notificato al solo curatore fallimentare e non anche ai soci falliti, in quanto questi hanno la possibilità di accedere agevolmente al fascicolo del fallimento e quindi l’atto si considera conosciuto o conoscibile.

Sentenza n. 23696/2022 del 28.7.2022 della Corte di Cassazione (Presidente: Biagio Virgilio, Relatore: Filippo D’Aquino).

FATTO

I contribuenti, in qualità di soci di una società nelle more fallita hanno impugnato due avvisi di accertamento fondati su processo verbale di costatazione (PVC), notificato al solo curatore del fallimento, ma non anche ai soci contribuenti dichiarati falliti. A tali avvisi facevano seguito ulteriori avvisi per IRPEF per maggior reddito da partecipazione imputato per trasparenza ai soci, anche essi impugnati dai contribuenti.

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi deducendo difetto di motivazione degli atti impositivi per non essere stati allegati agli avvisi di accertamento il processo verbale di costatazione (PVC) dal quale gli avvisi traevano origine. Le commissioni tributarie hanno accolto il ricorso dei contribuenti e quindi l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che non occorre allegare all’avviso di accertamento anche il processo verbale di costatazione (PVC) quando l’accertamento riproduce i suoi elementi essenziali, essendo consentita la motivazione per relationem.

Secondo l’Agenzia i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se ed in che termini fossero state riprodotte nell’accertamento le parti essenziali del processo verbale di costatazione (PVC). Agenzia sosteneva inoltre che i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se il processo verbale di costatazione (PVC) rientrava comunque nella sfera di conoscibilità dei contribuenti. Il processo verbale di costatazione (PVC) è stato notificato al curatore e tale circostanza avrebbe comunque posto detto atto nella sfera di conoscibilità dei soci, dichiarati falliti, avendo questi la facoltà di consultare la documentazione del fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,

  • sussiste l’onere di allegare un atto presupposto all’avviso di accertamento, per es. il processo verbale di costatazione (PVC), nel caso in cui nell’avviso non viene riprodotto il contenuto del PVC nelle sue parti essenziali. Nel caso in cui l’Amministrazione ha ritrascritto o riprodotto il PVC nelle sue parti essenziali nell’accertamento non ha alcun onere di allegare il PVC all’avviso;
  • l’allegazione inoltre è necessaria solo nel caso in cui il processo verbale di costatazione (PVC) non è conosciuto o non è agevolmente conoscibile, con ordinaria diligenza del contribuente.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l’onere di allegazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fondamento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al contribuente nell’atto impugnato un adeguato contributo di conoscenza del relativo contenuto”.

La Cassazione affermando inoltre che: “L’obbligo di allegazione degli atti presuppone che l’atto presupposto, ancorché non trascritto, non sia conosciuto né agevolmente conoscibile – secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte – con l’ordinaria diligenza da parte del contribuente.”

In particolare, secondo questo secondo motivo, il contribuente, quale soggetto fallito, ha comunque la possibilità di accedere al fascicolo del fallimento e, per tali motivi, ha la possibilità di conoscere anche gli atti notificati al solo curatore.

Quindi, secondo la Cassazione l’atto presupposto non deve essere necessariamente allegato a condizione che ne venga riprodotto il contenuto e comunque una volta notificato anche al solo curatore esso può essere conosciuto tramite l’ordinaria diligenza, facendo uso del diritto di accesso al fascicolo del fallimento.

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