Regime impatriati. L’art. 5-ter del D.L. n. 34/19, apportando modifiche all’originaria previsione del regime impatriati ha previsto che il regime impatriati agevolativo può concedersi anche in assenza dell’iscrizione del possibile beneficiario all’Anagrafe Italiana residenti all’estero (AIRE), che prima, invece, era ritenuto requisito indispensabile.

La norma sopracitata, che va a modificare uno dei requisiti probatori precedentemente richiesti, specifica che l’applicazione è subordinata alla “residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi”. Questo significa che la mancanza del certificato AIRE non rileva, se, il soggetto che trasferito all’estero per due o più anni d’imposta, possa dimostrare di essere stato residente secondo i criteri dettati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra i Paesi coinvolti.

L’Amministrazione finanziaria, inoltre, nella risposta ad istanza di interpello n. 216/2019, si è trovata ad analizzare la normativa che di fatto “bypassa il requisito AIRE, ritenendo che

  • per quanto attiene all’applicazione della norma essa “possa trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già dal 2019, laddove gli stessi possano comprovare la residenza fiscale all’estero per i cinque periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate su base convenzionale”;
  • la stessa Amministrazione, non abbia, evidentemente, poteri in sede d’interpello circa l’accertamento dei requisiti da soddisfare in sostituzione dell’iscrizione AIRE.

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