VOLO CANCELLATO – DIRITTO AL DANNO MORALE E DANNO DA DISAGIO

Quali sono i diritti del passeggero / del consumatore che si trova a viaggiare con compagnie aeree e subisce cancellazioni e/o ritardi prolungati e/o overbooking? In quali condizioni la Compagnia può rifiutare il pagamento della c.d. “compensazione pecuniaria”? Può la Compagnia aerea sostituire il volo cancellato con viaggio in pullman?La sostituzione del volo cancellato con viaggio in pullman può dare diritto al passeggero ad ulteriore risarcimento del danno morale e del danno da disagio? A tutte le suddette domande troviamo risposta nella sempre attuale sentenza n. 119/2014 del Giudice di Pace di Massa, la quale, oltre a chiarire e spiegare i diritti del passeggero, introduce l’innovativa della risarcibilità del danno causato dalla sostituzione del volo cancellato con viaggio in pullman.

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