Interpretazione della Convenzione Italia–Bulgaria: criticità, diritto UE e giurisprudenza
La corretta applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Bulgaria, firmata nel 1988 e ratificata nel 1990, continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti nella fiscalità internazionale. Come illustrato nella presentazione della Commissione Fiscalità Internazionale UNCAT del 9 maggio 2025 Presentazione UNCAT, le principali criticità riguardano il criterio soggettivo di applicazione dell’art. 1, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e l’allineamento con i principi del diritto dell’Unione Europea.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS
Secondo la prassi italiana, confermata dalla risposta a interpello n. 244/2023 e dal messaggio INPS n. 1270/2023, la residenza convenzionale bulgara sarebbe condizionata al possesso della cittadinanza bulgara. Una lettura testuale che restringe irragionevolmente l’ambito soggettivo della Convenzione e che rischia di produrre effetti discriminatori e contrari alle libertà fondamentali riconosciute dal TFUE, come evidenziato nelle slide della presentazione (pagg. 7–8) Presentazione UNCAT.
La necessità di un’interpretazione conforme a UE, Costituzione e Trattato di Vienna
L’interpretazione delle Convenzioni non può prescindere:
- dai principi del diritto dell’Unione (libera circolazione, non discriminazione, libertà di stabilimento) come richiamato alle pagg. 10–12;
- dai principi costituzionali (artt. 3, 23, 35, 42, 97 Cost., pag. 14);
- dalle regole inderogabili del Trattato di Vienna, che impongono buona fede, interpretazione teleologica e divieto di risultati assurdi (pag. 16).
L’adozione di criteri fondati sulla cittadinanza contrasta apertamente con questi parametri e con la giurisprudenza europea (CGUE C-540/07; C-247/17; C-22/18), ampiamente richiamata nella presentazione.
La giurisprudenza nazionale più recente
La giurisprudenza italiana sta progressivamente riconoscendo che:
- il beneficio convenzionale dipende dall’assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato di residenza, non dal possesso della cittadinanza;
- la “residenza convenzionale” coincide con la residenza fiscale e con il criterio del “centro degli interessi vitali”, secondo modello OCSE.
Le sentenze di Cassazione riportate nella presentazione (pagg. 19–20) e le oltre trenta decisioni dei Tribunali italiani raccolte nella pagina 21 confermano un orientamento consolidato volto a disapplicare interpretazioni discriminatorie e non conformi al diritto internazionale ed europeo.
Per approfondire (Convenzioni contro la doppia imposizione. Interpretazione delle Convenzioni) si indicano i seguenti articoli: PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. LA STANGATA DELL’INPS., DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?, RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETÀ. COME EVITARE E COME DIFENDERSI IN CASO DI ACCERTAMENTO?
Leggi inoltre: Convenzioni contro la doppia imposizione. Chi può beneficiarne?, Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Bulgaria. L’INPS tassa i pensionati.
(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).

Buongiorno, STUDIO LEGALE KÒSA – MUSACCHIO sono Marco Romano e sono italo-svizzero (Doppia cittadino) Sono residente in Mali (iscritto al AIRE) insieme alla mia famiglia, con una sola figlia.
Come proprietario di un appartamento in Italia, vedo la possibilità di venire in Italia e prendere la Residenza qui.
Mi piacerebbe sapere quali conseguenze fiscali potrebbe avere se vivo in Italia. Prende in considerazione l’analisi di questo tipo nel suo studio legale?
Distinti saluti
Marco Romano
Egregio Sig. Romano,
La ringraziamo per aver contattato lo Studio Legale Kòsa – Musacchio.
Confermo che il nostro Studio si occupa regolarmente di fiscalità internazionale, incluse le valutazioni connesse.
Nel Suo caso, un eventuale trasferimento della residenza in Italia comporterebbe conseguenze rilevanti sotto il profilo tributario, tra cui:
• la verifica dei requisiti di residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 TUIR;
• l’applicazione del principio di worldwide taxation, con tassazione in Italia dei redditi ovunque prodotti;
• l’esame delle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili (Italia–Svizzera e Italia–Mali);
• le possibili agevolazioni fiscali per chi rientra dall’estero, qualora ne ricorrano i presupposti;
• la gestione degli immobili situati in Italia e all’estero.
Possiamo certamente predisporre un’analisi personalizzata della Sua posizione, al fine di valutare con precisione benefici, rischi e obblighi connessi all’eventuale trasferimento.
Se desidera procedere, può inviarmi:
• una breve descrizione dei Suoi redditi e attività (Italia/estero),
• la documentazione rilevante,
• e la data prevista per il rientro.
Restiamo a disposizione per approfondire ogni aspetto.
Distinti saluti.