ACCERTAMENTO PER NON RESIDENTI. QUALE UFFICIO DELL’AGENZIA È COMPETENTE AD ELEVARE ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI NON RESIDENTI? QUALE UFFICIO È COMPETENTE PER I CONTRIBUENTI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA? L’ATTO ELEVATO DA UFFICIO NON COMPETENTE È VIZIATO DA NULLITÀ?
ACCERTAMENTO PER NON RESIDENTI. RIFERIMENTO NORMATIVO.

A termini dell’art. 31, secondo comma, DPR n. 600/1973, la competenza per l’accertamento di maggiori redditi spetta all’Ufficio distrettuale ove si trova il domicilio fiscale. Secondo l’art. 58 del cit. DPR invece: “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato”.

Inoltre, come chiarito anche da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 13983/2022): “Per i cittadini non residenti, o per i quali l’Ufficio non ritenga di accertare la residenza in Italia, si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia (cd. principio della fonte o source principle), la cui competenza per l’accertamento spetta all’Ufficio distrettuale del Comune in cui è stato prodotto il reddito, ovvero a quella del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato (art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973)”.

ACCERTAMENTO PER NON RESIDENTI. UFFICIO COMPETENTE PER I CONTRIBUENTI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA.

«In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia» (Cass. n. 13983/2022).

ACCERTAMENTO PER NON RESIDENTI. LA COMPETENZA HA CARATTERE INDEROGABILE.

Secondo costante insegnamento della Suprema Corte, la competenza è un attributo dal carattere inderogabile, la cui mancanza comporta l’assoluta carenza di potere dell’Ufficio (ex multis, Cass. n. 21399/2020). Questo significa che un atto emanato da un Ufficio incompetente resta viziato da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Per approfondire (Convenzioni contro la doppia imposizione) si indicano i seguenti articoli: CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE., PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. LA STANGATA DELL’INPS.DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETÀ. COME EVITARE E COME DIFENDERSI IN CASO DI ACCERTAMENTO?, DOMICILIO FISCALE E RESIDENZA FISCALE (CHE DIFFERENZA C’E’?).

Leggi inoltre: Convenzioni contro la doppia imposizione. Chi può beneficiarne?Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Bulgaria. L’INPS tassa i pensionati.

(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).