IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO.

Credito ricerca e sviluppo 2023. La legge di Bilancio 2023 ha previsto (anche) delle modifiche in ambito di agevolazioni fiscali per società che operano nel settore innovativo ed in specie per quanto attiene al credito ricerca e sviluppo. Infatti, mentre nel 2022 era prevista un’aliquota pari al 20% ed un massimale di spesa pari a 4 milioni di euro, nel 2023 l’aliquota è diminuita di 10 punti di percentuale, ma il limite massimo di spesa si è innalzato a 5 milioni di euro.

La platea dei possibili fruitori non è stata, invece, intaccata dalla novità legislativa ed è – tutt’ora – ampia; infatti, come stabilito dal comma 200 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 e s.m.i., possono fruire del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dalle dimensioni societarie e sempre che non si trovino in una situazione che comprometta la continuità societaria (i.e. liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa etc.).

Le voci ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta sono le seguenti:

  • spese di personale qualificato
  • quote di ammortamento, canoni di locazione semplice o finanziaria e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti;
  • spese per contratti di ricerca extra muros per lo svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento di privative industriali;
  • spese per servizi di consulenza relativi all’attività di ricerca e sviluppo;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo.

Pertanto, il contribuente che voglia godere dell’agevolazione de qua, dovrà preliminarmente valutare se le spese sostenute rientrino tra quelle agevolabili e, qualora la risposta sia affermativa, applicare il coefficiente normativamente previsto che si differenzia in base alla categoria di spesa e che formerà la base di calcolo a cui si applicherà l’aliquota del 10% o le aliquote “speciali” – 25%, 35%, 45% – qualora si tratti di imprese situate nel “mezzogiorno”, le cui aliquote maggiorate sono state prorogate dalla legge di Bilancio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, risulta fondamentale, oltre al rispetto dei principi generali in ambito di effettività, pertinenza e congruità, che, ai fini della determinazione del credito, i suddetti costi siano imputati nel periodo agevolato in base al principio di competenza ex art. 109 TUIR.

Passando agli aspetti prettamente operativi, il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, che decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a seguito dell’avvenuto adempimento degli obblighi comunicativi e certificativi: i) certificazione della documentazione contabile; ii) relazione tecnica asseverata; iii) comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

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