CROWDFUNDING ANCHE PER LE SRL ORDINARIE.

Crowdfunding anche per le Srl ordinarie. È in gazzetta il (tanto atteso) Decreto legislativo che si adegua alle disposizioni del Regolamento Ue 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento Ue 2017/1129 e la direttiva Ue 2019/1937. La novella ha di fatto previsto una deroga a quanto previstodall’art. 2468 comma 2 del Cod. Civ. che, in materia di strumenti finanziari partecipativi, vieta la possibilità di offrire al pubblico le quote di partecipazione nelle Srl.

Le autorità nazionali competenti degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del predetto regolamento 2020/1503, che disciplina tra l’altro l’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, sono la Consob e la Banca d’Italia.

Tra i compiti più importanti– e sicuramente più delicati – di tali autorità, ci saranno sicuramente quelli di valutare se i servizi finanziari che vengono offerti siano appropriati per i potenziali investitori.

Gli investitori dal canto loro dovranno conferire apposito mandato agli intermediari incaricati affinché questi:

  • effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;
  • rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote;
  • consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote;
  • accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.

Sicuramente questa apertura a forme di finanziamento alternativo, precedentemente riservato solo a startup e PMI innovative, deve essere accolto con entusiasmo e (almeno potenzialmente) potrà permettere ad imprenditori di reperire somme utili a sviluppare e/o espandere il proprio business.

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