Elusione fiscale. Il possesso del reddito è requisito imprescindibile dell’interposizione fittizia. L’Amministrazione finanziaria deve fornire la prova, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto e, successivamente, spetterà al contribuente dare dimostrazione di mancanza di interposizione e/o mancanza di percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto.

È quanto affermato (o meglio ribadito) dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9890/2023, nell’ambito della disciplina antielusiva ex art. 37 comma 3 D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento in materia di IVA e IRAP a seguito del controllo delle dichiarazioni dei redditi di una società (Alfa) incorporata della società ricorrente e di un’ulteriore società (Beta) appartenente al medesimo gruppo, tacciando una cessione di un’area edificabile dalla contribuente alla società (Beta), come una cessione interposta e, pertanto, contestabile in applicazione del disposto antielusivo.

Gli ermellini, interpellati sul punto, hanno rilevato come la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha mancato di accertare l’effettivo possesso da parte della ricorrente del reddito conseguito dalla società acquirente.

Difatti, il dispositivo della sentenza, evidenzia come la parte ricorrente abbia opportunamente contestato l’interposizione, dedotta dall’Ufficio – e condivisa dal giudice di appello -, con una serie di elementi, quali (i) la prova della fittizietà dell’interposizione; (ii) la prova dell’effettiva disponibilità del reddito in capo all’interponente, (iii) la partecipazione all’accordo simulatorio non solo di interponente e interposto ma anche del terzo contraente.

Per giunta, oltre agli elementi sopracitati, emerge che “l’immobile è rimasto in capo all’acquirente per quattordici mesi, con conseguente assunzione del rischio di impresa, periodo durante il quale la ricorrente ha curato la ricerca di una società che finanziasse l’operazione, nonché si è adoperata per ottenere i permessi per edificare l’area”.

Di conseguenza, il Supremo Collegio ha disposto l’annullamento della sentenza impugnataal fine di accertare il possesso del reddito dell’interposto da parte dell’interponente, avuto riguardo alla società incorporata dalla ricorrente”.

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