Accade spesso che i contribuenti o le famiglie bi o multilingue, dopo un periodo trascorso all’estero, decidano di ritornare o trasferirsi in Italia. Il rientro in Italia comporta chiaramente il trasferimento anche della residenza fiscale in Italia, con i relativi obblighi fiscali anche rispetto ai beni che si trovano all’estero o redditi di fonte estera. Al fine di evitare accertamenti e sanzioni tributarie è opportuno comprendere, alla luce delle Convenzioni che vengono in applicazione, gli obblighi fiscali che ne derivano dal trasferimento e, naturalmente, anche le soluzioni migliori per la gestione del proprio patrimonio e redditi. Una famiglia italo – ungherese si è trovata ad affrontare alcune problematiche, che verrà analizzato, in sintesi, in seguito.

Obblighi fiscali al rientro in Italia. Le premesse in fatto ed i dubbi del contribuente.

La famiglia vive in Ungheria dal 2002, il marito ha la cittadinanza italiana, mentre la moglie ha acquisito anche la cittadinanza italiana nel 1998. I due figli hanno la doppia cittadinanza (ITA/HU). Hanno tutti residenza anagrafica sia in Italia, che in Ungheria e nessun membro della famiglia è iscritto all’AIRE. La famiglia si è trasferita stabilmente in Ungheria dal 2002.

Il marito, fino al 2010, trascorreva parte del tempo lavorativo sia in Ungheria che in Italia. Insieme alla moglie hanno avuto in Ungheria due aziende: la prima dal 1996 fino al 2023 (da quest’anno in liquidazione), mentre la seconda dal 2002 fino al 2018, anno in cui è stata venduta e di cui sono state pagate le relative imposte in Ungheria. I figli hanno effettuato il percorso scolastico fino a 18 anni in Ungheria. Poi, il primo figlio ha conseguito laurea universitaria in Austria e da tre mesi lavora a Budapest, mentre il secondo attualmente frequenta l’università sempre a Budapest.

In Italia attualmente non hanno alcuna proprietà immobiliare, in Ungheria sono proprietari dal 2010 della casa famigliare, mentre la moglie è proprietaria dal 1990 anche di un altro immobile. Nel 2019 i coniugi hanno acquistato un altro immobile in Ungheria.

In Italia l’ultima dichiarazione è stata effettuata dal marito nel 2011, riferita all’anno 2010 (ultimo anno da dipendente), mentre dalla moglie nel 2019, riferita anno 2018, anno di vendita del proprio immobile. I coniugi hanno presentato dal 1996 fino ad oggi, tutte le dichiarazioni fiscali sia per guadagni personali che per gli immobili posseduti sono in Ungheria.

La famiglia intende trasferirsi in Italia e desidera comprendere in che modo cambieranno i propri obblighi fiscali e quali sono le soluzioni migliori per la gestione del proprio patrimonio. Vuole altresì comprendere se il loro comportamento precedente era conforme alle norme tributarie.

Obblighi fiscali al rientro in Italia. In quale paese (Italia o Ungheria) deve essere stabilita la residenza fiscale o convenzionale dei componenti della famiglia? La doppia residenza anagrafica e quindi la non iscrizione AIRE potrebbe incidere sulla residenza fiscale?

Come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 2 co. 2 TUIR, in vigore dal 29.12.2023, l’iscrizione “per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente” comporta semplicemente una presunzione di residenza italiana, vincibile mediante prova contraria.

Non essendo più criterio per stabilire la residenza, ma semplicemente una presunzione legale relativa, che nel vostro caso è facilmente superabile, la sola residenza anagrafica non dovrebbe implicare neanche il conflitto positivo di residenza (cioè che entrambi i paesi vi considerassero residenti nazionali).

Rispetto al periodo precedente alla riforma, quando l’iscrizione anagrafica costituiva criterio per stabilire la residenza italiana, il conflitto di residenza si risolve, mediante l’applicazione dell’art. 4 co. 2 della Convenzione contro la doppia imposizione, in favore dell’Ungheria.

È corretto quindi stabilire la residenza fiscale (convenzionale), in capo a tutti i componenti della famiglia, in Ungheria, a prescindere dalla conservazione della residenza anagrafica in Italia.

Obblighi fiscali al rientro in Italia. Il comportamento precedente in relazione agli adempimenti fiscali è da ritenersi conforme alle relative norme tributarie?

Alla luce delle sopra richiamate previsioni normative nazionali e convenzionale, i componenti della famiglia non risultano essere residenti fiscalmente in Italia.

I contribuenti non residenti sono obbligati alla dichiarazione e versamento delle imposte allo Stato italiano solo in relazione a redditi prodotti in Italia (ex art. 3 TUIR) e beni posseduti in Italia e solo nel caso in cui le Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate tra l’Italia e gli altri stati, non prevedano diversamente.

Non risultando redditi di fonte italiana o immobili in Italia, la famiglia non ha alcun obbligo fiscale nei confronti del fisco italiano.

Obblighi fiscali al rientro in Italia. Sulla imposta per le successioni e/o donazioni.

Secondo l’art. 2 del D. Lgs. n. 346/1990 (TUS):

“L’imposta (ndr. di successione o donazione) è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Per quanto riguarda, quindi, l’imposta per le successioni e donazioni italiana nulla rileva la residenza del ricevente (solo la residenza del defunto o donante), pertanto, prescinderà da una eventuale scelta di traferirsi in Italia.

Vengono, inoltre, applicate delle aliquote e franchigie:

–       per le successioni e donazione effettuate dal coniuge o un parente in linea retta per importi inferiori a € 1.000.000,00 – non è dovuta alcuna imposta;

–       per le successioni e donazione effettuate dal coniuge o un parente in linea retta per importi superiori a € 1.000.000,00 – è dovuto l’imposta del 4%;

–       per le successioni e donazione effettuate da un fratello o sorella per importi inferiori a € 100.000,00 – non è dovuta alcuna imposta;

–       per le successioni e donazione effettuate da un fratello o sorella per importi superiori a € 100.000,00 – è dovuta l’imposta al 6%;

–       per le successioni e donazione effettuate da un parente entro il quarto grado – è dovuta l’imposta al 6%.

Obblighi fiscali al rientro in Italia. La famiglia desidera ritornare in Italia ed ivi acquistare un immobile. Con l’acquisizione della residenza fiscale in Italia dovranno essere dichiarati e tassati in Italia tutti gli immobili posseduti in Ungheria?

Per i residenti (fiscalmente) in Italia è previsto l’obbligo dichiarativo degli immobili situati all’estero e dei prodotti finanziari detenuti all’estero ed eventualmente l’obbligo di versare le relative imposte (IVIE 1,06% e IVAFE 2 per mille), salvo diversa previsione convenzionale.

A tal fine nulla rivela l’eventuale acquisto di immobile in Italia.

La Convenzione contro la doppia imposizione in vigora tra l’Italia e l’Ungheria, all’art. 23, contiene disposizioni anche in relazione alle imposte di natura patrimoniale.

Rispetto ai prodotti finanziari è prevista imposizione esclusiva nel paese di residenza del possessore (ex co. 4 art. 23), mentre gli immobili devono essere sottoposti ad imposizione nel paese dove sono situati.

Non essendo prevista imposizione esclusiva, in Italia si ha diritto ad un credito d’imposta, cioè dalla imposta prevista in Italia deve essere dedotta l’imposta già versata in Ungheria.

Obblighi fiscali al rientro in Italia. All’atto di trasferimento degli importi su c/c bancario italiano verranno applicate imposte sulle somme trasferite dall’estero?

Secondo il DL 167/1990 (art. 4 comma 2) modificato dalla legge 97 2013, le banche italiane sono obbligate ad applicare una ritenuta automatica del 20% sui bonifici in arrivo dall’estero alle persone fisiche, in quanto vi è la presunzione che quelle somme derivino da redditi di capitali.

Spetta quindi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso “reddituale”.

In quel caso si dovrà presentare alla banca un’autocertificazione (solitamente un modello prestampato è disponibile presso la stessa banca), in cui si dichiari che il denaro non è tassabile, non essendo reddito da capitale o redditi diversi.

La banca potrebbe richiedere informazioni rispetto ad ulteriori elementi utili ad accertare la non tassabilità dell’importo.

Risulta quindi opportuno avvertire preventivamente la Banca di questa operazione.

In ogni caso, se la ritenuta non è legittima è possibile richiedere il rimborso (all’Agenzia o Banca).

Obblighi fiscali al rientro in Italia. Rispetto alla moglie, in possesso di doppia cittadinanza, esiste una normativa diversa in merito alla dichiarazione degli immobili posseduti in Ungheria?

Nulla rileva la cittadinanza.

Obblighi fiscali al rientro in Italia. Come verranno considerati dal fisco italiano eventuali immobili in Ungheria con il solo diritto di usufrutto?

Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie su un immobile è soggetto passivo IVIE.

Il titolare della nuda proprietà non versa IVIE, ma è tenuto a compilare comunque il Quadro RW (per lui è previsto quindi il solo obbligo dichiarativo).

Obblighi fiscali al rientro in Italia. AIRE: la doppia cittadinanza obbliga comunque all’iscrizione? Considerando la situazione, l’iscrizione all’AIRE porterebbe dei vantaggi, oltre ad evitare una possibile sanzione in vigore dal 2024?

La cittadinanza ungherese nulla rileva ed, alla luce di quanto sopra, l’iscrizione all’AIRE non comporta grandi vantaggi.

La mancata iscrizione potrebbe essere pericolosa in caso di notifica di atti importanti di cui non avete la possibilità di avere tempestivamente conoscenza, i quali possono essere regolarmente notificati all’indirizzo di residenza anagrafica italiana.

L’obbligo di iscrizione all’AIRE è previsto dall’art. 6 della L. n. 470/1988, secondo cui sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; 
  • i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

È prevista la sanzione tra € 200,00 e € 1.000,00, per ciascun anno in cui perduri l’omissione.

L’accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.

Obblighi fiscali al rientro in Italia. Come proseguire con la questione AIRE, ma soprattutto in riferimento alla parte immobiliare/finanziaria, la corretta legalità fiscale della situazione attuale e come agire in futuro, per ridurre o evitare la tassazione in Italia, con o senza rientro fiscale in Italia.

Come chiarito sopra, l’iscrizione all’AIRE non incide sulla residenza fiscale e quindi sugli obblighi fiscali.

Il trasferimento della residenza fiscale in Italia comporta invece la sottoposizione generale ed illimitata a tassazione dei vostri redditi, ovunque al mondo prodotti, in Italia, salvo le previsioni convenzionali rispetto ad ogni tipologia di reddito.

Per quanto riguarda gli immobili e rapporti finanziari posseduti in Ungheria ci si riporta al punto 4.

Al rientro in Italia, è possibile beneficiare del regime agevolato degli impatriati (che prevede uno sconto fiscale del 50%), se il reddito che si percepisce rientra nella previsione normativa.

Per approfondire (Convenzioni contro la doppia imposizione) si indicano i seguenti articoli: ACCERTAMENTO PER NON RESIDENTI. QUALE UFFICIO DELL’AGENZIA È COMPETENTE?CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE.PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. LA STANGATA DELL’INPS.DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETÀ. COME EVITARE E COME DIFENDERSI IN CASO DI ACCERTAMENTO?DOMICILIO FISCALE E RESIDENZA FISCALE (CHE DIFFERENZA C’E’?).

Leggi inoltre: Convenzioni contro la doppia imposizione. Chi può beneficiarne?Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Bulgaria. L’INPS tassa i pensionati.

(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).