Interpretazione della Convenzione Italia–Bulgaria: criticità, diritto UE e giurisprudenza

La corretta applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Bulgaria, firmata nel 1988 e ratificata nel 1990, continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti nella fiscalità internazionale. Come illustrato nella presentazione della Commissione Fiscalità Internazionale UNCAT del 9 maggio 2025 Presentazione UNCAT, le principali criticità riguardano il criterio soggettivo di applicazione dell’art. 1, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e l’allineamento con i principi del diritto dell’Unione Europea.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS

Secondo la prassi italiana, confermata dalla risposta a interpello n. 244/2023 e dal messaggio INPS n. 1270/2023, la residenza convenzionale bulgara sarebbe condizionata al possesso della cittadinanza bulgara. Una lettura testuale che restringe irragionevolmente l’ambito soggettivo della Convenzione e che rischia di produrre effetti discriminatori e contrari alle libertà fondamentali riconosciute dal TFUE, come evidenziato nelle slide della presentazione (pagg. 7–8) Presentazione UNCAT.

La necessità di un’interpretazione conforme a UE, Costituzione e Trattato di Vienna

L’interpretazione delle Convenzioni non può prescindere:

  • dai principi del diritto dell’Unione (libera circolazione, non discriminazione, libertà di stabilimento) come richiamato alle pagg. 10–12;
  • dai principi costituzionali (artt. 3, 23, 35, 42, 97 Cost., pag. 14);
  • dalle regole inderogabili del Trattato di Vienna, che impongono buona fede, interpretazione teleologica e divieto di risultati assurdi (pag. 16).

L’adozione di criteri fondati sulla cittadinanza contrasta apertamente con questi parametri e con la giurisprudenza europea (CGUE C-540/07; C-247/17; C-22/18), ampiamente richiamata nella presentazione.

La giurisprudenza nazionale più recente

La giurisprudenza italiana sta progressivamente riconoscendo che:

  • il beneficio convenzionale dipende dall’assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato di residenza, non dal possesso della cittadinanza;
  • la “residenza convenzionale” coincide con la residenza fiscale e con il criterio del “centro degli interessi vitali”, secondo modello OCSE.

Le sentenze di Cassazione riportate nella presentazione (pagg. 19–20) e le oltre trenta decisioni dei Tribunali italiani raccolte nella pagina 21 confermano un orientamento consolidato volto a disapplicare interpretazioni discriminatorie e non conformi al diritto internazionale ed europeo.

Per approfondire (Convenzioni contro la doppia imposizione. Interpretazione delle Convenzioni) si indicano i seguenti articoli: PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. LA STANGATA DELL’INPS.DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETÀ. COME EVITARE E COME DIFENDERSI IN CASO DI ACCERTAMENTO?

Leggi inoltre: Convenzioni contro la doppia imposizione. Chi può beneficiarne?Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Bulgaria. L’INPS tassa i pensionati.

(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).