Detrazioni per ristrutturazione: la CGT Lombardia abbandona il formalismo e valorizza la sostanza del diritto
Una decisione che ridisegna i confini tra adempimenti formali e titoli sostanziali nella fruizione delle agevolazioni edilizie
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, con la sentenza pronunciata il 3 dicembre 2024, ha accolto l’appello del contribuente annullando la cartella emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter DPR 600/1973.
La pronuncia merita attenzione perché afferma un principio di grande rilievo: la registrazione del contratto non è requisito sostanziale per accedere alle detrazioni per ristrutturazione edilizia quando la detenzione dell’immobile sia provata con mezzi idonei.
Contesto della controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto le detrazioni sostenendo che il contribuente, pur detentore dell’immobile, non avesse registrato il titolo di detenzione.
Il contribuente documentava invece:
- residenza nell’immobile;
- pagamenti condominiali tramite assegno;
- scrittura privata intercorsa con la proprietà;
- presenza in CILA come delegato;
- spese sostenute direttamente e prove bancarie non contestate.
La CGT di primo grado aveva ritenuto decisiva la mancanza di registrazione. Il contribuente proponeva appello.
La decisione della CGT Lombardia
La Corte accoglie l’appello evidenziando più profili:
1. La registrazione del contratto ha natura meramente formale
La Corte sottolinea che la registrazione è un adempimento formale. La sua assenza non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Ciò che rileva è la detenzione effettiva dell’immobile, non il suo inquadramento formale.
2. La detenzione può essere provata con qualunque mezzo
Richiamando Cass. 13424/2021 e la precedente sentenza CGT Lombardia 3118/2021, la Corte chiarisce che la “data certa” può essere ricavata da:
- pagamenti tracciati,
- documenti bancari,
- spese condominiali,
- atti di prassi amministrativa,
- elementi fattuali non contestati dall’Ufficio.
3. Il diritto alla detrazione dipende dalla sostanza, non dal formalismo
La Corte osserva che il contribuente:
- risiedeva stabilmente nell’immobile;
- sosteneva direttamente le spese;
- era già nella disponibilità del bene ben prima della registrazione del titolo.
La registrazione mancata non incideva sulla reale situazione giuridico-fattuale.
4. Accoglimento dell’appello e rimborso del credito
La CGT annulla la cartella e riconosce il credito derivante dalle detrazioni per le spese del 2017, disponendo il rimborso in favore del contribuente.
Riferimenti giurisprudenziali richiamati
- Cass. ord. 13424/2021
- CGT Lombardia n. 3118/2021
- CTR Verona n. 831/2021
- CTR Bologna n. 1281/2018
- CGT Trento n. 54/2021
Implicazioni operative
Questa pronuncia segna un passaggio significativo per i professionisti del settore tributario:
1. La sostanza prevale sulla forma
La detrazione non può essere negata in base a formalismi privi di rilievo sostanziale.
2. La prova della detenzione è libera
Qualsiasi elemento documentale o circostanziale può essere utilizzato per dimostrare la disponibilità dell’immobile.
3. L’Agenzia non può disconoscere automaticam ente l’agevolazione per mera mancanza di registrazione.
4. La sentenza consolida un orientamento ormai diffuso
La giurisprudenza supera l’idea che la registrazione sia l’unico mezzo di prova della detenzione, affermando un approccio sostanzialistico e aderente alla realtà dei fatti.
Conclusioni
La CGT Lombardia conferma un principio fondamentale:
nelle detrazioni per ristrutturazioni edilizie ciò che conta è la realtà sostanziale della detenzione dell’immobile e l’effettivo sostenimento delle spese, non l’adempimento formale della registrazione. Una decisione che contribuisce a correggere un’interpretazione eccessivamente rigida della norma e tutela i contribuenti che agiscono in buona fede.
La pronuncia riguarda una causa direttamente patrocinata dallo Studio Legale Kòsa Musacchio, che continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione giurisprudenziale in materia e a tutelare i contribuenti contro prassi applicative che ignorano il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Articoli correlati: COME AVVENGONO LE ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI?, VERIFICHE FISCALI E SEGRETO PROFESSIONALE, ACCERTAMENTO FISCALE NULLO SE NOTIFICATO “ANTE TEMPUS”, ACCERTAMENTI FISCALI – LE GARANZIE PREVISTE PER IL CONTRIBUENTE – APPLICABILI SEMPRE, ACCERTAMENTI FISCALI – LE GARANZIE PREVISTE PER IL CONTRIBUENTE – APPLICABILI SEMPRE, ATTI E SENTENZE TRIBUTARIE: VALORE PROBATORIO NEL PROCESSO PENALE (DOPPIO BINARIO), COMPETENZA TERRITORIALE AGENZIA DELLE ENTRATE PER SOGGETTI AIRE, OBBLIGHI FISCALI AL RIENTRO IN ITALIA., PRESCRIZIONE INTERESSI E SANZIONI. LA RISCOSSIONE DELL’OBBLIGAZIONE “ACCESSORIA” DEGLI INTERESSI E SANZIONI È SGANCIATA DA QUELLA DEL CAPITALE.
Leggi inoltre: Convenzioni contro la doppia imposizione. Chi può beneficiarne?, Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Bulgaria. L’INPS tassa i pensionati.
(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
Condividi
Per ulteriori informazioni, chiarimenti, approfondimenti in relazione alla presente pubblicazione
Contatti lo studio via e-mail, via chat o mediante commenti in basso alla pagina:

LEAVE A REPLY