1. Autonomia dei procedimenti: il principio del “doppio binario”

Nel sistema italiano, processo penale e processo tributario sono formalmente autonomi e regolati da principi diversi:

  • il giudice penale non è vincolato dagli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria né dalle sentenze tributarie;
  • tuttavia, vi è una crescente tendenza giurisprudenziale verso una osmosi probatoria, specie in tema di reati fiscali.

2. Utilizzo delle sentenze tributarie nel processo penale

  • Cass. n. 7033/2018: le sentenze tributarie possono essere acquisite nel penale, ma non hanno valore vincolante; il giudice penale deve effettuare una valutazione autonoma;
  • Cass. n. 8452/2025: il materiale probatorio tributario è utilizzabile solo se acquisito secondo le regole del c.p.p. e nel rispetto delle garanzie difensive:

«Non esiste nell’ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Tale principio è stato introdotto nel nuovo codice di procedura penale e vale ovviamente soltanto all’interno di tale specifico sistema procedurale (v. art. 191 c.p.p.)»

3. Verbale di constatazione (p.v.c.) e dibattimento penale

Il p.v.c., atto amministrativo redatto da GdF o A.E., è spesso acquisito nel processo penale.
Secondo Cass. Pen., Sez. Un., n. 37/2001 e Cass. Pen., Sez. III, n. 51497/2018, il verbale può essere acquisito solo se la parte redatta prima dell’emersione di indizi di reato e solo nel rispetto dell’art. 220 disp. att. c.p.p. In caso contrario, si configura come atto di polizia giudiziaria inutilizzabile, se non con le forme del c.p.p.

4. Presunzioni tributarie nel processo penale

Le presunzioni (es. accertamento induttivo) sono utilizzabili nel penale solo come meri indizi, se corroborate da altri elementi.

  • Cass. Pen. n. 1290/2021: le presunzioni legali tributarie possono avere valore indiziario, ma non fondare da sole una condanna penale.

«Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo valere quali indizi, non valgono a costituire elementi di prova della commissione di un fatto di reato, dovendo il giudice valutare liberamente i dati di fatto unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della fattispecie criminosa. Tale principio vale altresì per la prova dell’ammontare dell’imposta evasa che può venire a sovrapporsi o entrare in contraddizione con quello di fatto operato dall’Agenzia delle entrate».

5. Ne bis in idem e sistema CEDU

La CEDU vieta la doppia sanzione penale e tributaria per lo stesso fatto se le due procedure non sono strettamente connesse e coordinate (CEDU, A. e B. c. Norvegia – 2016, CEDU, Menci – 2018).
In caso di mancanza di coordinamento tra i procedimenti, si viola il diritto al ne bis in idem (art. 4 Prot. 7 CEDU).

Considerazioni conclusive

Il sistema “a doppio binario” è oggi sempre più un sistema a vasi comunicanti, in cui le prove si muovono da un processo all’altro. Ciò comporta rischi per le garanzie difensive, specie nel penale, dove vige il principio dell’oralità e dell’immediatezza. La Cassazione invita a un uso critico, selettivo e garantista degli atti tributari nel processo penale.

Articoli correlati: SMART WORKING ALL’ESTERO. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI?DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETÀ. COME EVITARE E COME DIFENDERSI IN CASO DI ACCERTAMENTO?

(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).