Confisca auto. Targhe estere. Si tratta di un’importante e innovativa sentenza del Tribunale di Massa (Dott. Giovanni Maddaleni), con la quale viene evidenziato l’incontrovertibile obbligo, anche in capo alla pubblica amministrazione, di disapplicare la norma nazionale in contrasto con le normative europee, non solo in capo al giudice (CGUE 22.6.1989 C-103/88; CGUE 24.5.2012 C-97/11; Cons. Stato Sez. VI 7874/2019; Grande sezione della CGUE 4.12.2018 C-378/17).

Il Tribunale pronuncia inoltre il principio di diritto, secondo cui, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 150/2011, gli effetti della prima udienza, secondo ordinari canoni di ragionevolezza, cessano nel momento dello scioglimento della riserva assunta in detta udienza: “la locuzione «entro la prima udienza successiva» di cui al comma secondo dell’art. 5 D. Lgs 150/2011 debba essere interpretata, secondo ordinari canoni di ragionevolezza, con riferimento al momento dello scioglimento della riserva assunta in udienza. È infatti evidente che, quanto il giudice a conclusione dell’udienza si riserva di provvedere, l’udienza può ritenersi conclusa solo sotto il profilo formale ma non anche sotto quello funzionale. È infatti con l’adozione o la mancata adozione dei provvedimenti riservati che, infatti, la funzione per cui quell’udienza è stata celebrata può ritenersi esaurita ed è pertanto a tale momento che occorre guardare come termine finale di efficacia del decreto che sospende l’efficacia esecutiva del verbale di accertamento”.

Sentenza n. 536/2022 (RG. n. 2282/2021) del Tribunale di Massa (Dott. Giovanni Maddaleni) del 15.7.2022 (copia PDF).

FATTO

In data 17.2.2019 la Polizia Stradale di Massa Carrara elevava agli appellanti contravvenzione per asserita violazione dell’art. 93 comma 1-bis del CdS e disponeva il sequestro del mezzo. Gli appellanti, difesi dall’Avv. Margherita Kòsa, con ricorso depositato in data 27.2.2019, presso il Giudice di Pace di Massa, impugnavano le sopraindicate sanzioni, il quale, con decreto dell’11.3.2019, sospendeva i provvedimenti impugnati e fissava udienza all’8.7.2019, la quale è stata successivamente anticipata alla data 5.6.2019.  All’udienza del 5.6.2019, parti ricorrenti insistevano per le domande ed istanze rassegnate in ricorso, inclusa l’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, il Giudice si riservava.

Successivamente e precisamente in data 4.2.2020 la Prefettura di Massa Carrara notificava alla ricorrente, sulla base della citata contravvenzione, ordine di confisca del mezzo in esame, ex art. 93 comma 7-bis CdS. Considerata la palese illegittimità del provvedimento, il ricorrente inoltrava alla Prefettura, in data 5.2.2020, istanza di annullamento / revoca dell’impugnato ordine. La Prefettura riscontrava la suddetta istanza in data 11.2.2020, dichiarando di non volere revocare il provvedimento, ma semplicemente sospenderlo, nelle more del giudizio. Il Giudice di Pace (Dott. Alfredo Bassioni), con ordinanza del 16.6.2020, sciogliendo la riserva sull’istanza di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-274/2020), rimetteva la questione alla citata Corte e sospendeva il giudizio principale fino alla pronuncia. Successivamente, con ordinanza depositata in data 7.10.2020, scioglieva la riserva sull’istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, rimettendo la questione alla Corte e sospendendo il giudizio (RG. n. 183/2019), fino alla decisione.

CONFISCA AUTO. SULLA PROROGA DELL’EFFICACIA DEL DECRETO DI SOSPENSIVA EMESSO INAUDITA ALTERA PARTE SINO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA SULLA SOSPENSIVA RIPROPOSTA IN PRIMA UDIENZA.

I ricorrenti si sono visti quindi costretti ad impugnare anche l’ordinanza di confisca. Il Giudice di Pace di Massa (Dott. Locane) rigettava il ricorso. I ricorrenti proponevano appello avanti il Tribunale di Massa, sostenendo che il decreto di sospensione emesso dal Giudice di Pace Dott. Bassioni, inaudita altera parte, in data 11.3.2019, ex art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2011, deve ritenersi tutt’ora efficace o quantomeno efficace nel momento in cui l’ordine di confisca è stato emesso, in quanto:

  • nella prima udienza, fissata al 5.6.2019, non veniva assunto alcun provvedimento, il GdP si riservava su tutte le domande formulate dalle parti, rinviando la decisione ad un momento successivo e conseguentemente prorogando l’efficacia del decreto di sospensiva sino alla data del provvedimento;
  • a tutt’ora non veniva sciolta la riserva sulla richiesta di sospensiva e quindi il decreto deve ritenersi tutt’oggi efficace;
  • in ogni caso, considerato che il primo provvedimento, dato dall’ordinanza di rimessione alla CGUE, è del 16.6.2020 e l’ordine di confisca è del 4.2.2020 e quindi precedente, l’ordine di confisca è stato emesso durante l’indubbia efficacia del decreto di sospensiva;
  • una diversa interpretazione del citato art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2011 sarebbe in palese contrasto con la Costituzione e quindi inammissibile;
  • conseguentemente l’ordine di confisca è illegittimo ed ingiusto.

L’art. 93 comma 7-bis, in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva che:

“Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213”.

I ricorrenti sostenevano inoltre che detta sanzione deve ritenersi applicabile, anche alla luce della sua estrema gravità, sproporzione ed irreversibilità, solo ed esclusivamente nel caso in cui la contravvenzione elevata, ex comma 1-bis art. 93 CdS, è diventata definitiva e non anche in pendenza di un giudizio che potrebbe comportarne l’annullamento. Il termine di centottanta giorni decorre “dalla data della violazione” nel caso in cui il verbale non risulta impugnato (e quindi risulta definitivo), ma detto termine, secondo l’unica interpretazione costituzionalmente orientata della norma, deve necessariamente essere sospeso, di diritto, in caso di pendenza di giudizio. Secondo i ricorrenti, anche per questa ulteriore ragione è inammissibile ed ingiusto confiscare un bene e conseguentemente la confisca deve essere annullata.

CONFISCA AUTO. SULLA PALESE SPROPORZIONE DELLA SANZIONE DELLA CONFISCA.

In relazione alla sanzione prevista dall’art. 93 comma 7-bis i ricorrenti evidenziavano inoltre che la stessa è da considerarsi macroscopicamente sproporzionata, sul punto si è espressa anche la Commissione Europea nella causa C-274/20, giuste osservazioni della Commissione. Secondo la sentenza dell’8 marzo 2022 (C-205/20) della CGUE, i giudici nazionali SONO TENUTI (e non hanno la facoltà) a disapplicare le norme di legge che prevedono sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità della asserita infrazione. La Corte di giustizia ha enunciato quindi due principi interpretativi in materia di sanzioni amministrative, dai quali deriva

  • il conferimento ai giudici nazionali di un larghissimo potere e dovere di disapplicare le disposizioni sanzionatorie e
  • di ridurre le sanzioni eccessive irrogate da un’autorità amministrativa a un livello compatibile con il principio di proporzionalità previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

La sanzione della confisca (ma in realtà anche quella del sequestro) deve essere necessariamente disapplicata dal giudice nazionale (ma anche dalla stessa pubblica amministrazione, giusta sentenza del 4.12.2018 C-378/17 – Grande sezione della CGUE), in quanto, come dalla stessa Commissione affermato, risulta chiaramente sproporzionata. Si sottolinea che il comportamento sanzionato, mediante la contravvenzione impugnata inizialmente, è stato ritenuto dalla stessa CGUE, con sentenza del 16.12.2021 (C-274/20), del tutto lecito e meritevole di tutela e quindi la sanzione (inclusa quella della confisca), in assenza di comportamenti rimproverabili ed illeciti, deve essere annullata assolutamente.

CONFISCA AUTO. SUL GIUDIZIO PRINCIPALE AVENTE RG. N. 183/2019 GDP MASSA DOTT. ALFREDO BASSIONI.

I ricorrenti sostengono inoltre che la CGUE, con la sentenza del 16.12.2021 (C-274/20), ha dichiarato illegittimo il comma 1-bis dell’art. 93 CdS, il quale, deve essere necessariamente disapplicato dal giudice nazionale. Per tale ragione, il Dott. Alfredo Bassioni, nella causa principale avente RG. n. 183/2019, dovrà annullare ed annullerà la contravvenzione impugnata.

I ricorrenti facevano inoltre presente che la Consulta (Ord. n. 2/2021), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della citata norma,

  • considerato che non si ravvisa più alcuna opportunità e necessità di pronuncia,
  • in quanto, per quanto riguarda il periodo precedente alla abrogazione, la norma deve essere disapplicata e per il futuro detta norma non esiste più,

molto probabilmente ritrasmetterà il fascicolo al giudice rimettente (Dott. Bassioni), affinché proceda a un nuovo esame della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.

Nel frattempo la Corte costituzionale, con ordinanza n. 137/2022 del 3.6.2022, si è infatti pronunciato in tal senso, sostenendo che

“la Corte ha costantemente affermato che «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo» (ordinanze n. 195 del 2016 e n. 268 del 2005, nonché, nello stesso senso, ordinanze n. 80 del 2015, n. 124 del 2012, n. 216 del 2011 e n. 255 del 1999)”.

I ricorrenti facevano inoltre presente, in via del tutto subordinata, che, sulla base dell’applicabilità del principio del favor rei, anche in relazione alle sanzioni amministrative (Sentenza n. 63/2019 della Corte costituzionale), la contravvenzione deve essere annullata, in quanto, secondo il nuovo quadro normativo, previsto dal comma 5) dell’art. 93-bis del CdS:

“5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

e) qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo”.

Nel caso in esame, la proprietaria del mezzo residente all’estero, l’odierna ricorrente, si trovava a bordo del mezzo e conseguentemente il fatto contestato risulta totalmente “depenalizzato”, conseguentemente la contravvenzione, anche per questo ulteriore motivo, deve essere annullata. Conseguentemente anche la confisca è nulla ed illegittima. Ad avviso della difesa dei ricorrenti, l’atteggiamento insistente della pubblica amministrazione, deve ritenersi estremamente grave ed inammissibile, alla luce dell’intera situazione ed alla luce dell’art. 97 della Costituzione.

CONFISCA AUTO. MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 536/2022 (RG. n. 2282/2021 – Dott. Giovanni Maddaleni) del 15.7.2022 si pronunciava sulla questione.

Il Tribunale evidenziava che “dagli atti prodotti da parte appellante già nel corso del giudizio di primo grado risulta che gli odierni appellanti avevano presentato opposizione avverso il verbale di accertamento ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 150/2011 e che il giudice aveva disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 comma sesto D. Lgs 150/2011, con decreto in data 14.3.2019 anteriore all’emissione del provvedimento di confisca”.

Ai sensi del comma secondo dell’art. 5 D. Lgs 150/2011 quando l’efficacia esecutiva del verbale di accertamento venga sospesa con decreto emesso inaudita altera parte la sospensione perde efficacia se non confermata con ordinanza entro la prima udienza successiva.

Nel caso di specie alla prima udienza, tenutasi il 5.6.2019, il Giudice di Pace, dopo che parte ricorrente aveva reiterato tutte le proprie difese, si era riservato. La riserva era stata sciolta con la ordinanza con cui in data 16.6.2020 era stata disposta la sospensione del procedimento e disposta la trasmissione degli atti alla CGEU perché si pronunciasse in merito alla conformità della norma dell’art. 93 comma primo bis codice della strada con il diritto comunitario. L’ordinanza di confisca era stata emessa in data 19.12.2019 quindi dopo la conclusione dell’udienza del 5.6.2019 ma prima dello scioglimento della riserva.

Il Tribunale riteneva quindi di dovere verificare se al momento della adozione dell’ordinanza opposta il decreto che sospendeva l’efficacia del verbale di accertamento della trasgressione presupposto fosse ancora efficace. Poiché, infatti, il provvedimento di confisca si fondava sul presupposto della trasgressione da parte del ricorrente della disposizione di cui all’art. 93 comma primo bis cds è, evidente che, sospesa l’efficacia del verbale di accertamento, la Prefettura non avrebbe avuto il potere di emettere un autonomo provvedimento latu sensu sanzionatorio che quell’accertamento presupponeva.

Si è detto però che l’efficacia sospensiva del decreto emesso inaudita altera parte cessa con la conclusione della prima udienza successiva alla emissione del decreto, se nel corso dell’udienza il provvedimento non sia stato confermato. Nel caso di specie, quando il provvedimento di confisca è stato adottato l’udienza era stata conclusa ma il giudice non aveva ancora sciolto la riserva assunta a conclusione della stessa.

Il Tribunale di Massa ritiene che “la locuzione “entro la prima udienza successiva” di cui al comma secondo dell’art. 5 D. Lgs 150/2011 debba essere interpretata, secondo ordinari canoni di ragionevolezza, con riferimento al momento dello scioglimento della riserva assunta in udienza.

È infatti evidente che, quanto il giudice a conclusione dell’udienza si riserva di provvedere, l’udienza può ritenersi conclusa solo sotto il profilo formale ma non anche sotto quello funzionale.

È infatti con l’adozione o la mancata adozione dei provvedimenti riservati che, infatti, la funzione per cui quell’udienza è stata celebrata può ritenersi esaurita ed è pertanto a tale momento che occorre guardare come termine finale di efficacia del decreto che sospende l’efficacia esecutiva del verbale di accertamento.

Nel caso di specie l’ordinanza di confisca è stata adottata quando l’efficacia del verbale che accertava la trasgressione presupposto era sospesa e dunque quando la Prefettura era priva del potere di emettere il provvedimento che, pertanto, deve ritenersi affetto da nullità originaria”.

Il Tribunale, non in ultimo, sottolineava l’obbligo della pubblica amministrazione di disapplicare la norma nazionale incompatibile con il diritto europeo:

“la Corte di Giustizia UE con sentenza emessa in data 16.12.2021 C-274/20, proprio a seguito dell’iniziativa del Giudice di Pace di Massa di fronte a cui gli odierni ricorrenti avevano opposto il verbale di contestazione, ha evidenziato rilevanti profili di contrasto tra l’art. 93 comma primo bis cds e il diritto dell’Unione sui quali anche l’autorità amministrativa avrebbe dovuto interrogarsi, tanto più dopo che l’autorità giudiziaria aveva ritenuto di investire della questione la Corte di Giustizia UE (circa il dovere anche della pubblica amministrazione di disapplicazione del diritto interno in contrasto con quello dell’Unione si veda CGUE 22.6.1989 C-103/88; CGUE 24.5.2012 C-97/11; Cons. Stato Sez. VI 7874/2019)”.

Il Tribunale di Massa (Dott. Giovanni Maddaleni) annullava quindi l’ordinanza di confisca auto.

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