PRESCRIZIONE E DECADENZA BOLLO AUTO. COME CALCOLARE A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE COVID?

LA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO).

Le competenze in materia di tasse automobilistiche (bollo auto), dal 1° gennaio 1999, sono state trasferite dalla legge alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e di Trento.

Le Regioni e Province possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche. Tali funzioni invece per alcune Regioni a Statuto Speciale (Friuli Venezia Giulia e Sardegna) sono svolte dal Ministero delle Finanze.

CHI È TENUTO A PAGARE LA TASSA AUTOMOBILISTICA?

È tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto che risulta essere proprietario o usufruttuario del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di prima immatricolazione o in caso di mancata trascrizione dell’atto di proprietà al PRA, si presume proprietario del veicolo l’intestatario della carta di circolazione. Il proprietario è tenuto al pagamento anche in caso di mancato utilizzo del veicolo. È tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto che immette nella pubblica strada il veicolo non iscritto al PRA (es. ciclomotore, quadriciclo leggero, roulotte, ecc..). In caso di mancata circolazione il pagamento non è dovuto. In entrambi i casi il versamento deve essere effettuato a favore della Regione di residenza.

Da sapere che, la Regione Lombardia, in caso di acquisto, negli anni 2014 e 2015, di un veicolo nuovo e contestuale rottamazione di un veicolo inquinante, ha riconosciuto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 (per acquisti nel 2014) e per gli anni 2015, 2016, 2017 (per gli acquisti 2015).

PRESCRIZIONE E DECADENZA BOLLO AUTO. PRESCRIZIONE DI 3 ANNI.

Secondo il combinato disposto dell’art. 2935 e segg. c. c. e l’art. 5 del D. l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D. l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Inoltre, “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

Il temine entro il quale è possibile il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione (Provincie autonome o Agenzia delle Entrate) è quindi di tre anni “a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (ex art. 2935 c.c.) (entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese in cui è stato pagato il bollo l’anno precedente, ossia, entro il 31 marzo 2017 se la scadenza è a febbraio, entro il 30 aprile se la scadenza è a marzo).

L’ordinamento giuridico prevede quindi l’estinzione del diritto di riscuotere le somme relative alla tassa automobilistica, nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini di legge.

Il calcolo dei termini per la prescrizione della tassa automobilistica non è assolutamente semplice, in quanto occorre tenere conto di ogni eventuale atto interruttivo della prescrizione. Se il contribuente riceve, quindi, un avviso di accertamento, solleciti o una cartella esattoriale per l’omesso, insufficiente o ritardato versamento della tassa automobilistica, il termine di prescrizione viene interrotto e ricomincia un nuovo termine triennale dalla suddetta notifica (si consiglia leggere sulle notifiche FERMO AMMINISTRATIVO: NULLO SE MANCA LA PROVA CERTA DELLE NOTIFICHE).

PRESCRIZIONE E DECADENZA BOLLO AUTO. DECADENZA.

Oltre al termine di prescrizione è altrettanto necessario verificare se sono stati rispettati da parte dell’ente impositore o agente per la riscossione i termini decadenziali che in alcuni casi potrebbe compiersi prima del decorso del termine di prescrizione. Se detto termine non viene rispettato, l’ente decade dal diritto di riscuotere le relative somme tramite ruolo.

Il termine di tre anni è anche il termine decadenziale per notificare accertamento nel caso di un eventuale mancato pagamento della tassa. Nel caso in cui l’ente competente assegna il compito della riscossione all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), quest’ultima deve notificare il titolo esecutivo (cioè la cartella esattoriale), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’accertamento diviene definitivo decorsi sessanta giorni dalla data di notifica. Come abbiamo chiarito nella pubblicazione, PRESCRIZIONE CREDITI PREVIDENZIALI (CREDITI INPS) – 5 ANNI, la definitività della cartella non influisce sul termine breve di prescrizione – il termine di prescrizione rimane, quindi, sempre quello di 3 anni, a meno che non intervenga pronuncia giudiziale (sentenza) sul punto.

SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA.

I termini stabiliti dal “Decreto Sostegni” sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.

Secondo il primo comma dell’art. 12 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.

Dal combinato disposto delle citate due norme, il termine di decadenza e prescrizione del bollo auto, deve essere sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e quindi per 541 giorni. Per es. il credito compreso in una cartella di pagamento contenente bollo auto e notificata in data 23 gennaio 2018 si prescriverà il 18 luglio 2022 (3 anni + 541 giorni).

Considerata la complessità del calcolo del termine di prescrizione e decadenza bollo auto è opportuno rivolgersi a professionisti preparati in diritto esattoriale, al fine di verificare se i termini di cui sopra sono stati pienamente rispettati ed in caso contrario richiedere l’annullamento (anche avanti la Commissione Tributaria) della relativa cartella e relativo debito.

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