• DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO. È INCOSTITUZIONALE E IN CONTRASTO CON LE NORMATIVE EUROPEE.
  • NON PUÒ ESSERE COMINCIATO O PROSEGUITO UN PROCESSO PENALE A CARICO DI UNA PERSONA CHE SIA GIÀ STATA SANZIONATA IN VIA AMMINISTRATIVA.

La Corte costituzionale chiarisce che il doppio binario sanzionatorio (quando lo stesso fatto viene punito sia in sede amministrativa che penale) risulta violare il diritto comunitario e precisamente il principio del ne bis in idem, stabilito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea (CDFUE).

Cionondimeno, la diretta applicabilità dell’art. 50 della CDFUE non può essere di ostacolo all’intervento della Corte costituzionale, secondo cui il citato art. 50 e la norma di cui all’art. 4, paragrafo 1, Prot. n. 7 CEDU sono volti ad evitare che un soggetto possa essere sottoposto ad un secondo processo per fatti rispetto ai quali è stato già giudicato e quindi, la doppia condanna ed il doppio processo, anche in sedi differenti (amministrativo e penale) deve ritenersi illegittimo.

La pronuncia è relativa a violazione del diritto d’autore, ma costituendo principio generale, per analogia, deve essere applicata a tutte quelle situazioni di diritto in cui si ravvisa un doppio binario sanzionatorio.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 149/2022 del 10/05/2022 depositata il 16/06/2022 (Presidente AMATO – Redattore VIGANÒ).

A tale riguardo, la Corte Costituzionale ritiene che “Il diritto al ne bis in idem, già considerato da una risalente giurisprudenza di questa Corte come immanente alle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (sentenza n. 200 del 2016 e numerosi precedenti ivi citati), trova esplicito riconoscimento, a livello internazionale, nell’art. 4, paragrafo 1, Prot. n. 7 CEDU, ove si prevede che «nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”.

In altre parole, secondo la Corte Costituzionale la norma di cui all’art. 4, paragrafo 1, Prot. n. 7 CEDU è volta ad evitare che un soggetto possa essere sottoposto ad un doppio processo per fatti rispetto ai quali è stato già giudicato.

Inoltre, la Corte Costituzionale enuncia i criteri in base ai quali vi possa essere la violazione del ne bis in idem, ovvero nei casi in cui vi sia:

la sussistenza di un idem factum: presupposto che la giurisprudenza ormai costante della Corte EDU, a partire almeno dalla sentenza della grande camera del 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia (paragrafi 79-84), identifica nei medesimi fatti materiali sui quali si fondano le due accuse penali, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica;

la sussistenza di una previa decisione, non importa se di condanna o di assoluzione, che concerna il merito della responsabilità penale dell’imputato e sia divenuta irrevocabile, non essendo più soggetta agli ordinari rimedi impugnatori (Corte EDU, sentenza Zolotoukhine, paragrafo 107);

la sussistenza di un bis, ossia di un secondo procedimento o processo di carattere penale per quei medesimi fatti.

I predetti criteri, secondo la Corte Costituzionali, sono rinvenibili alla luce dei noti criteri Engel, da tempo utilizzati dalla Corte EDU per fissare il perimetro applicativo della “materia penale” ai fini degli artt. 6 e 7 della Convenzione (sentenze Zolotoukhine, paragrafo 52; A e B contro Norvegia, paragrafi 105-107).

In virtù di tale Sentenza della CEDU la medesima Corte Costituzionale spiega come non sempre l’inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento concretizzi una violazione del principio del ne bis in idem, ma Una tale violazione deve, infatti, essere esclusa allorché tra i due procedimenti vi sia una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta», così che essi rappresentino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito (Corte EDU, sentenza A e B, paragrafo 130).”

Quindi, secondo la Corte Costituzionale, in virtù di tali principi si può prevedere la violazione del principio del ne bis in idem nel caso in cui vi sia la pendenza di un procedimento penale (in senso stretto) per fatti già oggetto di provvedimenti sanzionatori formalmente amministrativi, ma dalla ritenuta natura sostanzialmente punitiva, valorizzando di volta in volta l’assenza di una connessione temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti.

Oppure, nel caso in cui vi sia l’assenza di una sufficiente connessione sostanziale tra i procedimenti, perseguendo gli stessi le medesime finalità e in considerazione dell’assenza di meccanismi che consentissero di evitare duplicazione delle prove nonché di tenere conto, nel secondo procedimento, delle sanzioni già irrogate.

Invece, sempre secondo la Corte Costituzionale si ritiene che la violazione possa essere esclusa nel caso in cui si escluda la natura punitiva delle sanzioni già irrogate in sede amministrativa, oppure nel caso in cui i due procedimenti hanno finalità distinte.

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