Esenzione IMU: l’agevolazione spetta solo se il soggetto passivo dell’imposta è lo stesso che utilizza concretamente l’alloggio. È questa la conclusione a cui arriva la Corte di giustizia primo grado di Matera nella sentenza n. 105/2023 del 2 maggio.
La vertenza analizzata, ha ad oggetto un accertamento notificato dal Comune di Grottole (MT) ad un ente pubblico non economico della regione Basilicata, operante nel settore dell’edilizia residenziale pubblica finalizzata all’assegnazione di alloggi popolari con la locazione a canoni concordati.
L’ente chiedendo l’esenzione mettendo in evidenza come gli alloggi acquisiti realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con contributo dello Stato o della regione, siano destinati a finalità sociali dell’edilizia residenziale pubblica.
Dal canto suo, Il Comune, ben conscio della finalità del complesso immobiliare, aggiunge, comunque, in subordine, che la norma prevede l’esenzione per gli alloggi sociali e la detrazione di euro 200,00 per gli alloggi che non presentino le caratteristiche sociali.
Il collegio di primo grado non ha condiviso l’interpretazione prospettata con la domanda principale, mentre ha accolto la richiesta subordinata, posto che “per poter usufruire dell’agevolazione è il soggetto passivo dell’imposta che deve utilizzare concretamente l’alloggio”; e ciò non si riscontra nell’ipotesi de quo in quanto legittimato passivo dell’imposta è l’ente possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica locataria.
Invero, come da costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (Cassazione, n. 15407/2017; 4333/2016 e 5933/2013).
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