False partite IVA: con il Decreto Legge Jobs Act n. 81/2015 veniva introdotto il nuovo regime di presunzione, secondo cui, le collaborazioni di tipo parasubordinato (cococo o cocopro) o nella forma del lavoro autonomo (Partita IVA) sono considerate come lavoro subordinato, dipendente, qualora siano “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro”.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA’
  1. Prestazione di lavoro esclusivamente personale, il lavoratore autonomo per essere tale non deve avere collaboratori e non può essere sostituito;
  2. Continuativa: l’attività lavorativa della singola opera, prestata da un vero lavoratore autonomo deve prevedere una durata;
  3. Ripetitive ed organizzate dal committente rispetto a luogo e orario di lavoro.
 LA RIFORMA DEL LAVORO FORNERO DEL 2012

Inizialmente, la presunzione di subordinazione è stata introdotta dalla Riforma del Lavoro Fornero nel 2012 (al comma 26 dell’art. 1 della legge 92/2012) per smascherare quei contratti di lavoro che dietro finte Partite IVA, collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto nascondevano in realtà veri e propri contratti da dipendenti.

La suddetta norma stabilisce 3 condizioni per far presumere la subordinazione di una partita IVA, una co.co.co. o un progetto:

  1. Durata: se la collaborazione presso lo stesso committente supera gli 8 mesi per 2 anni consecutivi;
  2. Fatturato: se per 2 anni consecutivi l’80% dei compensi del collaboratore sono derivati dallo stesso committente;
  3. Luogo: se il collaboratore usufruisce di postazione fissa presso il committente.

Se si verificano almeno due delle suddette condizioni, fatta eccezione per i casi in cui il committente fornisce diversa prova, si applica alla prestazione, il regime della monocommittenza, rispetto alla quale la legge ritiene verosimile la presunzione di lavoro da dipendente e non di collaboratore.

La Riforma Fornero ha inoltre stabilito l’esclusione dalla presunzione di subordinazione per le attività professionali che richiedono un’iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati.

COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT?

Con entrambe le riforme, sono state introdotte norme rivolte a far presumere, nel caso di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro, il lavoro subordinato.

Con la nuova norma sulla presunzione 2017, il lavoratore, invece, è ritenuto per legge un dipendente a tutti gli effetti del committente, ed il committente come suo datore di lavoro e passibile di sanzioni.

Con la nuova riforma del lavoro, il lavoro a progetto veniva abolito dal 1° gennaio 2016. A partire da tale data, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo saranno considerate come lavoro subordinato, “qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro”.

Nelle PA il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le caratteristiche suddette scatterà invece dal 1° gennaio 2017.

LA PRESUNZIONE NON SI APPLICA…
  • se la collaborazione è prevista dal CCNL o siglata dai sindacati, al fine di venire incontro a specifiche esigenze del settore;
  • se la prestazione è resa da lavoratori iscritti all’Albo professionale;
  • se l’attività è svolta per conto di componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, solo se in relazione alle loro funzioni;
  • se la prestazione è resa a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni;
  • se la prestazione ha ottenuto la certificazione dei requisiti presso le commissioni di certificazione istituite ai sensi dell’art 76 del Decreto Legislativo 276/2003.

SANATORIA

I committenti che dallo scorso gennaio, hanno deciso di assumere i collaboratori a progetto, co.co.co o a Partita IVA, hanno avuto la possibilità di beneficiare di un’importante sanatoria, estinguendo gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali.

Aderendo a tale beneficio, il datore di lavoro non può licenziare per i successivi 12 mesi il lavoratore, a meno non si configuri il caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

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