COMPENSAZIONE SPESE DI LITE. SENTENZA NULLA SENZA ESAURIENTE MOTIVAZIONE.

Compensazione spese di lite. Accade tutt’ora molto spesso che il giudice tributario compensi le spese del giudizio tra contribuente e Agenzia, senza valida motivazione sul punto. La deroga alla regola della soccombenza, seppur consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto, necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell’ art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c..

Ordinanza Cassazione Tributaria n. 9037/2024 (Presidente: Paolitto Liberato, Relatore: Balsamo Milena), pubblicata in data 4.4.2024.

La presente previsione normativa che permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce «una norma elastica, quale clausola generale, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un, dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (cfr. Cass. n. 2883/2014; Cass. n. 21157 del 07/08/2019).

COMPENSAZIONE SPESE DI LITE. LE GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI DEVONO ESSERE MOTIVATE.

Le gravi ed eccezionali ragioni, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.

Nel caso di assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di «gravità ed eccezionalità»; il giudice è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cass. n. 273/2023; Cass. n. 6835/2022; Cass. n. 1950/2022; Cass. n. 3977/2020).

Nella fattispecie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, la CTP non ha indicato le ragioni poste a base della compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il che pone la decisione sul punto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità.

La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni – anche diverse da quelle tipizzate – che consentono la compensazione comporta un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata con rinvio della causa, anche per le spese della fase di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa rimessa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione.

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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).